COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA AMERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA POLISPORTIVA AMERINA – NORCIA DISPUTATA AD AMELIA IL 4.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 70, Comitato Regionale Umbria, del giorno 7.05.2003 pubblicato in data 7.05.2003 – Play off del Campionato Regionale di Promozione – girone “B” – gara di ritorno) E PRECISAMENTE PER : < Ammenda di € 350,00; < Squalifica inflitta al calciatore Maccari Andrea fino al 31.12.2003;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA AMERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA POLISPORTIVA AMERINA – NORCIA DISPUTATA AD AMELIA IL 4.5.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 70, Comitato Regionale Umbria, del giorno 7.05.2003 pubblicato in data 7.05.2003 – Play off del Campionato Regionale di Promozione – girone “B” – gara di ritorno) E PRECISAMENTE PER : < Ammenda di € 350,00; < Squalifica inflitta al calciatore Maccari Andrea fino al 31.12.2003; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.06.2003, la seguente decisione : FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, adducendo i seguenti M O T I V I Ø Eccessività delle sanzioni. E pertanto chiedeva : una riduzione delle stesse. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il suo Assistente. Non compariva la Società, non avendone fatta richiesta. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Dai chiarimenti forniti a questa Commissione sia dall’Arbitro che dal suo Assistente, emerge in modo inequivocabile il comportamento scorretto del pubblico durante la gara si è concretizzato con il lancio di una mezza bottiglietta di acqua che colpiva il suddetto Assistente alla testa procurandogli un dolore temporaneo nonché sempre dal lancio, per due volte, di piccoli sassi che cadevano nelle vicinanze del predetto senza tuttavia colpirlo. Posto che un tale comportamento non ha avuto conseguenze sull’ attività propria dell’ Assistente e non ha minimamente influito sullo svolgimento della gara,appare possibile procedere ad un ridimensionamento dell’ ammenda inflitta dal G.S., ammenda che può essere fissata in 150,00 Euro. · Per quanto riguarda il comportamento del calciatore MACCARI ANDREA, espulso per doppia ammonizione, c’è da rilevare che la protesta verso l’Arbitro ed il pubblico, seppure censurabile, è da considerare come una reazione istintiva che non risulta avere avuto seguito. · Pertanto, questa Commissione ritiene che i fatti di cui sopra possano essere valutati con minor rigore per cui la squalifica da infliggere al calciatore MACCARI ANDREA può essere fissata fino al 31.10.2003. P.M.Q. LA C.D. Di ridurre l’ ammenda alla Società POLISPORTIVA AMERINA ad Euro 150,00. Di ridurre la squalifica al calciatore MACCARI ANDREA fino al 31.10.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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