CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 02/12/2013 – F.C. Juventus S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/SS Lazio S.p.a.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 33 del 02/12/2013 – F.C. Juventus S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/SS Lazio S.p.a. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa - Presidente - Relatore prof. Roberto Pardolesi prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2013 presentato, in data 3 ottobre 2013, dalla società Juventus F.C. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Chiappero e Cesare Gabasio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, L.N.P. A), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Ruggero Stincardini, nonché nei confronti della società S.S. Lazio S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, per la riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC in data 5/8 settembre 2013, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso la delibera del Consiglio di Lega in data 27 giugno 2013, relativa alla ripartizione degli incassi della partita di Supercoppa - edizione 2013 - disputata tra la Juventus e la Lazio; uditi, all’udienza pubblica dell’11 novembre 2013, gli avvocati Luigi Chiappero e Cesare Gabasio per la società ricorrente, l’avvocato Luigi Medugno per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’avvocato Ruggero Stincardini per Lega Nazionale Professionisti Serie A e l’avv. Gian Michele Gentile per la società S.S. Lazio S.p.A.; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto Ritenuto in fatto Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto 1.- Con ricorso 3 ottobre 2013 la Juventus F.C. S.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la decisione della Corte di Giustizia Federale, Sez. Unite, 5 settembre 2013 (dispositivo pubblicato il 5 settembre 2013, C.U. n. 035/CGF, 2013/2014; motivazione comunicata il 18 settembre 2013, C.U. n. 043 CGF, 2013/2014). Il ricorso, dopo avere esposto le vicende relative: a) alla ripartizione degli incassi (biglietteria, licenza diritti audiovisivi, promo pubblicitari, ecc.) della “Supercoppa” edizione 2013, effettuata, con delibera 27 giugno 2013, dal Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ritenuta ingiustificata per quanto riguarda le società finaliste, essendo stato attribuito solo alla S.S. Lazio S.p.a. un minimo garantito di euro 1.831.607,00; b) alla impugnazione della detta determinazione con reclamo alla Corte di Giustizia della F.I.G.C., che aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo sussistere invece quella dell’Alta Corte o, se del caso, del T.N.A.S., ha dedotto i seguenti motivi: 1) in via preliminare: la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte di Giustizia Sportiva ricorrerebbe in relazione all’oggetto, rivestente carattere di diritto indisponibile, e alla notevole rilevanza, derivante dal fatto: - a) che la controversia riguarderebbe la delibera del Consiglio di Lega del 27 giugno 2013 — adottata da un organo della Lega Nazionale Professionisti Serie A ("L.N.P. A"), soggetto riconosciuto dalla F.I.G.C.; - b) che la L.N.P. A è investita di funzioni proprie ed essenziali per l'ordinamento sportivo calcistico, quale l'organizzazione del Campionato di Serie A. Lo Statuto - Regolamento della Lega Serie A non conterrebbe una previsione esplicita relativa all'impugnazione delle delibere adottate dal Consiglio di Lega: l'art. 9, comma 15, dello Statuto - Regolamento della L.N.P. A prevedrebbe che, solo per la validità delle "Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate, può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea". Analoga disciplina dovrebbe applicarsi ai reclami avverso le delibere del Consiglio di Lega, specie nell'ipotesi in cui le medesime abbiano il contenuto decisorio di vera e propria delibera assembleare. Inoltre, la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo discenderebbe dalla motivazione della decisione impugnata, che ha ritenuto inammissibile il ricorso, ritenendo nella fattispecie "radicarsi unicamente la competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o, se del caso, del T.N.A.S. presso il C.O.N.I.", introducendo, così, una sorta di ricorso per saltum avanti all’Alta Corte (o T.N.A.S.), in violazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate del C.O.N.I. e, in particolare, dell'art. 10, comma 6, che considera le Leghe enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione, soggetti alla giustizia sportiva federale. Vi sarebbe, così, una contrazione evidente del diritto di difesa per sottrazione del grado di giudizio federale. Ancora, non vi sarebbe dubbio che la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili, trattandosi di questioni relative alla competenza di un organo della giustizia sportiva (Corte di