CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 12/07/2013 – sig. Attilio Fanini/Unione Italiana Tiro a Segno

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 12/07/2013 - sig. Attilio Fanini/Unione Italiana Tiro a Segno L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Luciani, Relatore, Prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 15/2013, depositato in data 31 maggio 2013, proposto dal Sig. Attilio Fanini contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e contro i Sig.ri Ernfried Obrist, Roberto Sportelli, Raffaele Caputo, Riccardo Mariani, Riccardo Finokkì, Luigino Masut, Tito Suss, Luigi Loccioni, Ivo Angelini, Gianni Santoro, Marco A. De Nicolo, Cristiana Di Rocco, Nicola Nello Pizzi, Luciano Iardella, per l’annullamento, previa sospensione, - del verbale d’assemblea elettiva dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 12 e 13 ottobre 2012, del conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’Assemblea e di qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale; - della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’UITS del 22 marzo 2013, notificata in data 26 aprile 2013 a mezzo lettera raccomandata n. 14889670918-8. Vista la memoria di costituzione in giudizio della resistente Unione Italiana Tiro a Segno - UITS; Uditi, all’udienza pubblica del 25 giugno 2013, l’Avv. Ivan Santopietro per il ricorrente Attilio Fanini e l’Avv. Prof. Enrico Lubrano per la resistente Unione Italiana Tiro a Segno; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Massimo Luciani. Ritenuto in fatto 1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 31 maggio 2013, il Sig. Attilio Fanini proponeva ricorso avverso il verbale d’assemblea elettiva dell’Unione Italiana Tiro a Segno (d’ora innanzi, anche Unione o UITS) del 12 e 13 ottobre 2012, il conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’Assemblea e qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale, nonché avverso la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 22 marzo 2013, notificata in data 26 aprile 2013 a mezzo lettera raccomandata n. 14889670918-8. 1.1.- Rappresenta in punto di fatto il ricorrente che con Nota 7 settembre 2012, prot. n. 0009281/12, l’Unione convocava per i giorni 12 e 13 ottobre 2012 l’Assemblea Nazionale in sede elettorale. L’ordine del giorno prevedeva l’elezione del Presidente dell’UITS, di dodici Consiglieri e di due membri del Collegio dei Revisori dei Conti (l’uno effettivo, l’altro supplente). La suddetta Nota specificava, inoltre, che “le elezioni si svolgeranno in base a quanto prescritto dallo Statuto dell’UITS e dalle Norme relative allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale […] approvate dal Consiglio Direttivo UITS”, norme che si allegavano alla Nota insieme ad un “elenco provvisorio degli aventi diritto a voto” e ad un “fac-simile delega”. 1.1.1.- In data 12 e 13 ottobre 2012 si svolgevano le operazioni elettorali, di cui veniva redatto verbale nella forma dell’atto pubblico. A quanto consta dal verbale, le votazioni venivano svolte con l’ausilio di schede elettroniche con sistema di voto a video terminale. Al termine di ogni singola operazione, l’elettore stampava un attestato di voto (c.d. “scontrino”), che, dopo esser stato ripiegato, veniva riposto in apposite urne. Riferisce il ricorrente che nel corso delle votazioni si verificavano alcuni problemi tecnici che impedivano il recupero informatico dei dati. Lo scrutinio finale si svolgeva, pertanto, manualmente, “con modalità non previste dallo statuto, né da altra normativa vigente” (p. 2 del ricorso). 1.1.2.- A quanto consta dal ricorso, a seguito dell’Assemblea, il Fanini presentava istanza di accesso agli atti, con la quale chiedeva all’UITS l’accesso al verbale d’assemblea elettiva del 12 e 13 ottobre 2012. In data 29 novembre 2012 l’UITS rilasciava copia del verbale. 1.1.6.- Con ricorso alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’UITS, il Fanini chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, del verbale d’assemblea elettiva del 12 e 13 ottobre 2012, sostenendo l’illegittimità della seduta. In particolare: i) censurava la composizione del Consiglio prevista dall’art. 18 dello Statuto dell’UITS (dodici consiglieri e un Presidente) per asserita violazione dell’art. 6 del d. l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, in quanto - ad avviso del ricorrente - l’UITS rientrerebbe nel novero degli “enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato” per i quali la richiamata norma limita il numero massimo dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; ii) deduceva