COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRUTTI S.TERENZIANO – NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA IL 11.05.2003 A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato in data 14.5.2003 – Play-off del Campionato Regionale di 1^ Categoria – giornata di ritorno – girone “C”) < PER : la inibizione fino al 31.12.2003 inflitta al dirigente Bartolini Giovanni;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 80 del 30/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRUTTI S.TERENZIANO - NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA IL 11.05.2003 A MARCELLANO DI GUALDO CATTANEO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 72 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 14.5.2003 pubblicato in data 14.5.2003 – Play-off del Campionato Regionale di 1^ Categoria – giornata di ritorno - girone “C”) < PER : la inibizione fino al 31.12.2003 inflitta al dirigente Bartolini Giovanni; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.5.2003, la seguente decisione. F A T T O Il dirigente Bartolini Giovanni, dirigente accompagnatore ufficiale della Soc.Nuova Bevagna Montefalco, durante l‘intervallo della gara, veniva in discussione con un dirigente della squadra avversaria e veniva per questo richiamato dal direttore di gara; a fine gara rivolgeva frasi irriguardose e minacciose nei confronti dell’arbitro, entrava senza autorizzazione alcuna nello spogliatoio dello stesso reiterando il suo comportamento. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. Avverso detta decisione la Soc. Nuova Bevagna Montefalco proponeva reclamo a questa Commissione Disciplinare. M O T I V I E pertanto chiedeva: una congrua riduzione della inibizione. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Con C.U. n. 127/A pubblicato a Roma in data 26.2.2003 la Presidenza Federale della FIGC deliberava, su richiesta della L.N.D. di abbreviare i termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di campionato regionale e provinciale e per le gare di play-off e di play-out a soli tre giorni. · Tale delibera veniva portata a conoscenza delle Società mediante pubblicazione nel C.U. di questo Comitato n. 55 del 19.3.2003, pubblicato lo stesso giorno. · Premesso quanto sopra, va preliminarmente rilevato che il reclamo proposto dalla Soc. Nuova Bevagna Montefalco risulta spedito il giorno 23.5.2003 e quindi oltre i termini fissati dalla suddetta delibera federale. · Infatti la sanzione del G.S. nei confronti del dirigente Bartolini è stata riportata nel C.U. n. 72 del 14.5.2003 pubblicata lo stesso giorno. · La inosservanza di tale formalità preclude nel merito l’esame del reclamo e lo stesso, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Nuova Bevagna Montefalco · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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