COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. E CHE GUEVARA (PA) – (per posizione irregolare calciatore – GARA REAL TERMINI/E CHE GUEVARA DEL 21.02.2002 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PALERMO) – Proc. n. 47/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. E CHE GUEVARA (PA) - (per posizione irregolare calciatore - GARA REAL TERMINI/E CHE GUEVARA DEL 21.02.2002 - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PALERMO) - Proc. n. 47/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Iannarino Giovanni nato il 23.09.1983 schierato dalla Società Real Termini nella gara prima indicata ; La Commissione Disciplinare, Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Iannarino Giovanni nato il 23.09.1983 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi non risultando tesserato per la Società Real Termini a quella data; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Real Termini la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 129; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. D’Acquisto la sanzione dell’inibizione fino al 19.05.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 n. 8 C.G.S.; dispone la restituzione della tassa reclamo inviata, pari ad Euro 103, incamerata dal S.G.S..
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