COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 21 del 29.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PEDRINI LUCA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ PUBBLICATI SUL C.U. N. 40 DI DATA 17.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 COMANO TERME E FIAVE’ / CALCETTO LAIVES DEL GIORNO 11.02.2011)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 21 del 29.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PEDRINI LUCA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ PUBBLICATI SUL C.U. N. 40 DI DATA 17.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 COMANO TERME E FIAVE’ / CALCETTO LAIVES DEL GIORNO 11.02.2011) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato regionale di calcio a 5 serie C1 del giorno 11.02.2011 Comano Terme e Fiavè / Calcetto Laives, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Pedrini Luca (Comano Terme e Fiavè) l’inibizione per mesi sei e alla società A.S.D. Comano Terme e Fiavè l’ammenda di euro 400 per la presenza nel recinto di giuoco di persone non in lista e per responsabilità oggettiva per aver permesso ad un proprio tesserato inibito atti rappresentativi della Società. Avverso tale delibera ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.S.D. Comano Terme e Fiavè. All’udienza del giorno 10 marzo 2011 la Commissione, ritenendo che non apparisse sufficientemente motivata l’affermazione del Giudice Sportivo secondo la quale la persona che si era resa responsabile dei fatti si identificasse nel dirigente Luca Pedrini, aveva sospeso l’efficacia delle delibere adottate dal G.S. ed aveva altresì sospeso il procedimento di seconda istanza. Ordinando la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza ai fini di individuazione della persona che si sarebbe resa responsabile dei fatti descritti nel rapporto dell’arbitro. La Procura Federale espletava gli opportuni accertamenti e in data 28.07.2011 restituiva gli atti a questa Commissione, segnalando come dovesse ritenersi accertato che il soggetto resosi responsabile dei fatti indicati nel rapporto dovesse identificarsi nel dirigente della reclamante signor Luca Pedrini. Ciò malgrado il reclamo va, seppure parzialmente, accolto in relazione all’entità della sanzione inflitta al Pedrini. Deve infatti escludersi anzitutto la recidiva specifica, posto che i fatti per i quali il Pedrini era stato in precedenza sanzionato, riguardavano violazioni di tutt’altra natura. In secondo luogo deve escludersi la particolare gravità del comportamento ascritto al Pedrini, in particolare dovendosi escludere un atteggiamento ingiurioso, dovendosi invece qualificare l’atteggiamento del medesimo come una polemica irriguardosa. Per tale ragione sanzione adeguata appare quella dell’inibizione per giorni trenta con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. Va invece integralmente confermata la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Comano Terme e Fiavè da ritenersi congrua in relazione ai fatti contestati ed accertati. Per tale motivo, la Commissione, in parziale accoglimento del proposto reclamo - riduce la sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. al signor Luca Pedrini (Comano Terme e Fiavè) a giorni trenta con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale; - conferma la sanzione dell’ammenda di euro 400,00.- inflitta alla società Comano Terme e Fiavè. Poichè il reclamo è stato ancorchè parzialmente accolto, si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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