CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 18/07/2013 – ACD Torconca Cattolica/ASD Meldola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 18/07/2013 - ACD Torconca Cattolica/ASD Meldola/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore, Prof. Roberto Pardolesi, Prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16 del 2013, presentato, in data 3 giugno 2013, dall’ACD Torconca Cattolica, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Miranda, contro l’ASD Meldola, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Gugnoni e Ferdinando Ravaioli, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, il C.R. Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti, non costituitosi in giudizio, per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC – sez. III giudicante – assunta con C.U. n. 241/CGF del 12/04/2013, pubblicata nelle sue motivazioni con C.U. n. 273/CGF del 12.4.2013 (con la quale la CGF ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierna ricorrente, ex art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, ma lo ha respinto nel merito), nonché della decisione della CGF - sez. III giudicante – assunta con C.U. 274/CGF del 17 maggio 2013, allo stato pubblicata nel suo solo dispositivo (con la quale la C.G.F. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revisione proposto dall’odierna ricorrente); uditi, all’udienza pubblica del 25 giugno 2013, l’avv. Luca Miranda per la società ricorrente, l’avv. Pier Paolo Gugnoni e l’avv. Francesco Maria Caponetto, all’uopo delegato dall’avv. Ferdinando Ravaioli, per l’ASD Meldola, l’avvocato Stefano La Porta per la Federazione Italiana Giuoco Calcio e per la Lega Nazionale Dilettanti; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il Relatore, Pres. Giovanni Francesco Lo Turco. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso in data 1 giugno 2013, la ACD Torconca-Cattolica, premesse alcune considerazioni "sulla competenza di questa Corte e sull'istituto della revocazione-revisione prevista nel Codice di Giustizia Sportiva”, esponeva lo svolgimento dei fatti che possono così essere sintetizzati. 1.2.- Il Giudice sportivo, accertata la violazione, da parte della società Meldola, del precetto di cui all'art. 43, c. 3 del Regolamento LND nella partita con la società Torconca, in accoglimento del reclamo di quest'ultima, aveva inflitto alla prima la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Torconca 3, Meldola 0 (a fronte del risultato conseguito sul campo: Torconca 0, Meldola 5). 1.3- La soc. Meldola proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale, rilevando che la soc. Torconca le aveva inviato la Raccomandata a/r del 31 dicembre 2012, "in via IV novembre 47014 Meldola", omettendo l'indicazione del numero civico. La busta (contenente il reclamo) non era stata pertanto ricevuta dalla destinataria. Non si era instaurato dunque il necessario contraddittorio. 1.3.1.- Detta Commissione Disciplinare Territoriale, in riforma della decisione del primo Giudice, aveva annullato, con decisione 20-12-2013, la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della soc. Meldola, disponendo il ripristino del risultato conseguito sul campo (Torconca 0, Meldola 5). 2.- La Soc. Torconca, premesso di aver richiesto invano atti e certificazione alle Poste Italiane, proponeva impugnazione per revocazione (art. 39, comma 1, lett e, C.G.S.) alla Corte di Giustizia Federale "per errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa", sostenendo che era stata dimostrata la piena osservanza delle norme relative alle spedizioni postali: in particolare, dal talloncino di invio della raccomandata, con l'indirizzo della sede legale della soc. Meldola, avrebbe dovuto desumersi l'incensurabilità della consegna al destinatario. 2.1.- Nonostante la soc. Meldola avesse omesso il (più volte richiesto) deposito dell'originale della busta di invio della raccomandata, la Corte di Giustizia Federale, dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione, lo respingeva nel merito, ribadendo che, per incompletezza dell'indirizzo della sede sociale, la raccomandata era stata consegnata a un soggetto estraneo rispetto al destinatario e che, pertanto, non si era instaurato il necessario contraddittorio. 3.- Preso atto che in una successiva comunicazione ufficiale in data 18 aprile 2012 delle Poste Italiane veniva dichiarato che la raccomandata aveva compiuto il suo iter "essendo stata consegnata dal portalettere a un soggetto incaricato, dalla Meldola, del ritiro della corrispondenza", la società Torconca proponeva un nuovo reclamo volto alla revisione della decisione (già impugnata per revocazione), ai sensi dell'art. 39, c.2, del CGS (accertata falsità in atti che risulterebbe dalla suindicata comunicazione). 3.1.- Con decisione 17 maggio 2013, pubblicata, allo stato, nel solo dispositivo, la Corte di Giustizia dichiarava inammissibile anche questo secondo ricorso. 4.