CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 11/11/2013 – Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d’Italia

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 31 del 11/11/2013 – Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d'Italia L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore Prof. Roberto Pardolesi, Prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2013 presentato, in data 3 settembre 2013, da Riccardo Zillio contro la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), il Presidente pro tempore, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della FGI per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma, previa adozione di ogni misura cautelare: della nota della FGI del 26 luglio 2013 avente ad oggetto l’Assemblea Straordinaria Elettiva per l’elezione di n. 2 rappresentanti della categoria Atleti/e in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016 e dei relativi allegati “Elenco Rappresentanti Atleti/e” e “Modulo Candidatura Elezione dei due Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti/e”, nonché del verbale della riunione del Consiglio Federale della FGI e della delibera con la quale il Consiglio medesimo ha stabilito di indire per il giorno 7 settembre 2013, in Roma, Viale Tiziano 74, la suddetta Assemblea Straordinaria. visto il ricorso e i relativi allegati; vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Ginnastica d’Italia - F.G.I.; uditi, all’udienza pubblica del 3 ottobre 2013, l’avv. Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l’avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d’Italia; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, Presidente Giovanni Francesco Lo Turco. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso del 29 agosto 2013, depositato il 3 settembre successivo, Riccardo Zillio chiedeva, nei confronti della Federazione Ginnastica ed altri, l'annullamento della deliberazione dell'indizione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva dei due rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016 e degli atti presupposti o connessi. 1.1-Con riferimento alla competenza di questa Corte, rilevava che la controversia aveva ad oggetto "diritti indisponibili all'elezione del Consiglio Direttivo di una Federazione sportiva". Presentava inoltre notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale in dipendenza della necessità che la procedura elettorale del Consiglio Direttivo Federale "si svolga in rigorosa conformità alle norme contenute nello Statuto". 2.- Premetteva: -che quest'Alta Corte, in un procedimento volto all'annullamento totale della 95^Assemblea Ordinaria elettiva della F.G.I., svoltasi a Roma il 15 dicembre 2012, aveva disposto, con decisione n. 15 del 23 maggio 2012, l'annullamento della sola elezione dei rappresentanti della categoria Atleti del Consiglio Federale e non anche quella dell'intera Assemblea; -che il ricorrente aveva interposto, avanti al TAR Lazio, ricorso (tuttora pendente) avverso detta decisione; -che, con deliberazione n. 148 del 23 luglio 2013, il Consiglio Federale aveva statuito, a seguito della decisione suindicata, di indire nuove elezioni relativamente alla sola categoria Atleti, ed aveva nominato la Commissione verifica poteri per l'espletamento delle operazioni di competenza nel corso della relativa Assemblea. 3.- Premesso quanto innanzi, e sottolineato il proprio interesse in questa sede, anche per suffragare il ricorso promosso avanti al TAR, il ricorrente deduceva: -che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto della FGI, per integrare il Consiglio dei componenti mancanti, si sarebbe dovuto procedere alla convocazione generale dell'Assemblea Straordinaria delle Società, entro novanta giorni dell'evento che aveva causato la vacanza. Per contro erano stati convocati, in violazione della suindicata norma, i soli Grandi Elettori eletti per l'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012; -che in definitiva erano stati convocati gli stessi Grandi Elettori per la componente Atleti "così come eletti in vista della precedente Assemblea Ordinaria Elettiva", in violazione dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, secondo il cui disposto, quando sia compromessa la funzionalità dell'Organo (Consiglio Direttivo Federale), debbono preventivamente essere convocati gli Atleti ed i Tecnici per l'elezione dei rappresentanti (Grandi Elettori) di cui all'art. 11, comma 6, lett. a) di detto Statuto. E' vero che la carica dei Grandi Elettori ha, in linea generale, la durata di quattro anni, nondimeno tale durata non sarebbe valida nella ipotesi prevista dall'art. 15, comma 6, dello Statuto che ha introdotto una specifica eccezione. 