COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 22 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BORORE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Benetutti / Borore del 09.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 22 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BORORE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Benetutti / Borore del 09.03.2003. La reclamante chiede sia annullato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, in ordine al risultato della gara in epigrafe sostenendo che l’arbitro ha decretato la fine della stessa prima della conclusione dei minuti di recupero disposti. La Commissione, letti gli atti ufficiali; - rilevato che la società Benetutti non ha controdedotto ai motivi di reclamo; - sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato il proprio referto precisando di aver disposto la ripresa del gioco, dopo aver sedato la rissa posta in essere da alcuni giocatori delle due squadre impegnate nell’incontro, e di aver regolarmente portato a termine la partita; - sentito il Presidente della società Borore che ne aveva fatto esplicita richiesta; - ritenute precise e prive di contraddizioni le dichiarazioni rese dall’arbitro, nonostante gli atti acquisiti da questa Commissione, ed in particolare il rapporto del Carabinieri intervenuti, che non dimostra, in alcun modo, un diverso svolgersi dei fatti, DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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