COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MARMORE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.CARLO – MARMORE DISPUTATA A S.CARLO DI TERNI L’11.05.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.05.03 pubblicato in data 14.05.03 – Play-off del Campionato regionale di 2^ Categoria – gara di ritorno – girone “E”) < PER: squalifica per tre gare inflitta al calciatore Sabatini Roberto;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MARMORE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.CARLO – MARMORE DISPUTATA A S.CARLO DI TERNI L’11.05.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.05.03 pubblicato in data 14.05.03 – Play-off del Campionato regionale di 2^ Categoria – gara di ritorno – girone “E”) < PER: squalifica per tre gare inflitta al calciatore Sabatini Roberto; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.05.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva al calciatore SABATINI ROBERTO la squalifica sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Soc. A.C. MARMORE, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Eccessività della sanzione E pertanto chiedeva: una riduzione della stessa ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: Il Direttore di gara ha ribadito a questa Commissione la volontarietà del gesto posto in essere dal SABATINI, ovvero sia il colpo da questi inferto ad un calciatore avversario a terra. Ferma restando la sicura censurabilità dell’episodio, ritiene tuttavia questa Commissione che la sanzione inflitta dal G.S.sia eccessiva, anche considerata l’assenza di qualsiasi conseguenza ai danni del giocatore colpito e pertanto ritiene equo ridurla a due giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore SABATINI ROBERTO a due giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it