COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. STEFANO MIGNINI – DIRIG. A.P.RIPA – IN PROPRIO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – GRIFO S.ANGELO DISPUTATA IL 20.10.2002 A RIPA DI PERUGIA (Campionato Regionale di Promozione – 7^ di andata – girone “A”) < avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 15 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 23.10.2002 pubblicato in data 24.10.2002, per l’inibizione fino al 30.11.2002.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. STEFANO MIGNINI – DIRIG. A.P.RIPA – IN PROPRIO - IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA - GRIFO S.ANGELO DISPUTATA IL 20.10.2002 A RIPA DI PERUGIA (Campionato Regionale di Promozione – 7^ di andata – girone “A”) < avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 15 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 23.10.2002 pubblicato in data 24.10.2002, per l’inibizione fino al 30.11.2002. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.5.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva al Mignini la inibizione suddetta NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio i Mignini adducendo i seguenti: M O T I V I Ø mancata corrispondenza dei fatti descritti dall’Arbitro al reale loro accadimento. E pertanto chiedeva: l’annullamento e/o la riduzione della inibizione comminata. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini della FIG, su richiesta di questa Commissione, emerge che gli Ufficiali di gara hanno ribadito quanto gli stessi hanno riportato nei rispettivi referti e dichiarato avanti questa Commissione all’udienza del 7/11/2002 ed emerge, altresì, la conferma da parte del Mignini della versione dei fatti come prospettata nel reclamo e nelle precisazioni rese alla menzionata udienza. Né, peraltro, ulteriori elementi di giudizio risultano essere stati acquisiti dall’organo inquirente, dal momento che non sono stati interrogati, secondo quanto auspicava questa Commissione, gli altri tesserati presenti ai fatti, per un obbiettivo riscontro delle rispettive versioni dei medesimi come prospettate dai protagonisti della vicenda oggetto di giudizio, per cui è risultata senza pratico effetto la richiesta di indagini rivolta all’apposito Ufficio. Di conseguenza, la Commissione non può che valutare quanto acquisito agli atti anche se in modo non esaustivo. Ciò chiarito, alla luce di quanto emerge dagli atti, posto che l’oggetto del presente procedimento è rappresentato dal comportamento tenuto dal dirigente Mignini nei confronti degli ufficiali di gara, questa Commissione ritiene che, anche a dar credito a quanto dichiarato dal citato Mignini, la condotta posta in essere da quest’ultimo, in occasione della gara sopra precisata, nel suo complesso, non deve essere considerata gravemente scorretta, come affermato dal G.S., ma deve essere qualificata solo irriguardosa. Non si può dubitare, infatti, che irriguardoso deve considerarsi il gesto del Mignini di portare la sua tessera di dirigente federale avanti gli occhi dell’arbitro, quasi a dimostrazione della fondatezza delle sue rimostranze attesa, a suo dire, la conoscenza delle norme, così come il riferimento alla trasmissione televisiva condotta da un tale Massetti, per porre in evidenza come l’addebito della mancanza di acqua calda negli spogliatoi della sua squadra andava attribuita solo alla inopportunità di designare nella terna arbitrale una donna, tenuto conto degli inconvenienti che ciò avrebbe inevitabilmente comportato circa l’uso degli spogliatoi, cosi come la minaccia di far cessare la carriera dei tre ufficiali di gara, minaccia, peraltro, negata dal Mignini. Se, poi, a tutto ciò si aggiunge che il contrasto, sia pure con i suoi fraintendimenti, tra il Mignini e la terna arbitrale causò, comunque, l’intervento di terze persone, sia pure al solo fine di giungere ad un chiarimento della situazione, appare evidente come i fatti in questione denuncino una situazione modesta nella sua sostanza, situazione che poteva essere evitata sol che si fosse operato da parte di tutti i protagonisti, con un po’ di buon senso. Ciò non toglie, quindi, che la condotta del Mignini debba comunque essere censurata, perché non giustificabile dal timore dallo stesso paventato di una punizione per la sua squadra, per le disfunzioni lamentate dall’assistente donna circa l’uso degli spogliatoi e né dall’atteggiamento asseritamene autorevole ed arrogante con cui il Direttore di gara si sarebbe rivolto al Mignini medesimo, allorquando quest’ultimo ebbe a chiedere allo stresso Direttore di gara spiegazioni sull’uso dell’acqua calda, introducendosi, in tal guisa, senza essere invitato, in un dialogo che stava svolgendosi tra i componenti della terna arbitrale che, peraltro, nulla argomentava su di una eventuale denuncia della disfunzione in oggetto nel referto arbitrale, tanto che in ciascun referto dei tre ufficiali di gara si legge “ nulla da osservare”, espressione poi cancellata per riportare, una volta verificatosi il contrasto con il menzionato dirigente, le rispettive versioni, peraltro, sostanzialmente coincidenti tra loro. Di conseguenza, mentre deve essere respinta la richiesta avanzata dal Mignini di annullamento della sanzione della inibizione, come inflittagli dal G.S, può, per contro, trovare accoglimento quella della riduzione della medesima che, per renderla più equa e più corrispondente alla reale entità dei fatti ed alle modalità di svolgimento degli stessi, ed alla loro scarsa rilevanza, va fissata in giorni dieci. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Stefano MIGNINI, di ridurre la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.di G.S., come inflittagli dal Giudice Sportivo, a giorni dieci. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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