Comitato Regionale Veneto – Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare – Opposizione Società Gheller Cosmos 5 Bassano Avverso regolarità gara Gheller Cosmos 5 Bassano – Cuore e Avanzi del 20/9/2002 – Campionato C/1 – Divisione Calcio a Cinque

Comitato Regionale Veneto - Campionato di Calcio a Cinque Serie C/1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 9 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare - Opposizione Società Gheller Cosmos 5 Bassano Avverso regolarità gara Gheller Cosmos 5 Bassano - Cuore e Avanzi del 20/9/2002 - Campionato C/1 - Divisione Calcio a Cinque La Società Gheller Cosmos 5 Bassano ha presentato opposizione avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Meneghini Martino (Cuore e Avanzi) perché squalificato. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti, ha rilevato che il giocatore Meneghini Martino era effettivamente colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. n. 50 del 22/05/2002 del C.R. Veneto, riportato poi nell’allegato al Com. n. 55 del 28/6/2002 del C.R.V. L’U.S. Cuore e Avanzi non ha presentato alcuna controdeduzione. P.Q.M. · la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Gheller Cosmos 5 Bassano, infliggendo all’U.S. Cuore e Avanzi la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata. La Commissione Disciplinare delibera inoltre di infliggere alla Società Cuore e Avanzi la sanzione dell’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impegnato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato.
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