COMITATO REGIONALE VENETO – COPPA CITTA’ DI TREVISO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. CASTION Avverso delibera Giudice Sportivo comitato Provinciale di Treviso di cui al Com. n. 7 del 25/09/2002 – Squalifica per tre giornate calciatore Stangherlin Enea – Coppa Città di Treviso

COMITATO REGIONALE VENETO – COPPA CITTA’ DI TREVISO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. CASTION Avverso delibera Giudice Sportivo comitato Provinciale di Treviso di cui al Com. n. 7 del 25/09/2002 - Squalifica per tre giornate calciatore Stangherlin Enea - Coppa Città di Treviso La Società G.S. Castion ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicata sul Com. Uff. n. 7del 25/9/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al proprio giocatore Stangherlin Enea “perché a fine gara assumeva un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro e gli dava una leggera spinta con le mani”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che il comportamento del calciatore Stangherlin è risultato meno grave di quanto rilevato nel provvedimento reclamato P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dal G.S. Castion; · di ridurre - con decorrenza immediata - la sanzione della squalifica a carico del giocatore Stangherlin Enea, riconducendola a due giornate effettive di gara; La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it