4.- Rileva ancora il ricorrente che, non essendo previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico "l'elezione di una sola categoria", sarebbe stato comunque necessario convocare "l'intera base associativa" anche al fine di raggiungere il "quorum strutturale" necessario perché la votazione potesse legittimamente espletarsi" (art. 11, comma 10, dello Statuto e art. 14, comma 6, del Regolamento organico). 5.- Avanzate istanze cautelari ed istruttorie, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva dei due rappresentanti della categoria Atleti in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016. Costituitasi in giudizio, la convenuta F.G.I. ha, in primis, eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza del requisito della "notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale" (art. 1, c. 3, Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva), vertendosi in definitiva sulla non importante interpretazione di norme statutarie e regolamentari della F.G.I., peraltro limitata a una sola componente del Consiglio Federale. In ogni caso "l'esame di una contrapposizione fra un tesserato e la Federazione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio arbitrale avanti al TNAS (art. 21, c. 2, Statuto FGI). 6-. Nel merito la FGI ha rilevato che, a seguito della decisione n. 15/2013, con la quale questa Corte aveva disposto l'annullamento della votazione (posta in essere nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 15 dicembre 2012) relativamente ai due rappresentanti della sola categoria Atleti, era stato necessario "indire nuove elezioni al fine di colmare il vuoto all'interno del neo Consiglio eletto. Detta convenuta, trattandosi di un'ipotesi (annullamento parziale disposto con decisione di un organo giurisdizionale) non prevista né regolamentata nello Statuto, aveva doverosamente inoltrato all'ufficio Supporti e Conformità Statuto e Regolamenti del CONI una formale richiesta di parere. Preso poi atto della risposta positiva sulla correttezza della procedura (cfr. all. 4 atti), il Consiglio Federale aveva indetto le elezioni dei soli rappresentanti della categoria Atleti. 7-. La convenuta ha anche posto in rilievo l'irrilevanza, nel presente giudizio, del ricorso al TAR proposto dallo Zillio (che peraltro aveva impugnato la decisione n. 15/2013 di questa Corte nella parte in cui era stata confermata la validità della maggioranza nelle decisioni prese dall'Assemblea Ordinaria elettiva in data 15.12.2012, ma non aveva specificamente proposto motivi sulla parte riguardante la singola elezione della componente Atleti). 8.- In conclusione ha invocato la declaratoria di inammissibilità della domanda o la sua reiezione nel merito. 9.- Con decreto 6 settembre 2013, il Presidente dell’Alta Corte, vista l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e la memoria di costituzione della Federazione, e considerato: a) che allo stato degli atti non sussistevano sufficienti elementi in ordine all’addotto pregiudizio grave per il ricorrente, dallo svolgimento dell’Assemblea, ai fini di un provvedimento urgente presidenziale; b) che erano stati acquisiti i documenti richiesti in via istruttoria in quanto esibiti dalla Federazione, ha rigettato l’istanza cautelare richiesta, salva ogni decisione in fase di riesame collegiale. 10.- All'udienza di discussione del 3 ottobre 2013, il Presidente, a seguito del deposito di motivi aggiunti da parte del ricorrente, ha invitato il difensore della parte intimata (FGI) a dichiarare se ritenesse di invocare la concessione di un breve termine ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa oppure se intendesse rinunciarvi e discutere nella stessa udienza la causa. Il difensore della Federazione, dopo una breve pausa di riflessione richiesta e concessa, ha dichiarato di rinunciare a qualsivoglia termine di difesa e di voler discutere la causa nella stessa udienza. Il Presidente ha anche richiamato l’attenzione dei difensori delle parti sulla possibilità, o meno, di proporre nel processo sportivo motivi aggiunti con estensione della impugnativa rispetto ad atti successivi a quelli impugnati nel ricorso originario. I difensori, dopo ampie e approfondite argomentazioni, si sono riportati alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di difesa. Considerato in diritto 1.