COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO S. ELENA – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 5.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 11.04.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone “B” – 9^ di ritorno) Ø Con la quale veniva deliberata la squalifica al calciatore Gelmetti Paolo per 4 gare perché lo stesso insultava la tifoseria avversaria e raggiunto da un calciatore del Cerqueto S. Elena reagiva agli sputi ed agli insulti in analogo modo.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO S. ELENA – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 5.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 11.04.2003 – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – girone “B” – 9^ di ritorno) Ø Con la quale veniva deliberata la squalifica al calciatore Gelmetti Paolo per 4 gare perché lo stesso insultava la tifoseria avversaria e raggiunto da un calciatore del Cerqueto S. Elena reagiva agli sputi ed agli insulti in analogo modo. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.04.2003, la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo comminava la squalifica suddetta. NEI TERMINI proponeva reclamo la Soc. A.S. Superga 48, chiedendo una riduzione della sanzione con attento esame di quanto realmente accaduto. Chiedeva di essere sentita. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il rappresentante delegato della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Dagli atti ufficiali e da quanto confermato dal direttore di gara dinanzi questa Commissione Disciplinare, i fatti per i quali il calciatore Gelmetti risulta squalificato si sono realmente verificati nelle modalità descritte in delibera dal Giudice Sportivo. · E’ però altrettanto provato, dagli stessi atti ufficiali, che il Gelmetti ha reagito ad una situazione di particolare nervosismo ed agitazione che si era venuta a creare nel corso di svolgimento della gara. Se ciò non può ritenersi circostanza esimente, tuttavia può indurre questa Commissione a determinare la sanzione con maggiore equità. P.Q.M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S. Superga 48 riduce la squalifica inflitta al calciatore Gelmetti Paolo a tre giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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