Giustizia Federale) e di un organo della Lega (Consiglio di Lega), prevaricante le competenze dell'Assemblea, avendo adottato un provvedimento a questa riservato (per Statuto). Il ricorso, pertanto, interesserebbe la struttura organizzativa e il funzionamento dell'apparato associativo federale. Nel merito, la delibera del 27 giugno 2013 sarebbe stata adottata dal Consiglio di Lega in palese violazione dell'art. 10, comma 12, lett. x), dello Statuto - Regolamento della Lega, contenente la previsione che il Consiglio di Lega “propone la ripartizione degli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega”. L’avvenuto esaurimento dei rimedi della giustizia federale discenderebbe dalla proposizione del ricorso alla Corte Federale e dalla relativa decisione di incompetenza. 2) Erronea interpretazione dell'art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., nonché dell'art. 9, comma 15, dello Statuto - Regolamento della Lega Serie A: secondo la decisione impugnata, l'incompetenza risiederebbe nel fatto che "la pretesa azionata, infatti, ove decisa nel merito introdurrebbe irritualmente un nuovo livello di sindacato sulla validità delle delibere adottate dal Consiglio di Lega, non rientrante tra le attribuzioni della Corte di Giustizia Federale". Tale lacuna, sempre ad avviso del Giudice endofederale, non potrebbe essere superata con il ricorso all'analogia, trovando "il suddetto approdo ermeneutico [ ... ] definitivo conforto nella previsione ribadita di cui all'art. 30, comma 3, dello Statuto Federale, cui andrebbe riconosciuta la valenza di norma di chiusura del descritto sistema" Sulla base della decisione impugnata, le delibere del Consiglio di Lega dovrebbero essere impugnate direttamente innanzi all’Alta Corte (o al T.N.A.S., a seconda degli interessi in discussione), quali sedi elettive di chiusura del sistema di tutela giustiziale sportivo, mentre quelle dell'assemblea di Lega si gioverebbero di un ulteriore rimedio avanti agli organi endofederali. La motivazione posta a base della dichiarazione di incompetenza comporterebbe un'asimmetria tra i mezzi di impugnazione previsti per atti emessi da organi del medesimo ente quale la Lega Serie A. Lo Statuto - Regolamento della Lega si limita ad indicare la Corte di Giustizia Federale quale organo competente per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di Lega; tace per ciò che concerne gli atti promananti dal Consiglio. Evidente lo squilibrio che lo Statuto - Regolamento della Lega creerebbe, con compromissione degli interessi di tutti i soggetti interessati, soprattutto di quelli che, al di fuori del Consiglio, subiscono delle decisioni, come nel caso di specie, illegittime. Sarebbe pacifico che non possa avere ingresso, anche nell'ordinamento sportivo, un regime delle impugnazioni che preveda un unico grado di giudizio. Inoltre, la Corte di Giustizia Federale ha fatto ricorso, per escludere la possibilità di un'estensione analogica delle norme che prevedono l'impugnativa delle delibere assembleari, al principio di tassatività del sindacato e delle attribuzioni della Corte medesima. La possibilità di un'attenuazione di tale principio, con ricorso allo strumento dell'analogia, sarebbe già stata affrontata e risolta positivamente dalla giurisprudenza del nostro ordinamento giuridico statale, in casi assolutamente analoghi relativi, prima dell'entrata in vigore, nel 2003, della c.d. riforma dei diritto societario, con riferimento alla possibilità di impugnare le delibere del consiglio di amministrazione di una società per azioni, espressamente consentita soltanto nel caso di delibera adottata col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. Diversa sarebbe la soluzione se lo Statuto – Regolamento della Lega non contenesse alcuna indicazione in merito al “grado interno di giustizia federale” esperibile per dirimere le controversie: forse solo in tal caso potrebbe trovare applicazione la norma di “chiusura”, contenuta nell’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., invocata dalla Corte di Giustizia Federale. Altro motivo, sotteso alla dichiarazione di incompetenza della Corte di Giustizia Federale, risiederebbe nella lettura dell'art. 9, comma 15, Statuto - Regolamento L.N.P. A, in quanto "la stessa chiara valenza semantica delle proposizioni utilizzate induce a perimetrare in modo rigido i confini di tali attribuzioni e, segnatamente, in stretta connessione con il dato, evidentemente selettivo, della riferibilità alle sedute ed alle conseguenti deliberazioni dell'organo assembleare, come massima espressione collegiale rilevante per l'ordinamento federale". In realtà l’Alta Corte, interpretando il predetto art. 9, comma 15, avrebbe più volte avuto modo di chiarire - da ultimo nella decisione n. 25 del 2013 - che "la tipologia delle funzioni esercitate dalla L.N.P. A escludono