CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 12/09/2014 – Sondrio Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/F.C. Rieti s.r.l.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 12/09/2014 – Sondrio Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/F.C. Rieti s.r.l. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da Cons. Franco Frattini, Presidente e Relatore Prof. Virginia Zambrano Dott. Dante D’Alessio Prof. Massimo Zaccheo Prof. Attilio Zimatore, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 36/2014, presentato, in data 5 settembre 2014, dalla società Sondrio Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - , la Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. – il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti nonché nei confronti della società F.C. Rieti s.r.l. per l’impugnativa della delibera del Vice-Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 12 del 1 Settembre 2014, con cui, a parziale rettifica della graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2014/2015, contenuta nel C.U. n. 7 del 31 Luglio 2014, venivano attribuiti alla F.C. RIETI s.r.l. quattro punti in più rispetto ai trentatre precedentemente assegnati al Sodalizio medesimo, il quale passava così dal secondo al primo posto tra le compagini perdenti gli spareggi tra le seconde classificate dell’Eccellenza, scavalcando la SONDRIO CALCIO s.r.l, che, proprio a seguito della posizione perduta (dalla prima alla seconda), si vedeva preclusa l’ammissione al massimo Campionato dilettantistico nazionale; l’impugnativa della delibera del Vice-Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. della L.N.D. n. 80 del 5 Settembre 2014, con cui, ad integrazione dell’organico del Campionato di Serie D 2014/2015, veniva, sulla base della graduatoria di cui al menzionato C.U. del Dipartimento Interregionale n. 12 del 1 Settembre 2014, ripescata la F.C. RIETI s.r.l., mentre rimaneva esclusa la SONDRIO CALCIO s.r.l.; l’impugnativa di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alle gravate delibere del Vice-Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; visto il verbale di conciliazione sottoscritto, in sede di udienza di discussione in data 11 settembre 2011, innanzi al Collegio con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti – in ragione dell’affidamento ingenerato nella società ricorrente, ma anche del rischio di incorrere in una responsabilità patrimoniale - ha aderito in via conciliativa alla richiesta avanzata dalla società di vedersi ammessa in via straordinaria, anche in sovrannumero, al campionato di Serie D per la corrente stagione 2014/2015; P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 12 settembre 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 12 settembre 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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