COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIACCHABITAT TRENTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL C.U. N. 24 DI DATA 13.10.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 GIACCHABITAT TRENTO / SPORT FIVE ROVERETO DEL 07.10.2011)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIACCHABITAT TRENTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATI SUL C.U. N. 24 DI DATA 13.10.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 GIACCHABITAT TRENTO / SPORT FIVE ROVERETO DEL 07.10.2011) L’art. A/17 n. 1) lettera d) del Comunicato Ufficiale n. 1 pubblicato in data 01.07.2011 impone alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 organizzato dal Comitato Regionale Trentino – Alto Adige l’obbligo di inserire nella distinta almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 19 91 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in po i, oppure due calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi. Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. L’inosservanza delle predette disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Con la delibera impugnata il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, accertata la violazione da parte della società Giacchabitat Trento della norma prevista dall’art. A/17 n. 1) lettera d) del Comunicato Ufficiale n. 1 pubblicato in data 01.07.2011 , in applicazione dell’art. 17, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto a tale società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di euro 60,00.- per responsabilità oggettiva in merito al comportamento antisportivo dei dirigenti della società. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società Giacchabitat Trento deducendo l’errata ricostruzione dei fatti e comunque l’erronea interpretazione della Regola n. 4 del Regolamento e chiedendo di conseguenza l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Alla riunione del giorno 04.11.2011 veniva sentito il Vice Presidente della società reclamante, assistito da un legale; veniva altresì sentito telefonicamente il direttore di gara della Sezione di Chioggia. Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S. Per il resto il reclamo deve ritenersi infondato. La Regola 4 del Regolamento impone l’assoluto divieto per calciatori ed arbitri di indossare accessori di gioielleria. Tra gli accessori severamente vietati devono ritenersi compresi anche gli oggetti metallici introdotti in parti superficiali del corpo, comunemente definiti piercing. L’equipaggiamento dei calciatori deve essere controllato dal direttore di gara prima dell’inizio della gara per quanto concerne i titolari e al momento del loro ingresso sul terreno di gioco per quanto concerne le riserve. Nel calcio a 5, considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, non è possibile distinguere tra titolari e riserve, con la conseguenza che il controllo dell’equipaggiamento dei calciatori va eseguito necessariamente per tutti gli iscritti nella lista prima dell’inizio della gara. Nel caso di specie, l’arbitro riferisce di avere controllato l’equipaggiamento dei calciatori prima dell’inizio della gara e di avere rilevato come il calciatore della Giacchabitat Trento signor Roberto Leonardi portasse un piercing infilato su un labbro. Invitato a togliere l’accessorio in quanto vietato, il Leonardi si sarebbe rifiutato, affermando che non intendeva farlo per motivi personali, sul presupposto che essendo infortunato non avrebbe comunque partecipato alla gara. Il calciatore non veniva dunque ammesso ad accedere sul campo e andava a sedersi in tribuna. Deve dunque escludersi che il predetto giocatore possa considerarsi come partecipante alla gara in oggetto, malgrado il suo inserimento nella lista consegnata al direttore di gara. Ne consegue che nella compagine della Giacchabitat Trento è stato presente alla gara un solo giocatore nato dal 1° gennaio 1992 e nessun giocato re nato dal 1° gennaio 1991. La violazione accertata dal Giudice Sportivo risulta dunque effettivamente sussistente e corretta appare pertanto la decisione impugnata. Per tali motivi la Commissione Disciplinare - dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.; - respinge per il resto il reclamo e conferma la decisione del G.S. di infliggere alla società reclamante la sanzione della perdita della gara con il punteggio GIACCHABITAT TRENTO – SPORT FIVE ROVERETO 0 – 6 Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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