che il ricorso - reclamo alla Corte Federale - possa essere configurato come proposizione dell'arbitrato previsto dal codice di procedura civile. Basti tener presente che la previsione dello Statuto - Regolamento è ricognitiva del sistema di tutela impugnatoria avanti ad organo di giustizia federale configurato nei principi generali dalla disciplina della F.I.G.C.". Di conseguenza, sulla base di detta previsione, la Corte di Giustizia Federale dovrebbe essere competente a decidere anche in merito ai reclami proposti avverso le delibere del Consiglio di Lega. Altrimenti nel sistema della giustizia sportiva si determinerebbe una situazione paradossale ed inammissibile in cui la Corte di Giustizia Federale deciderebbe sui reclami proposti avverso le delibere dell'assemblea della Lega Serie A, mentre all’Alta Corte, o al T.N.A.S., spetterebbero le impugnative avverso le delibere del Consiglio di Lega. In ogni caso, anche se, in mera, denegata ipotesi, l'unico ricorso esperibile fosse quello indicato dalla decisione impugnata, la proposizione in prima istanza avanti l'organo endofederale non potrebbe comportare l'inammissibilità del presente ricorso; sulla base della giurisprudenza della Alta Corte (da ultimo, decisione n. 25/2013) non sarebbe “configurabile la preclusione della tutela avanti l'Alta Corte, allorquando si verifichino i presupposti e le condizioni che determinano la sua competenza, competenza che non può certo venir meno per effetto di litispendenza o prevenzione originate da reclami avanti ad altri organi sportivi”. 3) Violazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 2 febbraio 2012: il già ricordato art. 10, comma 6, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 2 febbraio 2012, stabilisce che "Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale". Come, invece, emergerebbe dalla decisione impugnata, le impugnazioni delle delibere del Consiglio di Lega sarebbero solamente di competenza di organi di giustizia sportiva non federali, in contrasto con i sopra citati Principi Fondamentali del C.O.N.I. che prevedono che le leghe siano soggette alla giustizia sportiva federale e, quindi, con la conseguenza della necessaria sottoposizione del provvedimento impugnato alla giurisdizione della giustizia sportiva federale. 4) Incompetenza del Consiglio di Lega ad adottare la delibera del 27 giugno 2013 — violazione dell'art. 10, comma 12, lettera x), dello Statuto della Lega Serie A, contenente la previsione che, tra le funzioni del Consiglio di Lega, vi sia "soltanto" quella di "proporre la ripartizione degli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega", coerentemente con l’art. 9, comma 4, lettera p), dello Statuto – Regolamento L.N.P. A, relativo alla "ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni della Lega Serie A", tra cui anche la Supercoppa, e con la lettera ee) del medesimo comma 4, attribuente, sempre all'Assemblea, la competenza in merito ad “ogni altra deliberazione avente ad oggetto le proposte formulate dal Consiglio di Lega". L'unico organo che avrebbe potuto decidere e, quindi, imporre una diversa ripartizione degli incassi relativi alla Supercoppa sarebbe stato l'organo assembleare. Ed è ovvio che sia così in quanto solo l'assemblea delle società può decidere in merito ai diritti soggettivi di ciascuna società. Non potrebbe valere il riferimento all'art. 30, comma 1, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, secondo cui "gli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega [...] sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega Serie A”: le "modalità" sarebbero quelle operative della ripartizione degli utili, rispetto ai quali l'entità da attribuire a ciascuna società viene decisa a monte dall'organo assembleare. Il ricorrente ha concluso, in via principale: - annullare, per i motivi sopraesposti, la decisione della Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 5 settembre 2013, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 035/CGF (2013/2014) e n. 043/CGF (2013/2014) del 18 settembre 2013; e, per l'effetto: - annullare la delibera adottata dal Consiglio di Lega Serie A il 27 giugno 2013 sul punto "suddivisione degli incassi Supercoppa 2013"; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del ricorso proposto in via principale, annullare la delibera adottata dal Consiglio di Lega Serie A il 27 giugno 2013 sul punto "suddivisione degli incassi Supercoppa 2013". Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA. 2.