l’erronea applicazione dell’art. 15 dello Statuto UITS, in quanto sarebbero stati ammessi alla votazione soggetti non abilitati e, specularmente, sarebbero stati esclusi soggetti che invece avrebbero legittimamente potuto esprimere la propria preferenza; iii) contestava la candidabilità di alcuni soggetti eletti, per violazione dell’asserito divieto per i membri del Consiglio Direttivo UITS di svolgere più di due mandati; iv) lamentava l’irregolarità delle operazioni di voto, sia con riferimento alla presunta illegittimità della scelta (operata dalle “Norme di svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITS in Sessione Elettorale - Mestre, 12 e 13 ottobre 2012”) di utilizzare un sistema di votazione elettronica, sia con riferimento ai problemi tecnici da questo sperimentati nel corso delle operazioni elettorali; v) deduceva la carenza dei requisiti previsti per la candidabilità a membro del Collegio dei revisori dei conti in capo ad uno dei soggetti eletti a tale carica. 1.1.7.- Con sentenza 22 marzo 2013, notificata al ricorrente in data 26 aprile 2013, la Commissione Disciplina d’Appello dichiarava l’inammissibilità del ricorso “sotto il profilo dell’irricevibilità prevista dall’art. 21, lettera b) n. 2 del Regolamento di Giustizia della UITS”, in quanto il Fanini avrebbe del tutto omesso di comunicare il ricorso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla UITS, nonché a tutti gli altri controinteressati (nella specie, i soggetti eletti nell’assemblea del 12 e 13 ottobre 2012). 1.1.8.- Il 31 maggio 2013 il Fanini proponeva ricorso a questa Alta Corte, chiedendo, in via interinale, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l’annullamento del verbale d’assemblea elettiva dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 13 e 14 ottobre 2012, del conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’Assemblea e di qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale, nonché della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’UITS del 22 marzo 2013. 1.2.- Afferma il ricorrente che la questione sarebbe di competenza di questa Alta Corte, stante i) la non arbitrabilità della materia delle elezioni federali e ii) la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo nazionale, “trattandosi di impugnazione dell’assemblea nazionale, il cui annullamento può comportare importanti conseguenze sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’UITS”. Ancora in via preliminare, il ricorrente postula la propria legittimazione all’azione, stante la propria qualità di Presidente di Sezione T.S.N., e, dunque, di elettore. 1.3.- Il ricorso si articola in sette motivi. 1.3.1.- Innanzitutto, si lamenta “inesistenza di una specifica tutela in seno all’UITS per i ricorsi in materia elettorale” (p. 4 del ricorso). Il ricorrente deduce che, sebbene lo Statuto demandi alla Commissione di Disciplina d’Appello la competenza a conoscere delle controversie in materia elettorale (art. 34 dello Statuto UITS), nessuna indicazione sarebbe fornita in merito alla procedura da seguire in tali fattispecie. Di qui l’erroneità della decisione assunta dalla Commissione di Disciplina d’Appello nella misura in cui ha ritenuto applicabile al giudizio de quo la procedura prevista per i gradi di appello. Il ricorrente, inoltre, lamenta che uno dei componenti della Commissione di Disciplina d’Appello che ha deciso sul suo ricorso abbia ricoperto il ruolo di Presidente dell’Assemblea elettiva del 12 e 13 ottobre 2012 e che, pertanto, avrebbe dovuto astenersi dal partecipare al giudizio stante il “palese conflitto di interessi” (p. 5 del ricorso). 1.3.2.- L’odierno ricorrente lamenta poi la violazione dell’art. 6, comma 5, del d. l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dall’ articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”. L’art. 18 dello Statuto UITS, prevedendo che il Consiglio Direttivo sia composto da un presidente e dodici membri, si porrebbe in contrasto con la norma citata, sulla base della riconducibilità dell’UITS alla categoria degli “enti pubblici, anche economici, e [de]gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato”. 1.3.3.- Il ricorrente lamenta ancora il vizio di eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 15 dello Statuto dell’UITS, in quanto avrebbero partecipato alla votazione soggetti privi del relativo diritto di voto e, specularmente, sarebbero stati esclusi dalle operazioni elettorali soggetti aventi le caratteristiche per parteciparvi. 1.3.4.