- Avverso detta decisione la soc. Torconca, premesso che tutte le decisioni della Corte di Giustizia Federale possono indubbiamente essere impugnate avanti a questa Alta Corte, sia relativamente ai profili di legittimità che a quelli di merito, lamentava che le erronee decisioni assunte avevano avuto una notevole rilevanza negativa sulla regolarità del campionato di promozione C.R. Emilia-Romagna e, di conseguenza, sulla sua permanenza in detto campionato. 4.1.- Deduceva specificamente: a) errores in iudicando nelle impugnate decisioni con riferimento alla valutazione dell'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata de qua, correttamente inoltrata e consegnata, nel pieno rispetto delle norme contenute nel CGS, nel Decreto del Ministero dello sviluppo 1 ottobre 2008 e nel d. lgs. n. 261/1999. b) errores in iudicando et in procedendo in relazione alla seconda decisione della CGF, pubblicata nel solo dispositivo, con riferimento alla quale, la soc. Torconca dichiarava di formulare espressa riserva di deposito di motivi aggiunti. 4.2.- Quanto sopra premesso, chiedeva l'annullamento delle decisioni della Corte di Giustizia Federale n. 241 del 12 aprile 2013 e n. 74 del 17 maggio 2013, con vittoria di spese ed onorari. 5.- La FIGC, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità delle domande, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, "trattandosi di una mera questione di fatto": accertare cioè se la soc. Meldola avesse ricevuto, o non, la lettera raccomandata (contenente il reclamo alla Commissione disciplinare) inviatale dalla soc. Torconca. 5.1.- Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda giacché la raccomandata era stata consegnata, non a un soggetto autorizzato a ritirare la corrispondenza per conto della soc. Meldola, ma ad un'estranea, tale Lucia Ghetti. La comunicazione non era pertanto giunta a destinazione. 5.2.- La FIGC concludeva per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, per il suo rigetto. 6.- A sua volta la convenuta soc. Meldola, costituitasi, ha eccepito: a) l'improcedibilità della domanda "per mancata, precisa, individuazione del soggetto resistente e di eventuali soggetti interessati"; b) l'inammissibilità della domanda "per l'oggettiva inoppugnabilità dei provvedimenti emanati dalla Corte di Giustizia Federale"; c) l'inammissibilità, per carenza di rilevanza rispetto all'Ordinamento sportivo nazionale, della questione de qua che, in definitiva, verte soltanto "sulla recezione della missiva contenente il primigenio ricorso, consegnata a persona non autorizzata dal destinatario". 6.1.- Nel merito ha ancora ribadito che la raccomandata, priva nell'indirizzo del numero civico, era stata consegnata dal portalettere, non alla destinataria soc. Meldola, ma a tale Lucia Ghetti (non autorizzata al ritiro della corrispondenza) la quale, accortasi dell'errore, aveva rimandato la busta all'Ufficio Postale competente di Cattolica. Inesplicabilmente detto Ufficio le aveva recapitato nuovamente la busta all'indirizzo della sua abitazione privata. Comunque detto documento era stato depositato innanzi alla Commissione disciplinare che aveva avuto modo di esaminarlo in originale. 6.1.2- La convenuta soc. Meldola ha, in conclusione, ribadito l'inammissibilità della domanda. Subordinatamente, nel merito, ha chiesto la conferma delle decisioni impugnate. 7.- Anche la Lega Nazionale Dilettanti, costituitasi, ha ribadito l'assoluta carenza di rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, trattandosi di una mera questione di fatto. 8.- Successivamente, a richiesta della soc. Torconca, il Presidente di questa Corte ha disposto l'acquisizione dell'originale, o di copia autentica integrale della busta di invio della raccomandata, e ha stabilito per la discussione l'udienza del 25 giugno 2013, h.10.00. 8.1.- I tentativi effettuati per acquisire detto documento non hanno avuto esito positivo. Ulteriori memorie ed istanze della ricorrente Torconca e della convenuta Meldola, nulla di sostanziale aggiungono alle precedenti considerazioni. 9) All'udienza di discussione i Procuratori delle parti, dopo ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni in precedenza formulate. Considerato in diritto 1.- La convenuta F.I.G.C., la Lega Nazionale Dilettanti e la soc. Meldola hanno eccepito la carenza, nella fattispecie, della "notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale". 1.2.- Rileva la Corte che l'art. 1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva reca: "condizione di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte di Giustizia Sportiva sono la notevole rilevanza della controversia per l'Ordinamento Sportivo Nazionale, valutata dall'Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame [...]”. 2.- La soluzione della controversia s'incentra dunque, sin dalla fase iniziale, su di un'unica questione di fatto: accertare se la raccomandata del 31 dicembre 2012, inviata dalla soc. Torconca alla soc. Meldola, fosse giunta a destinazione e se, di conseguenza, si fosse instaurato il contraddittorio. 