- Con riferimento all’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta per l’addotta carenza (cfr. narrativa) del requisito della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale (art. 1, c. 3, C.A.C.G.S.), deve preliminarmente affermarsi la competenza di questa Corte, trattandosi di controversia relativa all'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della governance (F.G.I.): basterà ricordare, in relazione all'annullamento dei relativi diritti e alla particolare rilevanza della questione per l'intero ordinamento sportivo nazionale, la costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010). L'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va dunque respinta. 2.- Nel merito è opportuno tener presente che nella citata decisione n. 15/2013 questa Corte, a fronte della domanda proposta da Riccardo Zillio, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato Regionale Veneto, volta all’annullamento totale della 95^ Assemblea ordinaria elettiva, aveva disposto l’annullamento della sola votazione, e della conseguente elezione, dei rappresentanti della categoria ATLETI del Consiglio Federale, ma non anche quella dell’intera Assemblea Nazionale alla quale avevano votato, oltre ai rappresentanti degli atleti, numerosi altri rappresentanti di tutte le associazioni sportive nazionali, ed anche i rappresentanti dei Tecnici (sembra superfluo in questa sede riportare per intero i motivi della decisione suindicata). 2.1- In altre parole la Corte si è così limitata ad annullare esclusivamente la parte della votazione e la conseguente elezione dei soli rappresentanti della categoria ATLETI nel Consiglio Federale. Ha cioè ritenuto che gli adempimenti preliminari e le altre fasi dell’Assemblea fossero immuni da vizi e che detto Consiglio Federale nazionale fosse ritualmente e validamente eletto, con la sola eccezione dei due componenti nella categoria atleti/e. 2.2- Occorre ora domandarsi se debba ritenersi illegittima (come sostiene il ricorrente), o non, l’indizione dell’Assemblea elettiva limitata ai due rappresentanti della categoria Atleti in seno al Consiglio Federale. La risposta è negativa. Dal limitato intervento soppressivo di questa Corte discende che tutti gli adempimenti preliminari dell’Assemblea, le votazioni e le elezioni effettuate dai numerosi rappresentanti delle altre categorie (associazioni sportive, tecnici, etc.) erano e sono rimaste perfettamente legittime ed intangibili. I consiglieri eletti pertanto fanno parte, di pieno diritto, del Consiglio direttivo. In questa sede dunque, non possono essere posti in discussione tutti gli adempimenti preliminari dell’Assemblea nonché le votazioni, le elezioni o i nominativi degli altri Consiglieri eletti. 3.-Correttamente pertanto la FGI ha deliberato l’indizione dell’Assemblea straordinaria al solo fine di colmare il vuoto venutosi a produrre nel neo consiglio eletto. 4.-Osserva ancora il ricorrente che per integrare il Consiglio si sarebbe dovuto procedere alla convocazione generale di tutta l’assemblea straordinaria delle società, e che illegittimamente, per la nuova votazione, erano stati convocati, in violazione dell’art. 15, c. 6, dello Statuto FGI, i soli grandi elettori già designati per la precedente assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012. L’assunto non è fondato per diversi ordini di motivi. 4.1-Anzitutto sembra il caso di ribadire ancora una volta che l’indizione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, limitatamente ai due rappresentanti della sola categoria degli Atleti, si è resa necessaria a causa dell’annullamento parziale della sola fase della relativa votazione disposto con decisione di un organo di giustizia sportiva (questa Corte). Un’ipotesi eccezionale dunque, non prevista dallo Statuto, funzionale soltanto a colmare il vuoto parziale prodottosi all’interno del neo eletto consiglio, senza poter porre in discussione (come si è accennato) né tutti gli adempimenti preliminari dell’assemblea, né gli elettori, né le votazioni, né i consiglieri eletti nell’assemblea generale svoltasi a Roma il 15 dicembre 2012. 4.2- In altre parole la predetta decisione ha operato un intervento soppressivo, limitato e preciso (che potremmo definire chirurgico) in virtù del quale era soltanto necessario e sufficiente rinnovare la fase della espressione di voto per la categoria degli Atleti e indire nuove elezioni relativamente ai due rappresentati della stessa categoria Atleti, ferma, nel resto, la procedura preparatoria e tutti gli altri risultati dell’Assemblea. 4.3-Ne discende che tutti i richiami ed i rilievi relativi ad altre regole dello Statuto, e specificamente dell’art. 15, c. 6, non sono applicabili alla fattispecie in esame. 5.