- Quanto all’elettorato passivo, poi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16 del d. lgs. n. 242 del 1999, deducendo l’incandidabilità dei soggetti che già avevano ricoperto per due mandati la carica di presidente e di consigliere. 1.3.5.- Con il quinto motivo di ricorso, il Fanini contesta la legittimità del procedimento elettorale, ritenendo l’utilizzo del voto elettronico in contrasto con quanto previsto dall’art. 78, comma 3, dello Statuto dell’UITS. 1.3.6.- Il ricorrente lamenta ancora l’irregolarità delle procedure di spoglio, in quanto nel corso delle stesse si sarebbe verificato “un default di sistema”, sicché le operazioni elettorali “non solo sono continuate secondo la modalità classica, ma hanno visto uno «spoglio» manuale anche per i voti espressi elettronicamente, secondo una modalità di svolgimento ibrida non prevista dallo Statuto”. Tali problemi tecnici avrebbero comportato “l’impossibilità di rilasciare la certificazione dell’esistenza dei dati e l’estrapolazione degli stessi secondo le procedure previste per i documenti informatici” (p. 11 del ricorso). 1.3.7.- Con il settimo e ultimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’incandidabilità di uno degli eletti - al tempo dell’elezione imputato in un procedimento penale, ove gli veniva contestato il reato di usura, e in seguito condannato - a membro del Collegio dei revisori dei conti. Il ricorrente ritiene che la pendenza di un procedimento penale sia ostativa alla candidatura al ruolo di revisore dei conti. A sostegno di questa tesi, richiama le norme dello Statuto dell’UITS che prevedono l’iscrizione presso una Sezione TSN di soggetti “immuni da pregiudizi penali di cui agli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S.” e impediscono l’iscrizione a coloro i quali abbiano procedimenti penali in corso “per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” (artt. 3 e 4 dello Statuto dell’UITS). Inoltre, sottolinea che, sempre ai sensi dello Statuto, “gli iscritti devono, altresì, tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva” (art. 3) e che il d. m. n. 145 del 2012 prevede tra i requisiti per l’iscrizione al Registro dei revisori anche quello dell’onoralibilità (art. 3, comma 1). 2. Con atto pervenuto a questa Alta Corte in data 3 giugno 2013 si è costituita in giudizio l’Unione Italiana Tiro a Segno, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 2.1.- In punto di ammissibilità del gravame, l’UITS eccepisce innanzitutto la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo egli partecipato all’assemblea del 12 e 13 ottobre 2012 né come candidato, né come elettore. Tale legittimazione, inoltre, non potrebbe derivargli da un generico interesse al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, stante il carattere eccezionale della legittimazione popolare in materia di elezioni politico-amministrative dell’ordinamento statale, in nessun caso estensibile alle elezioni interne ad una federazione sportiva. Ad avviso della resistente, inoltre, il ricorso avrebbe del tutto pretermesso di dimostrare che, in assenza dei vizi dedotti, il risultato dell’elezioni sarebbe stato effettivamente diverso da quello in concreto verificatosi. In particolare, con riferimento all’elezione del Presidente, l’UITS rileva che il Sig. Obrist è stato eletto con oltre il 90% dei voti. Ancora in punto di rito, la resistente eccepisce la tardività del ricorso, in quanto il termine per l’impugnazione della sentenza della Commissione di Disciplina d’Appello decorrerebbe non dalla data di notifica della motivazione (26 aprile 2013), ma da quella (precedente) della comunicazione del dispositivo della sentenza (trasmessa a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Sig. Fanini e al suo difensore rispettivamente in data 29 e 27 marzo 2013). In via ancora preliminare, la resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, stante il carattere meramente endoprocedimentale degli atti censurati. I componenti degli organi direttivi dell’UITS, infatti, sarebbero nominati al termine di un complesso procedimento che prevede la designazione da parte dell’assemblea elettiva e il recepimento dei risultati elettorali in un atto di nomina che assume la forma del decreto del Presidente della Repubblica (per il Presidente dell’UITS) o del decreto del Ministro della difesa (per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori). Di qui, ad avviso della resistente, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti conclusivi del procedimento di nomina, nella specie del d.P.R. 18 febbraio 2013 e del d. m. 8 marzo 2013. La peculiarità di tale procedimento, inoltre, si riverbererebbe anche