COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 15 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.R. VILLACIDRO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 43 dell’8.05.2003. Gara Villacidro / Pula del 03.05.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 15 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.R. VILLACIDRO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 43 dell’8.05.2003. Gara Villacidro / Pula del 03.05.2003. La S.S.R. Villacidro propone reclamo avverso la squalifica per sei giornate effettive inflitta al giocatore Mocci Francesco, perché, “ espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava minacciosamente all’arbitro e, ponendogli le mani sul petto, lo insultava trivialmente”. La reclamante contesta l’entità della sanzione e ne domanda una adeguata riduzione, sostenendo che il giocatore si limitò a contestare la doppia ammonizione, senza porre in essere alcun atto di violenza, nei riguardi dell’arbitro, avendogli semplicemente appoggiato l’indice della mano sulla spalla. La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale, ritiene i fatti sanzionati di portata tale da giustificare una adeguata riduzione della squalifica. L’atto che accompagnò le espressioni ingiuriose, proferite dal giocatore, consistito nell’aver appoggiato le mani sul petto del direttore di gara, risulta inquadrabile nell’ambito di una scomposta, risentita protesta al provvedimento di doppia ammonizione e di conseguente espulsione, piuttosto che di violenta reazione, tesa a determinare particolari conseguenze. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Mocci Francesco a quattro giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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