- Quanto meno significativo, in proposito, è anche il parere positivo dell’Ufficio Supporto e Conformità Statuti e Regolamenti del Coni (in merito alla indizione di nuove elezioni limitate ai due rappresentanti degli ATLETI/E), parere sia pure non necessario né vincolante, comunque richiesto ed ottenuto con procedura immune dai vizi contestati. 6.- Comunque i rilievi che precedono sono autonomamente idonei e sufficienti a confermare pienamente la legittimità e regolarità dell’impugnata indizione (della ripetizione delle elezioni limitata alla categoria dei due rappresentanti degli Atleti per effetto dell’intervento parzialmente soppressivo delle relative sole votazioni disposto da questa Alta Corte). 7.-In base alle considerazioni surriferite deve anche pervenirsi alla conclusione dell’infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto procedere per integrare il Consiglio dei componenti mancanti (ai sensi dell’art. 15, c. 6, dello Statuto FGI) alla convocazione generale dell’Assemblea Straordinaria delle Società e comunque non avrebbero potuto essere convocati i grandi elettori per la componente ATLETI “così come eletti in vista della precedente Assemblea Ordinaria, ma i grandi elettori nuovamente eletti”. 7.1- Reca l’art. 15, c. 6 (invocato dal ricorrente), "... nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità…" 7.2-Volendo ammettere — ipotesi denegata dal collegio — che si potessero superare i rilievi surriferiti in merito alle necessarie conseguenze dell’intervento soppressivo limitato dell’organo di giustizia sportiva (questa Alta Corte), si osserva che nel caso di specie non era stata affatto compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo Federale giacché, in virtù dell’art. 10, c. 5, dello Statuto, i componenti degli organi della FGI, quale il Consiglio Federale, restano in carica quattro anni. Di conseguenza detto organo, in attesa della conclusione dell’Assemblea straordinaria elettiva dei due nuovi rappresentanti degli ATLETI, avrebbe potuto e dovuto funzionare con tutti i rappresentanti ancora in carica fino al subentro dei due nuovi eletti . L'addotta difficoltà, peraltro irrilevante, di raggiungere il "quorum strutturale" appare un'ipotesi non condivisibile, anche con riferimento alla particolare Assemblea indetta (limitata nell’oggetto e negli stretti confini della decisione da adempiere circoscritta alla fase del voto). 8.- I "motivi aggiunti", secondo quanto più volte deciso da questa Corte, sono astrattamente consentiti, una volta scaduti i termini per l’impugnazione, in quanto apportino nuove ragioni a sostegno della domanda già proposta ed in quanto introducano una denuncia di ulteriori vizi degli atti già in precedenza impugnati o anche vizi di quelli presupposti o anche successivi che producano effetti strettamente conseguenti alla illegittimità derivata degli atti impugnati. Condizione essenziale, per superare la scadenza dei termini per l’impugnazione, è, in ogni caso, che la relativa notizia e cognizione degli elementi essenziali derivi dal deposito (effettuato dalle controparti, o a seguito di adempimento di ordinanza istruttoria ovvero di nuovi atti prima non portati a conoscenza del ricorrente e non reperibili in un sistema in cui sia prevista la pubblicità notizia). Infatti, le esigenze di celerità proprie della giustizia sportiva - specie nella fase della procedura preparatoria in materia elettorale, come nella fattispecie - esigono, in mancanza di specifiche disposizioni procedurali, una interpretazione rigorosa sulla possibilità di investire con i motivi aggiunti nuovi atti da cui non dipenda la legittimità o la illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, interpretazione rigorosa comunque necessaria anche per ragioni di economia processuale. In realtà una diversa soluzione, che consenta - soprattutto nei giudizi elettorali relativi alle fasi preparatorie delle elezioni di vertice delle Federazioni - di ampliare non solo i motivi, ma anche l’oggetto del giudizio rispetto ad atti, successivi alla impugnazione principale, dotati di autonomia di effetti - si noti - non influenti sull’esame del ricorso originario (anche a voler prescindere dalla possibile non identità soggettiva dei soggetti coinvolti come controinteressati e dalle nuove eventuali esigenze istruttorie, al fine di acquisire verifiche o nuovi atti, anche questi ininfluenti rispetto al giudizio principale), implicherebbe un ingiustificato prolungamento della pendenza del contenzioso e dello stato di incertezza, non essendo configurabile la necessità di un unico giudizio contestuale. Pertanto, nel caso di specie, i motivi aggiunti sono inammissibili per la parte che riguarda lo svolgimento e le risultanze delle votazioni dell’Assemblea Straordinaria elettiva del 7 settembre (verbale dell’Assemblea e della Commissione verifica dei poteri), in quanto introducono un ampliamento non consentito dell’oggetto, come sopra specificato. Senza contare la carenza, allo stato degli atti, di qualsiasi censura relativa a specifici vizi propri di detta Assemblea del 7 settembre 2013. Ove poi l’impugnazione con motivi aggiunti dei verbali anzidetti sia da intendere come limitata alla “illegittimità derivata” dal preteso annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale, risulterebbe evidente la mancanza di interesse ad una decisione sul punto, atteso il non accoglimento del ricorso principale. 