per altro profilo sull’inammissibilità del ricorso. Il recepimento dei risultati elettorali in provvedimenti governativi comporterebbe, infatti, un difetto assoluto di giurisdizione di questa Alta Corte, in quanto il giudizio sulla legittimità degli atti di nomina spetterebbe solo al Giudice amministrativo. La resistente sottolinea, poi, che il ricorso proposto nel grado precedente è stato dichiarato inammissibile per difetto di notifica ai controinteressati. Da ciò deriverebbe l’inammissibilità dell’odierno ricorso, “non potendo la avvenuta notifica del ricorso innanzi alla Alta Corte anche ai controinteressati ormai sanare un vizio relativo alla proposizione del ricorso nel grado precedente” (p. 12 della memoria di costituzione). 2.2.- Nel merito, la difesa della resistente sostiene l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso. 2.2.1.- Quanto alla censura relativa alla carenza di una specifica tutela in seno all’UITS per i ricorsi in materia elettorale, la resistente, dopo aver ribadito quanto già affermato circa l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, ricorda che una specifica tutela endofederale esiste ed è proprio il ricorso dinanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello, rimedio peraltro attivato dallo stesso ricorrente. Per quanto concerne la notifica ai controinteressati, si deduce che tale obbligo sarebbe previsto non soltanto dalle disposizioni generali in materia di ricorso a tale organo (art. 21 del Regolamento di Giustizia dell’UITS), ma anche “dai principi generali in materia di ricorsi amministrativi ed in materia di ricorsi elettorali in particolare” (p. 12 della memoria di costituzione). 2.2.2.- Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la resistente insiste per la declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e per mancata impugnazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 90 del 2010 e dell’art. 18 dello Statuto dell’UITS, norme che stabiliscono il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell’UITS. Nel merito, la resistente contesta l’applicabilità del d. l. n. 78 del 2010 all’UITS, rilevando che anche il Consiglio di Stato avrebbe specificamente riconosciuto che tale applicazione “lederebbe, alterandoli, i meccanismi di rappresentanza specifica dell’ente a base associativo-federativa e potrebbe condurre, in assenza di più specifiche previsioni, alla paralisi del sistema di governo dell’intera federazione” (Cons. Stato, Ad. Comm. Spec. 4 luglio 2012, n. 4079). 2.2.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso, la resistente rileva che il Fanini contesta il diritto al voto di 65 Sezioni su 234 totali. Ciò determinerebbe - ad avviso dell’UITS - l’inammissibilità del motivo di ricorso a causa della mancata indicazione i) di quali Sezioni in concreto non si sarebbe dovuto tener conto; ii) della rilevanza di tale preteso errore ai fini della determinazione del risultato elettorale. Nel merito, l’UITS rileva che ai sensi dell’art. 42, comma 8, dello Statuto il diritto di voto nell’assemblea nazionale spetta a “tutte le sezioni TSN, sia che svolgano attività istituzionale, sia che svolgano attività sportiva”, di talché sarebbe infondata l’opinione espressa dal ricorrente secondo cui sarebbero non abilitate ad esprimere il voto le Sezioni impegnate solo nell’attività sportiva o solo in quella istituzionale. 2.2.4.- Per quanto concerne l’asserita incandidabilità di alcuni dei soggetti eletti, la resistente deduce l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva, il ricorrente non essendosi candidato a ricoprire alcuna delle cariche in esame, e per tardività, avendo dovuto questi semmai contestare tali profili al momento della presentazione delle relative candidature e, comunque, prima dello svolgimento della tornata elettorale. Nel merito, la resistente contesta l’interpretazione data dal ricorrente dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 242 del 1999, modificato dal d. lgs. n. 15 del 2004, rilevando che, al contrario, tale norma prevedrebbe la possibilità di riconferma per i componenti dei consigli direttivi senza alcun limite di numero di mandati. Inoltre, la disciplina applicabile all’UITS sarebbe quella contenuta nell’art. 18 della l. n. 91 del 1981, ai sensi del quale i componenti dei consigli direttivi degli enti pubblici per i quali sia prevista l’elezione degli amministratori da parte degli associati possono candidarsi per più mandati. In ogni caso, lo stesso art. 2, comma 5, del d. lgs. n. 15 del 2004 disporrebbe che le tre Federazioni Sportive che hanno mantenuto il carattere di ente pubblico (fra cui l’UITS) restano regolate dai propri ordinamenti settoriali. Quanto all’elezione del Presidente, la resistente osserva che la previsione di un quorum aggravato per l’eleggibilità al terzo mandato risulterebbe ampiamente rispettata (avendo il Presidente ottenuto più del 90% dei voti) e che la Circolare del Coni n. 6 del 2011 (richiamata a p. 10 del ricorso) si limiterebbe a ribadire la necessità di tale quorum rispetto all’elezione del Presidente, risultando inconferente rispetto alla posizione dei consiglieri e dei revisori contabili. 