COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. S.STEFANO (ME) – avverso squalifica calciatore Cacciato Insilla Benedetto fino al 16.03.2007, inibizione Sig. Luigi Regalbuto fino al 10.05.2002, Sig. Carmelo Elmo e Salvatore Volo fino al 10.05.2002 – GARA NORMANNA/S.STEFANO del 16.03.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “B” – C.U. n. 43 del 20.03.2002 – Proc. n. 297/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. S.STEFANO (ME) - avverso squalifica calciatore Cacciato Insilla Benedetto fino al 16.03.2007, inibizione Sig. Luigi Regalbuto fino al 10.05.2002, Sig. Carmelo Elmo e Salvatore Volo fino al 10.05.2002 - GARA NORMANNA/S.STEFANO del 16.03.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “B” - C.U. n. 43 del 20.03.2002 - Proc. n. 297/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente per le sanzioni indicate in epigrafe la stessa nel condannare il gesto del proprio tesserato Cacciato chiede che venga riesaminata la squalifica e l’annullamento delle sanzioni a carico dei dirigenti; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, sentito il legale rappresentante della Società appellante all’udienza dibattimentale del giorno 8.04.2002, osserva: i fatti attestati sono precisi e sono chiaramente riportati nel rapportato di gara; non presentano dubbiosità alcuna in ordine alla identificazione dei responsabili e del rilevamento oggettivo di quanto consumato, che presenta carattere di particolare gravità con reiterazione a fine gara da parte dei dirigenti responsabili con particolare riguardo alla funzione loro assegnata. Ritenuto altresì che il comportamento tenuto dal calciatore può essere ricondotto nella condotta violenta nei confronti del direttore di gara, un pugno, questa Decidente determina la sanzione come in dispositivo tenuto conto della giovane età del calciatore; P.Q.M. DELIBERA: di confermare le sanzioni a carico dei Sigg.ri Luigi Regalbuto, Carmelo Elmo e Salvatore Volo (Pol.S.Stefano) e di determinare la squalifica a carico del calciatore Cacciato Insilla Benedetto fino al 16.03.2002, senza addebito di tassa.
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