8.1.- Relativamente agli altri profili dei motivi aggiunti, che riguardano la convocazione della nuova limitata Assemblea elettiva in adempimento della decisione di questa Alta Corte n. 15 del 2013 (contenente annullamento - si noti ancora - della sola votazione ed elezione dei rappresentanti degli atleti nella Assemblea elettiva del 15 dicembre 2012), valgono, per determinarne la loro infondatezza, le argomentazioni già svolte, in presenza di identità di deduzioni. E ciò anche a prescindere dalla considerazione di una sostanziale, precedente conoscenza di buona parte degli elementi giustificativi esposti nei motivi aggiunti, anteriormente al deposito degli atti invocati, desumibile anche dalle molteplici precise motivazioni relative ai vizi denunziati, in buona parte, contenute nel ricorso introduttivo. 8.2.- Giova per l’infondatezza di alcuni profili più dettagliati, proposti nei motivi aggiunti 30 settembre 2013, aggiungere le seguenti considerazioni: 1) deve ritenersi evidentemente irrazionale e non giustificata la pretesa del ricorrente di fare partecipare ad una assemblea elettiva (parziale) - in rinnovazione di una precedente, annullata solo in parte (e limitatamente alle operazioni di voto autonome di una determinata categoria - atleti) - differenti soggetti rappresentativi di altre categorie, che non hanno diritto di partecipare all’espressione del voto in detta circoscritta elezione (e che non sono state coinvolte dall’annullamento); 2) non è configurabile la pretesa “decadenza” dalla carica dei due Consiglieri eletti nella votazione dell’Assemblea del 15 dicembre 2012: trattasi evidentemente soltanto di annullamento delle relative operazioni di voto e della conseguente elezione per effetto di decisione di organo di giustizia sportiva, che ha accolto solo in parte l’impugnazione; rimane, pertanto, funzionale il Consiglio direttivo della Federazione, i cui restanti componenti (sufficienti per il suo funzionamento) non sono stati coinvolti dalla predetta decisione di annullamento; 3) i rappresentanti della componente Atleti partecipanti alla Assemblea nazionale della Federazione con diritto di voto singolo ( art. 11, comma 6, lett. a, Statuto Federale) non sono eletti solo in occasione e per un’Assemblea elettiva generale, ma fanno parte di tutte le Assemblee Nazionali del quadriennio del ciclo olimpico e devono partecipare direttamente a tutte le relative convocazioni (art. 11, comma 6, ultimo periodo, Statuto Federale), come si evince anche dal sistema della loro elezione, che prevede la durata del quadriennio olimpico (dal 28 febbraio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi - art. 14, Statuto federale; art. 14, Regolamento organico federale). Solo nei casi tassativi di nuove elezioni generali si deve procedere alla nuova riconvocazione degli atleti per una nuova elezione dei loro rappresentanti (art. 15, comma 6, Statuto Federale). 9.- Ogni altra istanza, che non risulti assorbita, deve considerarsi respinta anche perché irrilevante ai fini della decisione dei motivi validamente proposti (richieste istruttorie) o coperta dalle precedenti argomentazioni (profili sostanzialmente ripetitivi o con varianti insignificanti). 10.- Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, a favore della Federazione Ginnastica Italiana, complessivamente in euro 2.000,00 (oltre accessori come per legge - IVA e contributi Cassa Avvocati - e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti), e posti a carico del ricorrente che soccombe. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIGETTA il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti come in motivazione. SPESE a carico del ricorrente che soccombe come in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013 e (in quella telematica) dell’11 novembre 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma in data 11 novembre 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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