2.2.5.- Con riferimento al quinto motivo di ricorso, la resistente deduce l’inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione attiva. Nel merito, l’UITS rileva che la mancata espressa previsione all’interno dello Statuto dell’utilizzo del voto elettronico non varrebbe di per sé a fondarne l’illegittimità. Si sottolinea, inoltre, l’irrilevanza della contestazione rispetto al risultato elettorale, che sarebbe stato identico anche ove le operazioni di voto si fossero svolte manualmente. Del pari, il voto elettronico non costituirebbe un vulnus né alla segretezza né alla libertà del voto, con conseguente irrilevanza, anche per questo profilo, “delle irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale” (p. 19 della memoria di costituzione). 2.2.6.- Quanto al sesto motivo di ricorso, la resistente ribadisce le considerazioni già spese sull’inammissibilità del gravame e aggiunge, in punto di merito, che i problemi tecnici registrati nel corso dell’assemblea non hanno avuto alcuna conseguenza sul regolare spoglio delle schede, che è avvenuto, fra l’altro, alla presenza di un notaio. 2.2.7.- Con riferimento al settimo motivo di ricorso, la resistente sostiene l’improcedibilità della censura per carenza di interesse, posto che il soggetto di cui si contesta la candidabilità, pur eletto nel Collegio dei revisori nell’assemblea del 12 e 13 ottobre 2012, non è mai stato nominato a ricoprire tale carica (il d. m. 8 marzo 2013, infatti, lo ha sostituito con il primo dei non eletti). Nel merito, la difesa dell’UITS sottolinea che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, rubricato “Elettorato passivo”, sono ineleggibili “coloro che hanno subito condanne penali passate in giudicato”, restando del tutto ininfluente rispetto alla regolarità dell’elezione la sottoposizione a procedimento penale ancora in corso. Inoltre, il soggetto di cui il ricorrente postula l’incandidabilità ben poteva risultare iscritto a una Sezione non rientrando il reato a lui contestato fra quello previsti dall’art. 4 dello Statuto. 2.3.- Sulla domanda di sospensione cautelare, la resistente richiama, quanto al fumus, le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza già formulate; quanto al periculum, sottolineava, da una parte, l’esigenza di salvaguardare il regolare funzionamento degli organismi direttivi dell’UITS; dall’altra, l’inutilità dell’emanazione di una misura cautelare stante la verosimile celerità del giudizio dinanzi a questa Alta Corte. 3.- In data 20 giugno 2013 il ricorrente ha depositato memoria, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dall’UITS. 3.1.- Quanto alla presunta inammissibilità del ricorso, il Fanini ritiene che la propria legittimazione attiva non possa essere esclusa per il solo fatto di non essersi candidato e di non aver partecipato all’assemblea del 12 e 13 ottobre 2012, in quanto la legittimazione a ricorrere gli deriverebbe comunque dalla sua qualità di elettore, a prescindere dal concreto esercizio del relativo diritto. Sull’asserita necessità di fornire la c.d. “prova di resistenza”, il ricorrente ritiene che tale concetto riguarderebbe le sole procedure concorsuali o comunque selettive, non rilevando in materia elettorale; in ogni caso, anche a voler estendere l’applicazione di tale principio, esso comunque sarebbe irrilevante nel caso di specie, giacché oggetto di censura sarebbe “proprio l’operazione che sta alla base dell’attribuzione dei voti e, dunque, il fondamento della votazione” (p. 3 della memoria). Quanto alla tardività del ricorso, il Fanini osserva che i termini per l’impugnazione della sentenza decorrono dal momento della sua piena conoscenza, che si verifica a seguito di comunicazione della motivazione e non del mero dispositivo. Quanto alla natura asseritamente endoprocedimentale dell’atto impugnato, il ricorrente sostiene che il d.P.R. 18 febbraio 2013 costituisce un “atto meramente confermativo”, di per sé non impugnabile, in quanto, da una parte, “consentendo la sua impugnazione si consentirebbe al ricorrente