COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003. Gara Villanovatulo / Quartu S.E. del 09.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003. Gara Villanovatulo / Quartu S.E. del 09.03.2003. Il G.S. Villanovatulo proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo: 1) ammenda di 500,00 Euro e diffida alla società per avere i propri sostenitori rivolto durante tutta la gara insulti e minacce nei confronti dell’arbitro e per aver continuato, al termine dell’incontro, ad insultare il direttore di gara, che veniva anche fatto oggetto di sputi, ostacolando l’ingresso di quest’ultimo negli spogliatoi e nella propria autovettura che veniva danneggiata; 2) squalifica per sei gare effettive al giocatore Valenti Stefano che insultava il direttore di gara al momento in cui quest’ultimo gli notificava il provvedimento di espulsione e reagiva, in maniera scomposta, spingendo l’arbitro e cercando di prenderlo per il bavero, non riuscendo nell’intento grazie all’intervento dei propri compagni di squadra; 3) squalifica per quattro gare effettive al giocatore Piras Pablito Pietro perché, al momento della notifica dell’espulsione, insultava l’arbitro poggiando le proprie mani nelle braccia di quest’ultimo. La reclamante contestava integralmente i provvedimenti del Giudice Sportivo assumendo di non condividere quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara e chiedeva la revoca della diffida, la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati e la riduzione dell’ammenda. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro e sentito il Presidente della società reclamante che confermava integralmente il reclamo, assume le seguenti decisioni: 1) in merito all’ammenda inflitta ritiene che la stessa sia eccessiva nella misura così come determinata dal Giudice Sportivo in quanto, dalle stesse dichiarazioni del direttore di gara, emerge che le ingiurie e le minacce si sarebbero manifestate esclusivamente nella seconda parte della gara e non durante tutto l’incontro come assume il Giudice Sportivo. Inoltre lo stesso direttore di gara precisa che da parte dei tifosi, seppure gli stessi reiteravano le ingiurie e le minacce alla fine dell’incontro, non vi fu nessun tentativo di ostacolare l’ingresso dell’arbitro negli spogliatoi. Pertanto tale ridimensionamento dei fatti alla liuce delle precisazioni fornite dall’arbitro determina il venir meno della sanzione della diffida e induce a ritenere equa la sanzione dell’ammenda in Euro 300,00 a parziale modifica delle decisioni del Giudice Sportivo; 2) in relazione alla squalifica del giocatore Valenti, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta sia certamente congrua così come determinata dal Giudice Sportivo e ciò in dipendenza del comportamento del tesserato che si è reso reiteramente responsabile di atti di violenza temperati soltanto in dipendenza dell’intervento dei propri compagni; 3) in relazione alla squalifica di Piras Pablito Pietro la Commissione, sempre da quanto emerge dal rapporto arbitrale, ritiene eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in quanto il giocatore della società reclamante si sarebbe limitato ad insultare il direttore di gara poggiando le mani nel braccio dell’arbitro senza alcuna intenzione di colpirlo e, pertanto, sulla base di decisioni relative a casi consimili, si ritiene equo contenere la sanzione in due giornate di gara. Per quanto sopra, la Commissione in parziale riforma dell’impugnata sentenza, DELIBERA: - di confermare la squalifica per sei giornate di gara del giocatore Valenti Stefano; - di ridurre la squalifica da quattro a due giornate di gara al giocatore Piras Pablito Pietro; - di ridurre l’ammenda inflitta alla società reclamante da 500,00 a 300,00 Euro; - di annullare il provvedimento di diffida. - Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it