COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 71 del 9/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – NUOVA TRASIMENO CALCIO DISPUTATA IL 27.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 68 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 30.4.2003 pubblicato in data 30.4.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B” – 15° di ritorno) Ø PER: squalifica per n. 4 giornate di gara inflitta ai calciatori BAZZURRI Marcello e PASCOLINI Alessandro.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 71 del 9/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. CASA DEL DIAVOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – NUOVA TRASIMENO CALCIO DISPUTATA IL 27.4.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 68 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 30.4.2003 pubblicato in data 30.4.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “B” – 15° di ritorno) Ø PER: squalifica per n. 4 giornate di gara inflitta ai calciatori BAZZURRI Marcello e PASCOLINI Alessandro. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.5.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava ai suddetti calciatori la squalifica sopra indicata. Il G.S. Casa del Diavolo proponeva reclamo a questa Commissione depositandolo nella Segreteria del C.R.U. in data 7.5.2003 alle ore 17,50, invocando la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. ai predetti calciatori Bazzurri e Pascolini, perché considerate eccessive. Nella riunione dell’8.5.2003 questa Commissione prendeva in esame il suddetto reclamo. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: Il Presidente Federale della FIGC, come riportato nel C.U. n. 127/A pubblicato il 26.2.2003, secondo le previsione dell’art. 29 c. 11 del Codice di Giustizia Sportiva ha deliberato, con riferimento alle ultime quattro giornate relative ai Campionati Regionale e Provinciale di Calcio ad 11 e di Calcio a 5 della L.N.D. e delle gare di Play off e di Play out, che per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare i reclami debbono pervenire od essere depositati presso la Sede del C.R.U. entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del G.S. Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che il reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo non possa essere esaminato nel merito perché inammissibile tenuto conto del mancato rispetto dei termini di deposito presso la Segreteria del C.R.U. del reclamo medesimo. Ed invero risulta che il reclamo è stato ricevuto personalmente, come da specifica annotazione, dal Segretario del Comitato in data 7.5.2003 – ore 17:50. Se così è, posto che il reclamo riguarda sanzioni inflitte a seguito della gara Casa del Diavolo - Nuova Trasimeno disputata in data 27.4.2003 – ultima giornata di Campionato di 1 ctg. Girone B – e posto che il provvedimento del G.S. con il quale venivano comminate le squalifiche oggetto del reclamo è stato pubblicato nel C.U. n. 68 del 30.4.2003, provvedimento che deve ritenersi conosciuto a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 17 c.11 del C.di G.S. nella stessa data di pubblicazione, appare evidente che il reclamo in oggetto doveva essere proposto entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione suddetta. Ora, poiché il detto reclamo risulta, per contro, essere stato depositato in data 7.5.2003, non può porsi in dubbio che tale deposito risulta essere stato effettuato fuori dai termini fissati dalla delibera sopra riportata e quindi in violazione della stessa. E’ evidente, quindi, che una tale violazione ne preclude a questa Commissione l’esame nel merito ed il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it