– Comitato regionale veneto – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ATLETICO S.VITO DI CEREA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bologna Davide; squalifica per due giornate giocatore Leardini Nicola – Campionato di 3^ Categoria

- Comitato regionale veneto – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 - Comunicato Ufficiale N°30 del 15 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. ATLETICO S.VITO DI CEREA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 - Squalifica per cinque giornate giocatore Bologna Davide; squalifica per due giornate giocatore Leardini Nicola - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Atletico S. Vito di Cerea ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Provinciale di Verona, pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 19/12/2002 con la quale venivano inflitte le seguenti sanzioni : · squalifica per cinque giornate al calciatore Bologna Davide ”per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro”; · squalifica per due giornate al calciatore espulso Leardini Nicola per offese razziste ad un giocatore avversario; all’atto della notifica opponeva resistenza tanto da far intervenire il Capitano ed alcuni Dirigenti. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti relativi ai suddetti calciatori appaiono eccessivi e non conformi ai fatti commessi. La C.D. dichiara preliminarmente improponibile il reclamo nella parte riguardante la sanzione della squalifica per due giornate nei confronti del giocatore Leardini Nicola e ciò ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Bologna Davide, la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dalla Società A.C. Atletico S. Vito di Cerea; · di confermare la squalifica per cinque giornate assunta nei confronti del calciatore Bologna Davide; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it