COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare C.M.S. ( Campionato Juniores – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso il risultato della gara Samassi / C.M.S. del 27.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare C.M.S. ( Campionato Juniores – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso il risultato della gara Samassi / C.M.S. del 27.04.2003. La Pol. C.M.S. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che, disponeva l’omologazione della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo e cioè Samassi / C.M.S. 1 a 0. La reclamante ripropone sostanzialmente le medesime doglianze rappresentate nel ricorso al Giudice Sportivo sostendo che la gara che qui interessa si sarebbe svolta in un campo diverso da quello indicato dalla società Samassi all’inizio del Campionato. Sulla base di tale assunto la società C.M.S. chiede la vittoria a tavolino ed in subordine la ripetizione della gara medesima. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la società C.M.S. ha provveduto a trasmettere la copia del reclamo, a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e, che, nei termini, non sono state proposte controdeduzioni. Nel merito il reclamo non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che la partita per cui è reclamo è stata disputata regolarmente nel campo ufficiale del Samassi posto che la predetta Società con esplicito riferimento al Campionato Juniores provinciale 2002/2003, aveva fatto presente che, a causa dei lavori di manuntenzione del campo sportivo vecchio (Su Gruxi Ponti), dichiarato al momento dell’iscrizione al Campionato, avrebbe disputato, fino al completamento dei lavori, le gare sul campo Comunale di via Togliatti, manto erboso, il Sabato alle ore 15.00. Tale variazione temporanea del campo di gioco veniva pubblicata sul C.U. n° 5 del 16 ottobre 2003, e non veniva più modificata se si eccettua la variazione del solo orario d’inizio delle gare ( C.U. n° 7 del 30 ottobre 2002). Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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