COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VILLAFRANCA SICULA (AG) – (avverso ammenda Euro 258,23 ed inibizione dirigente Miloti Giuseppe fino al 30.05.2002 – GARA VILLAFRANCA SICULA/RACALMUTO del 24.03.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A” – C.P. Agrigento – C.U. n. 33 del 27.03.2002) – Proc. N. 55/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VILLAFRANCA SICULA (AG) - (avverso ammenda Euro 258,23 ed inibizione dirigente Miloti Giuseppe fino al 30.05.2002 - GARA VILLAFRANCA SICULA/RACALMUTO del 24.03.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A” - C.P. Agrigento - C.U. n. 33 del 27.03.2002) - Proc. N. 55/B Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento dell’ammenda comminata in quanto, a suo dire, l’atto illecito è stato compiuto da un dirigente e non da persona non identificata come asserito nel referto di gara; inoltre chiede l’annullamento dell’inibizione a carico del Dirigente Milioti in quanto non ha posto in essere il comportamento ascrittogli; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Anche se fosse vero che il Dirigente individuato dalla Società ha commesso l’atto e quindi non da persona non identificata, come ha asserito l’arbitro; rimane sempre che il fatto è accaduto per stessa ammissione della ricorrente; pertanto la Società è comunque sempre tenuta a risponderne. Pertanto, questa Decidente ne condivide la sanzione inflitta alla Società. In ordine all’addebito formulato a carico del dirigente Milioti, lo stesso trova legittimazione in quanto il dirigente è responsabile dell’ordine pubblico che ha presentato carenze nella funzione svolta, come risulta dal referto di gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa di Euro 103 non versata sul conto intrattenuto presso questo Comitato.
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