COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING ZAFFERANA (CT) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 2 – GARA SANTA MARIA DI LICODIA/SPORTING ZAFFERANA del 3.03.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 43 del 20.03.2002) – Proc. n. 338/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING ZAFFERANA (CT) - (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 - 2 - GARA SANTA MARIA DI LICODIA/SPORTING ZAFFERANA del 3.03.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 43 del 20.03.2002) - Proc. n. 338/A La Società appellante, nel contestare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, pone in rilievo d’essersi difesa dall’altrui aggressione e sostiene poi che l’arbitro ha sospeso la gara solo dopo aver constatato l’invasione di campo. Chiede pertanto assegnazione di gara vinta o, in subordine, ripetizione della gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue: Nel procedimento disciplinare fanno prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento soltanto i documenti ufficiali. Orbene, la lettura degli atti ufficiali di gara non può indurre a ritenere l’esistenza di fatti o situazioni trascurabili e agevolmente controllabili dall’arbitro con gli ordinari provvedimenti disciplinari; A fronte delle “turbolenze” verificatesi sul finire della gara, l’arbitro non ha potuto fare altro che sospenderla, avendo constatato l’insorgere di una “incontrollabile” rissa tra le due squadre, che ha visto protagonisti circa 14 calciatori coinvolti, tanto da non poterli riconoscere tutti. Solo in secondo tempo interveniva l’invasione di campo, con ulteriore nocumento alla regolarità. Corretta appare pertanto la decisione del Giudice Sportivo, in ordine alla applicazione della sanzione della punizione sportiva ad entrambe le Società. P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa reclamo non versata.
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