di eludere i termini che egli avrebbe invece dovuto rispettare con l’atto confermato”; dall’altra, vi sarebbe carenza assoluta di interesse al ricorso, non potendo questo “rimuovere la lesione già prodotta dall’atto precedente divenuto inoppugnabile” (p. 6 della memoria). Con riferimento alla giurisdizione di questa di Alta Corte, il ricorrente ribadisce che gli atti governativi di nomina degli organi apicali dell’UITS sarebbero in realtà “meri atti di ratifica”. Ne discende, ad avviso del Fanini, che questa Alta Corte sarebbe “l’unico ente che ha competenza e giurisdizione nel caso di specie”, ben potendo gli atti governativi “essere modificati alla luce dei cambiamenti che possono verificarsi nell’ordinamento sportivo” (p. 7 della memoria). Quanto all’inammissibilità del ricorso per inammissibilità del ricorso nel grado precedente, il ricorrente insiste per l’illegittimità della pronuncia della Commissione di Disciplina d’Appello. Da un lato, infatti, l’assenza di notifica ai controinteressati sarebbe del tutto ininfluente, non essendo prevista da alcuna norma specifica; dall’altro, la disciplina applicabile in via analogica al procedimento in materia elettorale sarebbe semmai quella relativa al primo grado di giudizio, e non all’appello, posto che il ricorso in esame si svolge in un unico grado. 3.2.- Quanto ai profili sostanziali della questione, il ricorrente contesta le eccezioni di inammissibilità e infondatezza avanzate dalla resistente in merito ai singoli motivi di ricorso. 3.2.1.- Con riferimento al primo, si deduce che l’interesse a ricorrere “sarebbe innanzitutto di tipo procedurale”, in quanto una eventuale dichiarazione di fondatezza renderebbe possibile “una riforma della decisione assunta in ambito federale” (p. 10 del ricorso). Quanto al merito, il ricorrente sostanzialmente ribadisce quanto già esposto nell’atto introduttivo del presente giudizio, rilevando l’inesistenza di una specifica disciplina procedurale in materia elettorale. 3.2.2.- In merito al secondo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente contesta la carenza di legittimazione attiva e l’impugnabilità del d.P.R. n. 90 del 2010, in quanto non sarebbe possibile “impugnare un DPR che si ritiene contra legem (a differenza di un atto amministrativo”. Sostiene inoltre che il parere del Consiglio di Stato citato dalla resistente (Cons. Stato, Ad. Comm. Spec. 4 luglio 2012, n. 4079) “prende[rebbe] spunto (richiamandolo espressamente nel testo) dal parere espresso sull’ACI (Automobile Club Italia) che ha un consiglio direttivo in parte risultante da atti di nomina e in parte da elezioni”. Ciò impedirebbe di estendere le considerazioni elaborate con riferimento all’ACI anche all’UITS (p. 13 della memoria). Rileva poi che il Fanini sarebbe sì stato membro del Consiglio Direttivo, ma ciò sarebbe avvenuto prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale si invoca oggi la riduzione dei componenti del Consiglio. 3.2.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente osserva che durante l’assemblea non sarebbe stato reso noto il numero dei voti spettanti ad ogni singolo votante e che non sarebbe stato possibile dimostrare il numero dei voti alterati, essendo oggetto di contestazione proprio le modalità di conteggio dei voti. Sulla fondatezza del motivo di ricorso, si richiamava quanto già dedotto nelle precedenti difese. 3.2.4.- Con riferimento al quarto motivo di ricorso, il Fanini sostiene che non avrebbe potuto ricorrere prima delle elezioni avverso la candidatura dei soggetti di cui ora lamenta l’ineleggibilità in quanto “il ricorso avverso la posizione dei candidati promosso dalla Sig.ra Anna Visconti (tesserata UITS), la quale contestava proprio i profili di illegittimità della candidatura dei soggetti richiamati nel ricorso introduttivo” era stato rigettato dall’UITS. Da ciò sarebbe derivata, ad avviso del Fanini, l’inammissibilità di un suo eventuale ricorso. 3.2.5.- Quanto al quinto motivo di ricorso, il Fanini insiste per l’illegittimità dell’utilizzo del voto elettronico e per la violazione della segretezza del voto a seguito dello spoglio manuale degli scontrini dai quali si sarebbe potuto agevolmente risalire all’elettore verificando il numero dei voti plurimi. 3.2.6.- In merito al sesto motivo di ricorso, il Fanini richiama le proprie precedenti difese. 3.2.7.