COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.POL. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – DON BOSCO DISPUTATA IL 17.5.2003 A TUORO S.T. (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 40 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 21.5.2003 pubblicato in pari data – Campionato Juniores Provinciale – 16° di ritorno – girone “B”) < PER: omologazione della gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.POL. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - DON BOSCO DISPUTATA IL 17.5.2003 A TUORO S.T. (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 40 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 21.5.2003 pubblicato in pari data - Campionato Juniores Provinciale – 16° di ritorno – girone “B”) < PER: omologazione della gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.5.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara suddetta. NEI TERMINI proponeva reclamo l’U.Pol.Tuoro, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø posizione irregolare del calciatore DE PRETIS ALESSANDRO. E pertanto chiedeva: l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C. di G.S.. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il calciatore De Pretis Alessandro risulta essere stato squalificato per una gara e tale sanzione è stata pubblicata nel C.U. n. 38 del 7.5.2003 pubblicato in pari data. · Ciò nonostante risulta che, effettivamente, detto calciatore non ha mai scontato tale squalifica avendo partecipato alle gare successive, ovverosia alla partita Don Bosco - Ponte Felcino del 10.5.2003 ed alla partita Tuoro - Don Bosco del 17.5.2003 · Con particolare riferimento a quest’ultima gara, la posizione del calciatore è pertanto sicuramente irregolare; il reclamo deve quindi essere accolto con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dall’U.Pol Tuoro, di infliggere alla Soc. Don Bosco la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Tuoro - Don Bosco disputata a Tuoro S.T. il 17.5.2003 con il punteggio di 0 a 2 in favore della U.Pol. Tuoro. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it