COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. VITO BASSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano di cui al Com. n. 17 del 30/10/2002 – Squalifica sino al 31/12/2003 giocatore Marchesan Marco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. S. VITO BASSANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano di cui al Com. n. 17 del 30/10/2002 - Squalifica sino al 31/12/2003 giocatore Marchesan Marco - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. S. Vito Bassano ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Locale di Bassano, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 30/10/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 31 Dicembre 2003 al proprio calciatore Marchesan Marco “perché dopo essere stato espulso (somma di ammonizioni), prima di uscire dal terreno di giuoco, portatosi con fare alquanto minaccioso in prossimità della persona del direttore di gara, lo colpiva in faccia con uno schiaffo facendogli cadere il fischietto dalle labbra, procurandogli un dolore alla mandibola che, comunque, non impediva a quest'ultimo di portare a termine la gara”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del giocatore, nonché dell’asserita giovane età dello stesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio, dovendosi anche considerare che al giocatore, nato il 21/9/1978, non è dato all’evidenza attribuire il requisito della “giovane età”, e che l’assenza di precedenti disciplinari è già stata implicitamente tenuta in considerazione dal Giudice di prime cure, che infatti non ha applicato la recidiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo presentato dall’A.C. S.Vito Bassano; · di confermare la squalifica sino al 31/12/2003 assunta nei confronti del calciatore Marchesan Marco; · di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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