COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N° 32 del 29 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. MARAGNOLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com. Uff. n. 25 del 30/12/2002 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. partita Maragnole-S.Lazzaro del 22-12-2002 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 - Comunicato Ufficiale N° 32 del 29 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. MARAGNOLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com. Uff. n. 25 del 30/12/2002 - Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. partita Maragnole-S.Lazzaro del 22-12-2002 - Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Maragnole ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 30/12/2002 con la quale veniva assunta la seguente sanzione: applicazione dell’art. 12, 1° comma C.G.S. a carico dell’U.S. Maragnole (perdita sportiva della gara Maragnole-S.Lazzaro per 0-2) perché responsabile oggettivamente dei fatti che avevano causato l’impossibilità, da parte dell’arbitro, “di continuare la gara in piena autonomia e serenità” costringendolo a fischiare la fine anticipata dell’incontro; La Società reclamante asserisce che il suddetto provvedimento appare eccessivo e non conforme ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale ha confermato che la decisione di sospendere la gara è stata da lui assunta esclusivamente a cagione del venir meno della sua condizione psicofisica di idoneità a continuare la direzione della gara; constatato che l’alterazione dello stato psicofisico dell’arbitro è stata determinata da un colpo assolutamente involontario; che pertanto la decisione dell’arbitro di non proseguire l’incontro non è oggettivamente addebitabile alla Società U.S. Maragnole, P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo presentato dalla Società U.S. Maragnole; · di disporre la ripetizione della gara in oggetto, in data da stabilirsi ed a cura del Comitato Provinciale di Vicenza; La tassa non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it