COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.C. STINTINO ( Campionato di 2^ Categoria – ) Avverso delibera G.S. C.U.n° 41 del 02.05.2003. Gara Sacra Famiglia / Stintino del 27.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.C. STINTINO ( Campionato di 2^ Categoria - ) Avverso delibera G.S. C.U.n° 41 del 02.05.2003. Gara Sacra Famiglia / Stintino del 27.04.2003. L’ A.C. Stintino ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato per nove gare il giocatore Mancinelli Giovanni Mauro perché durante un’azione di gioco, contestando una decisione arbitrale, dava una violenta spinta all’arbitro facendolo cadere rovinosamente a terra. La reclamante non contestava il contenuto del referto arbitrale, ma riteneva eccessiva l’entità della sanzione, perché il gesto compiuto, certamente non sportivo, era sicuramente non violento e più plateale che cattivo. Pertanto chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, preso atto che la reclamante non ha contestato il contenuto del referto arbitrale ed esaminato attentamente lo stesso, ritiene eccessivo il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. Il gesto compiuto dal Mancinelli, pur rimanendo un atto grave, appare non violento o comunque non fatto con l’intenzione di produrre conseguenze lesive al direttore di gara. Inoltre dagli atti non risulta alcun seguito al gesto, neanche sotto forma di protesta, tanto da risultare isolato; anzi, secondo la reclamante, il giocatore, alla notifica dell’espulsione, ha immediatamente chiesto scusa all’arbitro. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Mancinelli Giovanni Mauro a sei giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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