COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – FONTANELLE BRANCA DISPUTATA A S. GIOVANNI PROFIAMMA L’8.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.3.2003 pubblicato in data 12.3.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “C” – 9^ di ritorno) Ø E precisamente per : squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore ASTANCOLLI COSTANZO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA - FONTANELLE BRANCA DISPUTATA A S. GIOVANNI PROFIAMMA L’8.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 53 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 12.3.2003 pubblicato in data 12.3.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “C” – 9^ di ritorno) Ø E precisamente per : squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore ASTANCOLLI COSTANZO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Profiamma, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. · E pertanto chiedeva : la riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il Presidente della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il direttore di gara ha confermato il rapporto e quanto in esso esposto. · Nelle dichiarazioni rese avanti questa Commissione ha precisato particolari che hanno reso più chiara la dinamica dei fatti e le relative conseguenze con la produzione di certificati medici. · E’ fuori dubbio che il calciatore Astancolli ha reagito ad una decisione presa dal direttore di gara, a suo dire non conforme all’azione di gioco in atto, con le modalità descritte in rapporto e cioè colpendo con una testata l’Arbitro stesso al setto nasale il quale, peraltro, ha precisato che è riuscito, comunque, a condurre a termine la gara nonostante il dolore che provava. · Le giustificazioni addotte dalla reclamante non possono certo essere portate a scusante del comportamento violento tenuto dall’Astancolli, comportamento peraltro confermato dalla stessa Società reclamante tant’è che ha chiesto una semplice riduzione della squalifica come inflitta dal G.S. al succitato Astancolli. · Detta richiesta, ad avviso di questa Commissione, può trovare accoglimento solo in considerazione delle non gravi conseguenze che il colpo ha comportato alla persona dell’Arbitro e del fatto che lo stesso è stato posto in essere sotto la spinta di una reazione istintiva dovuta ad una mancata condivisione di un provvedimento dallo stesso Arbitro preso, per cui appare equo e proporzionato al comportamento del calciatore limitare la squalifica fino al 31.12.2006. P. Q. M. LA C.D. In accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica, inflitta dal G.S. al calciatore Astancolli Costanzo, fino al 31.12.2006. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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