COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA – PONTE PATTOLI DISPUTATA A PARLESCA L’1.05.2003 (Campionato Provinciale Juniores – 13^ di ritorno – girone “B”) < avverso la omologazione della gara suddetta riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 7.05.2003, pubblicato in pari data.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA - PONTE PATTOLI DISPUTATA A PARLESCA L’1.05.2003 (Campionato Provinciale Juniores – 13^ di ritorno – girone “B”) < avverso la omologazione della gara suddetta riportata nel C.U. n. 38 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 7.05.2003, pubblicato in pari data. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale omologava la gara sopra riportata con il risultato di 3 - 1 a favore del Parlesca. NEI TERMINI proponeva reclamo la U.S. Ponte Pattoli, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Utilizzazione del Sig. Roberto Calzetti, quale assistente dell’arbitro sebbene inibito. E pertanto chiedeva: l’applicazione dell’art.12, n. 5 del .C.di .G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. A sostegno di quanto sopra è sufficiente considerare che nel referto dell’arbitro è riportata la circostanza che il Calzetti Roberto ha sostituito nell’ufficio di assistente di parte della Società Parlesca il Sig. Bragetti Giuliano perché espulso e che nel C.U. n. 25 del 16.04.2003 del Comitato Provinciale di Perugia è riportato che il predetto Calzetti è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 03.05.2003. Se così è, appare evidente che non poteva essere utilizzato come assistente dell’arbitro nella partita in oggetto per cui deve trovare applicazione quanto disposto dall’art. 12, punto 5, lett. b), del C.G.S., attesa la sua partecipazione irregolare alla suddetta gara nella qualità di cui sopra. Ciò comporta che alla Società Parlesca deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto. Gli atti vanno rimessi al Presidente del C.R.U., per quanto di competenza. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Ponte Pattoli di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara Parlesca – Ponte Pattoli, con il punteggio 0 - 2 in favore del Ponte Pattoli. Si dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.U per quanto di sua competenza · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it