- Quanto al settimo e ultimo motivo di ricorso, il ricorrente contesta l’eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il decreto ministeriale di nomina potrebbe ancora essere impugnato dal soggetto pretermesso. Rileva poi che l’indicazione dell’art. 19 dello Statuto (“Attribuzioni del Consiglio direttivo dell’UITS”), anziché dell’art. 21 (“Collegio dei revisori dei conti dell’UITS”) sarebbe un mero refuso. Insiste per l’accoglimento del gravame, sottolineando che una condanna penale vi sarebbe comunque stata (seppur successiva allo svolgimento delle elezioni) e che tale circostanza non potrebbe non rilevare ai fini della complessiva valutazione morale (rilevante ai sensi dell’art. 21 già richiamato) dell’eletto revisore dei conti. 3.3.- In via istruttoria il ricorrente richiede l’acquisizione della memoria della Procura Federale nel procedimento di impugnazione innanzi la Commissione di Disciplina d’Appello. 4.- Il ricorso è stato ritualmente discusso all’udienza del 25 giugno 2013. In tale sede, le parti insistevano nelle conclusioni già proposte e ribadivano gli argomenti spesi nelle difese scritte. Considerato in diritto 1.- Con atto depositato presso la segreteria di questa Alta Corte in data 31 maggio 2013, il Sig. Attilio Fanini proponeva ricorso avverso il verbale d’assemblea elettiva dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 12 e 13 ottobre 2012, il conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’Assemblea e qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale, nonché avverso la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 22 marzo 2013. 2.- Innanzitutto deve osservarsi che, al di là del petitum, la questione, considerato il carattere impugnatorio del presente giudizio, attiene alla contestazione della decisione della predetta Commissione. Essa ben può essere devoluta alla competenza di questa Alta Corte, considerati l’oggetto della controversia (materia elettorale), e l’oggettiva importanza delle questioni da scrutinare, concernenti la corretta formazione di organi federali apicali (decc. nn. 25 del 2012; 3, 8, 11 e 14 del 2013). 3.- Assume carattere preliminare ad ogni altro profilo l’eccezione formulata dalla resistente UITS di inammissibilità dell’originario ricorso alla Commissione di Disciplina d’Appello per difetto di notifica ai controinteressati. L’eventuale fondatezza dell’eccezione, infatti, non solo comporterebbe la conferma della decisione assunta da detta Commissione di Disciplina d’Appello in data 22 marzo 2013 e qui gravata, ma determinerebbe un vizio genetico dell’intera controversia. 3.1.- L’eccezione è, appunto, fondata. 3.1.1.- Per vero, il ricorrente lamenta l’assenza nello Statuto dell’UITS di una specifica disciplina procedurale in materia di ricorsi elettorali. A suo avviso, in particolare, lo Statuto si limiterebbe a prevedere la competenza della Commissione di Disciplina d’Appello per le controversie in materia elettorale, senza però fornire alcuna indicazione sulla procedura da seguire per la corretta instaurazione del giudizio. L’assunto non può essere condiviso. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, dello Statuto, infatti, “la Commissione di disciplina d’Appello decide […] in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all’esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e Periferiche ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia”. Già da una prima lettura della disposizione, pertanto, si evince che lo Statuto si preoccupa di individuare “modalità” e “termini” del ricorso in esame, ancorché rinviando, a tale scopo, al Regolamento di giustizia. Indicazioni statutarie, dunque, sono presenti. È, peraltro, al citato Regolamento di giustizia, fonte rinviata rispetto allo Statuto, fonte rinviante, che occorre far riferimento per l’individuazione della normativa applicabile. 3.1.2.- Prima di passare all’esame di detto Regolamento, va ricordato come il ricorrente sostenga che, poiché sulle controversie in materia elettorale la Commissione di disciplina d’Appello giudica in unico grado, a tali controversie “sarebbe più corretto applicare […] le norme relative al primo grado di giudizio” (v. p. 8 della memoria depositata nell’imminenza dell’udienza). Anche questo assunto è infondato. La normativa applicabile al procedimento in esame, infatti, è quella relativa ai giudizi incardinati dinanzi alla Commissione di disciplina d’Appello, organo della giustizia sportiva competente in materia. A nulla rileva che tale competenza si eserciti in unico grado ovvero in appello, risultando a tal proposito dirimente l’identità dell’organo giudicante. Ora, l’art. 21, lett. b), n. 2, del Regolamento di giustizia prevede che “nel termine di 20 giorni successivi dalla data della ricezione della decisione […], a cura dell’appellante, il ricorso deve essere comunicato alla parte