COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ICHNOS ( Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 04.03.2003. Gara Pro Capoterra 2000 / Ichnos Calcetto Sassari del 21.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ICHNOS ( Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 04.03.2003. Gara Pro Capoterra 2000 / Ichnos Calcetto Sassari del 21.02.2003. La società Ichnos ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo aveva disposto che la gara per cui è ricorso venisse recuperata in data da destinarsi. La reclamante contesta la motivazione del provvedimento fondato sul fatto che l’errore, a seguito del quale la gara non ebbe luogo, sarebbe derivato da una non corretta interpretazione del C.U. n° 10 da parte della Delegazione del Comitato Regionale Sardegna del Calcio a Cinque in ordine alle alternanze fra le varie partite ospitate dall’impianto sportivo “Il Pallone”, dislocato nel recinto dello stadio Sant’Elia di Cagliari. Nei motivi la società Ichnos fa espresso riferimento all’art. 13 delle N.O.I.F., sostenendo che la decisione di spostare l’orario della gara Pro Capoterra / Ichnos dalle ore 21,00 alle ore 22.30 non risulta essere mai stata pubblicata su alcun Comunicato Ufficiale e di conseguenza mai portata a conoscenza della medesima ricorrente. Chiede quindi che, in accoglimento del reclamo, sia inflitta alla società Pro Capoterra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 e sia disposto il rimborso delle spese del reclamo. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la reclamante ha proceduto a trasmettere alla controparte la copia del reclamo, a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e, che, nei termini, non sono state proposte controdeduzioni. Nel merito, ritiene che il reclamo debba essere accolto in considerazione del fatto che la decisione di spostare l’orario della gara Pro Capoterra / Ichnos dalle ore 21.00 ( orario indicato dalla società Pro Capoterra nell’annunario delle società partecipanti al campionato regionale di C1 maschile di Calcio a Cinque, stagione sportiva 2002 / 2003) alle ore 22.30, non risulta essere stata pubblicato su alcun Comunicato Ufficiale e di conseguenza mai portata a conoscenza della società Ichnos. Dal referto arbitrale risulta che, all’orario fissato per la disputa della gara che qui interessa, era presente soltanto la squadra dell’Ichnos e che la società Pro Capoterra non si era presentata sul terreno di gioco entro le ore 21.30, termine ultimo previsto dal secondo comma dell’art. 54 delle N.O.I.F., non potendo la predetta società invocare l’ultima parte del richiamato art.55 tenuto conto del fatto che non può certo considerarsi causa di forza maggiore la circostanza che il campo nel quale doveva disputarsi la gara risultasse occupato da altre squadre. Per questi motivi, la Commissione, in riforma della decisione impugnata, DELIBERA di infliggere alla società Pro Capoterra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it