COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 60 del 10.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ ALENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEIMICHEI SIMONE DI CUI AL C.U. N. 57 DI DATA 26.04.2012 (GARA SALORNO RAIFFEISEN – ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 22.04.2012)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 60 del 10.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ ALENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEIMICHEI SIMONE DI CUI AL C.U. N. 57 DI DATA 26.04.2012 (GARA SALORNO RAIFFEISEN - ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 22.04.2012) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Salorno Raiffeisen – Alense del giorno 22.04.2012, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Deimichei Simone (Alense) la squalifica per sei gare con la seguente motivazione: “Espulso per ripetute spinte al direttore di gara; al termine dell'incontro rientrava sul terreno di gioco riprendendo a spingere l'arbitro per impedirgli di rientrare nello spogliatoio e cercando di deviarlo dalla direzione presa; il tutto accompagnato da gravi minacce. L'azione del giocatore espulso era talmente insistente che il medesimo doveva essere allontanato a forza dai propri compagni”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Alense contestando la dinamica dei fatti, con conseguente richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. La Commissione ha proceduto all’audizione del Presidente e di due Dirigenti della società ricorrente, nonché, in sessione telefonica, del Direttore di gara. In esito alle risultanze come sopra raccolte, ritiene la Commissione che i fatti addebitabili al giocatore Deimichei Simone vadano intesi come reiterato comportamento di protesta scomposta (l’espulsione è avvenuta nel corso del recupero concesso dall’arbitro qualche secondo prima del termine della gara) culminato nel profferimento di vaghe espressioni minacciose. La precisazione mitiga, ancorchè di pochissimo la gravità del fatto, ragion per cui appare congrua la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società Alense riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Deimichei Simone (Alense). Poiché il ricorso è stato accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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