appellata, con raccomandata a.r. a pena di irricevibilità”. E’ evidente che questa previsione normativa può trovare applicazione nelle controversie come quella qui in trattazione solo mutatis mutandis, atteso che si tratta di disciplina che riguarda direttamente il giudizio disciplinare e - in particolare - il grado di appello. Nondimeno, in forza del richiamo statutario, essa deve comunque essere applicata a tali controversie nel suo essenziale nucleo precettivo. Nucleo che - con tutta evidenza - va individuato nell’indefettibilità del contraddittorio e nell’esigenza che, a pena di irricevibilità, il gravame sia reso noto nelle forme di rito al controinteressato. Nella specie, non si è avuta nessuna notificazione ad alcuno dei controinteressati, che - anzi - non risultano evocati in giudizio nemmeno nell’epigrafe del ricorso alla Commissione di disciplina d’Appello. Tanto basterebbe, dunque, per constatare l’inammissibilità (ovvero, per impiegare la normativa del Regolamento, l’irricevibilità) dell’originario ricorso e - quindi - l’infondatezza del ricorso sottoposto allo scrutinio di questa Alta Corte con il quale si grava la pronuncia della Commissione di disciplina d’Appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di notificazione del ricorso originario. V’è, però, di più. 3.1.3.- L’obbligo di notificare il ricorso ai controinteressati costituisce principio generalissimo del diritto processuale amministrativo (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3261 del 2013), che è particolarmente prossimo al sistema della giustizia sportiva ed è connesso ad ancor più fondamentali esigenze costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.). Esso, pertanto, trova applicazione nel caso di specie non solo in ragione del richiamato art. 21, lett. b), n. 2, del Regolamento di giustizia, ma anche e soprattutto in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 30, comma 6, dello Statuto (ai sensi del quale “per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, nel Regolamento di attuazione e nel Regolamento di giustizia, trovano applicazione i principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo ”) e comunque in ragione della permeabilità del diritto sportivo dalle più generali esigenze ordinamentali connesse a valori costituzionali indefettibili (cfr. dec. n. 2 del 2011). 3.1.4.- La necessità di provvedere ad una corretta instaurazione del contraddittorio è stata da ultimo ribadita nella decisione di questa Alta Corte n. 14 del 2013 (A.S.D. Fiorentina Handball c. Federazione Italiana Giuoco Handball). Ivi si è statuito, infatti, che il principio del contraddittorio costituisce principio “di carattere generale […] e, quindi, vincolante anche per l’ordinamento sportivo”. E, più specificamente quanto alla materia elettorale, si è aggiunto che nei relativi giudizi “assume rilevanza la legittimità ed il mantenimento o meno dei risultati elettorali, dei quali i soggetti «eletti» non possono essere privati, con possibilità di eventuale annullamento in sede giustiziale degli stessi risultati, senza che si sia instaurato un valido contraddittorio nei loro confronti”. Ne deriva che l’odierno ricorrente non poteva omettere di notificare ai controinteressati l’atto con cui si contestava la legittimità dell’elezione, tanto più che tali soggetti erano tutti facilmente individuabili, data la pubblicità della proclamazione in assemblea elettiva e del relativo verbale. 3.- Dall’accoglimento della riferita eccezione conseguono la constatazione dell’inammissibilità dell’originario ricorso e la conferma della decisione impugnata. Resta assorbito ogni altro profilo, anche attinente all’istanza cautelare, le cui sorti seguono quelle della domanda di merito. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese fra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA nel giudizio iscritto al R.G. n. 15/2013, depositato in data 31 maggio 2013 dal Sig. Attilio Fanini avverso il verbale d’assemblea elettiva dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 12 e 13 ottobre 2012, il conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’Assemblea e qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale, nonché avverso la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Unione Italiana Tiro a Segno del 22 marzo 2013. RIGETTA il ricorso. Spese interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2013 e (in via telematica) dell’11 luglio 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Massimo Luciani Depositato in Roma il 12 luglio 2013 Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it