2.1.- La ricorrente sostiene che detta raccomandata, inviata nel pieno rispetto delle specifiche norme (contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, nel Decreto del Ministero dello sviluppo 1-10 2008 e nel d. lgs. n. 261/1999) era stata regolarmente consegnata alla società destinataria. 2-2.- La F.I.G.C. e le altre società convenute contro deducono che la ricorrente, in violazione all'art. 10, c.1, del citato Decreto ministeriale, aveva omesso l'indicazione del numero civico, per cui la raccomandata era stata erroneamente consegnata, dal portalettere, a tale Lucia Ghetti, non autorizzata al ritiro della corrispondenza, titolare dell'esercizio commerciale " Bar La Rotonda" sito nella stessa via IV novembre,1 (la sede della società Meldola si trova al civico 6). 2.2.1.- Detta Ghetti ha dichiarato che aveva rimandato la busta all'Ufficio Postale competente di Cattolica, ufficio che "inesplicabilmente, le aveva recapitato nuovamente la busta, all'indirizzo della sua abitazione privata". 2.3.- Tutte le ulteriori copiose argomentazioni delle parti si incentrano, in positivo o in negativo, sulla correttezza dell'indirizzo della raccomandata e sulla sua consegna all'effettivo destinatario. 3.- Quanto sopra premesso in punto di fatto, deve in primis esaminarsi l'eccezione relativa al citato art.1, comma 3, del Codice dell'Alta Corte. 3.1- Rileva la Corte come nella fattispecie non sia in modo assoluto riscontrabile la notevole rilevanza per l'ordinamento giuridico nazionale di cui al richiamato art. 1, c.3, vertendosi nella mera ipotesi fattuale della completezza, o meno, dell'indirizzo e della consegna, corretta o meno, della raccomandata. 3.1.2.- Come questa Corte ha più volta ribadito (cfr., ad es., decisione n. 3 del 2011), la notevole rilevanza (ovviamente necessaria per qualsiasi tipo di domanda proposta, e, a maggior ragione, per i ricorsi straordinari per revocazione o revisione), dev'essere valutata con riferimento all'Ordinamento Sportivo Nazionale. 3.1.3.- Trattasi nel caso di specie di una controversia ricadente nel limitatissimo ambito del contestato ricevimento di una raccomandata (non potendosi in questo primo, preclusivo esame valutare i conseguenziali effetti processuali sull'instaurazione del contraddittorio). Risulta dunque evidente, in ragione del fatto in esame, il modesto rilievo della questione. 3.1.4.- Ne discende l'assoluta carenza di rilevanza per l'Ordinamento sportivo nazionale, tassativamente richiesta, come già precisato, quale condizione di ammissibilità del giudizio, di qualsiasi natura, avanti a questa Corte. 3.2- In accoglimento della sollevata eccezione, dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di revocazione. 4.- La soc. Torconca ha proposto, in questa sede, una nuova domanda, volta alla "revisione" della decisione ai sensi dell'art. 39, c.2 (accertata falsità in atti desumibile dalla surriferita comunicazione dell'Ufficio Postale). 4.1.- Con decisione 17 maggio 2013, pubblicata allo stato nel solo dispositivo, la Corte di Giustizia ha dichiarato inammissibile detta seconda domanda. 4.2.- Rileva il Collegio che il giudizio avanti a questa Corte ha in ogni caso natura impugnatoria (come è stato più volte affermato: cfr., ad es., decisione n. 8 del 2012). Da tale carattere discende che non si instaura un nuovo giudizio, ma solo un sindacato con effetto devolutivo sulla decisione impugnata e nei limiti dei motivi dedotti. 4.2.1.- Dunque anche in questo secondo ricorso per "revisione" (inserito nel presente giudizio), occorre ovviamente che vengano dedotti motivi idonei a riesaminare il percorso logico-giuridico seguito nella decisione impugnata. 4.3.- Non essendo però ancora pubblicata la parte motiva di detta decisione non è certamente possibile, per il ricorrente (a maggior ragione in sede di revisione), formulare specifiche censure con riferimento ad eventuali errores in judicando et in procedendo di una motivazione per ora non nota. 4.4.- Ne consegue che la domanda di revisione dev'essere dichiarata improcedibile. 5.- Ogni altra domanda, che non risulti assorbita, deve considerarsi respinta. Tenuto conto della soccombenza della soc. Torconca, ma sussistendo giusti motivi, si ritiene di condannare detta ricorrente al rimborso di un terzo delle spese sostenute dalle convenute per il giudizio, liquidate nell'intero, e complessivamente, in euro 3.000 (si precisa che a ciascuna delle tre parti convenute dovrà essere rimborsata una quota corrispondente a un terzo di un terzo del totale). L’Alta Corte di Giustizia Sportiva DICHIARA il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile. Condanna il ricorrente al rimborso di un terzo (euro 1.000) delle spese sostenute da tutte le parti per il giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 giugno 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo turco Depositato in Roma in data 18 luglio 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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