Comitato regionale veneto – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. LA SALUTE avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 16 del 6/11/2002 – Squalifica giocatore Cappelletto Andrea sino al 31/3/2004 – Campionato di 3^ Categoria

Comitato regionale veneto – Campionato Di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 4 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. LA SALUTE avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 16 del 6/11/2002 - Squalifica giocatore Cappelletto Andrea sino al 31/3/2004 - Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. La Salute ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Locale di S.Donà di Piave, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6/11/2002 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 31/3/2004 al calciatore Cappelletto Andrea perché ”espulso per offese all’arbitro, alla vista del cartellino rosso si avvicinava allo stesso calpestandogli volontariamente, in modo violento, il piede destro”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto al sopracitato calciatore appare eccessivo e non conforme ai fatti commessi. la Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale, pur confermando sostanzialmente i fatti, ha offerto una migliore e particolareggiata ricostruzione della vicenda, che ha permesso di attenuare la gravità della responsabilità del giocatore, in quanto la violenza riportata nel referto non si riferisce all’episodio del contatto tra giocatore ed arbitro, bensì al contesto generale in cui si sono svolti i fatti; atteso il parziale ridimensionamento dei fatti, valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo presentato dalla Società A.S. La Salute; · di ridurre al 5 Aprile 2003 la squalifica a carico del giocatore Cappelletto Andrea; · la tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it