COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 23/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FEDERICO MOSCONI IN RIFERIMENTO ALLA GARA FEDERICO MOSCONI – BOSICO DISPUTATA IL 5.04.2003 AD ORVIETO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 09.04.2003 pubblicato in data 11.04.2003 – Campionato Provinciale Juniores – girone “C” – 9^ giornata di ritorno) < Per: delibera della squalifica del campo per sei gare della Società Federico Mosconi nonché l’ ammenda a carico di detta Società di 150 euro < Per: condotta violenta, offensiva ed altro nei confronti del direttore di gara e della squadra avversaria.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 23/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FEDERICO MOSCONI IN RIFERIMENTO ALLA GARA FEDERICO MOSCONI - BOSICO DISPUTATA IL 5.04.2003 AD ORVIETO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 09.04.2003 pubblicato in data 11.04.2003 – Campionato Provinciale Juniores – girone “C” – 9^ giornata di ritorno) < Per: delibera della squalifica del campo per sei gare della Società Federico Mosconi nonché l’ ammenda a carico di detta Società di 150 euro < Per: condotta violenta, offensiva ed altro nei confronti del direttore di gara e della squadra avversaria. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.05.2003 , la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni, comminava al G.S. FEDERICO MOSCONI le sanzioni sopra indicate. NEI TERMINI proponeva reclamo il G.S. FEDERICO MOSCONI “chiedendo una riduzione della squalifica stessa in quanto per noi è decisamente ingiusta” ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara perché impedito per motivi di famiglia; nessuno compariva per la società reclamante per non averne fatta esplicita richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · L’art. 29 del C.G.S. dispone, al punto 5, che tutti i reclami debbono essere motivati ed al punto 6 che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica, sono inammissibili. · Alla luce di detto combinato disposto, questa Commissione ritiene che il reclamo oggetto di esame, debba essere dichiarato inammissibile atteso che la richiesta di riduzione della squalifica del campo, non risulta sostenuta da una qualsivoglia motivazione specifica, tenuto conto che la espressione “per noi è decisamente ingiusta” presenta tutti i caratteri della genericità. · Ed invero nel reclamo si legge esclusivamente quanto segue:”Si fa riferimento al comunicato n° 33 del 9.04.2003 avverso alle (sei) giornate di squalifica del campo di Sferracavallo chiedendo una riduzione della squalifica stessa in quanto per noi è decisamente ingiusta.” · Stando cosi le cose deve trovare applicazione la normativa sopra precisata. P.Q.M. LA C.D. Di dichiarare il reclamo proposto dal G.S. FEDERICO MOSCONI, inammissibile per violazione dell’ art. 29 del C.G.S.. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it