- Con memoria 10 ottobre 2013 si è costituita la F.I.G.C., che ha dedotto: a) la infondatezza delle censure proposte contro la decisione della C.G.F. di inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, invocando le disposizioni dello Statuto-Regolamento della L.N.P. A, previsione da interpretarsi, invece, in senso tassativo, e con previsione di ricorso alla Corte Federale, per le sole impugnazioni delle delibere assembleari, con un meccanismo di preavviso; b) la mancata previsione nell’ordinamento federale di rimedi endofederali contro le deliberazioni del Consiglio di Lega non comporterebbe un vuoto di tutela, essendo questa assicurata avanti all’Alta Corte dall’art. 30, comma 1, Statuto F.I.G.C.; c) la tardività del rimedio proposto dalla soc. Juventus per inosservanza del termine di decadenza, in quanto la conferma della decisione della C.G.F. sul punto “incompetenza” determinerebbe una preclusione alla fase rescissoria, non essendo, peraltro, applicabile né la translatio iudicii, essendovi una cesura tra rimedi giustiziali endoassociativi (federali) e quelli dinnanzi alla giustizia presso il C.O.N.I., né l’istituto dell’errore scusabile, per mancanza di presupposti, per difetto di richiesta, di perplessità interpretative o di divergenti indirizzi giurisprudenziali; d) l’impossibilità che il ricorso possa approdare ad una pronuncia atta a definire il merito della pretesa sostanziale fatta valere, in quanto, al riguardo, l’unico vizio dedotto è l’incompetenza a provvedere da parte del Consiglio della Lega, che ha emesso la delibera impugnata avanti alla Corte Federale; di qui la conseguenza, a tutto voler concedere, di una semplice restituzione degli atti all’organo della Lega che fosse ritenuta competente a deliberare (Assemblea), non potendo l’Alta Corte essere investita per saltum o addirittura in via preventiva; e) in ogni caso, ove fossero superabili gli anzidetti rilievi e si ritenesse possibile un giudizio rescissorio, difetterebbe la competenza dell’Alta Corte in quanto l’assetto dei rapporti, definito dalla delibera del Consiglio della Lega, atterrebbe a diritti patrimoniali disponibili. 3.- Con memoria 10 ottobre 2013 si è costituita la S.S. Lazio S.p.a. che, dopo avere ampiamente richiamato le vicende dello svolgimento della Supercoppa, ha dedotto: a) l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, in mancanza di una previsione di impugnabilità da parte dello Statuto-Regolamento in vigore; con richiamo alle norme dello stesso Statuto (artt. 9. 15, 10, 30) e all’art. 23 cod. civ.; b) la facoltà concessa dallo Statuto-Regolamento di disporre la ripartizione dei proventi delle partite in generale escluderebbe che i clubs associati siano titolari di un diritto soggettivo a percepire i proventi, secondo un quantitativo predeterminato, con conseguente inammissibilità, ai sensi dell’art. 23 cod. civ., dell’impugnazione delle decisioni del Consiglio, che agirebbe quale organo di amministrazione degli interessi degli associati; c) il reclamo della Juventus avverso la delibera del Consiglio della Lega sarebbe inammissibile, in quanto, in virtù della clausola compromissoria, contenuta nello Statuto, solo le delibere assembleari sarebbero ricorribili avanti alla Corte Federale; allo stesso modo sarebbe stato inammissibile un ricorso al T.N.A.S. o all’Alta Corte perché diretto avverso una delibera di organo amministrativo da parte di un soggetto “non titolare di un diritto soggettivo leso”; d) non sarebbe meritevole di accoglimento la tesi della impugnabilità diretta della delibera del Consiglio, dinanzi all’Alta Corte, con richiesta di annullamento, in quanto il reclamo del 3 ottobre 2013, contro la delibera 27 giugno 2013, sarebbe tardivo; e) l’incompetenza, dichiarata dalla Corte Federale, non consentirebbe la concessione di un termine per la riassunzione avanti all’Alta Corte, in applicazione di una translatio iudicii, istituto tipico del processo civile, e in base a norme di quel codice, non esistenti nel processo sportivo. 4.- Con memoria 11 ottobre 2013 si è costituita la L.N.P. A, che, dopo avere ampiamente esposto gli antefatti, ha dedotto: a) la controversia (domanda principale e subordinata) avrebbe per oggetto una decisione amministrativa della Lega, di natura squisitamente economico - finanziaria (di dimensioni tali, in relazione al volume di affari delle contendenti, da non potere incidere sulla loro potenzialità agonistica), priva dei requisiti previsti per l’accesso all’Alta Corte (diritti indisponibili e notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo); b) aderendo alla tesi della applicazione analogica dell’art. 9, comma 15, Statuto - Regolamento della Lega, la decisione della Corte Federale dovrebbe essere un lodo arbitrale - come ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte -, con l’affermazione della relativa natura di clausola compromissoria che vincola le associate (decisione sez. un., n. 278 del 2013) - impugnabile nei limiti delle disposizioni del c.p.c.; c) a tutto voler concedere, in ordine alla applicazione analogica del predetto art. 9, comma 15, il rappresentante della Juventus, presente in Consiglio di Lega, non avrebbe presentato alcuna riserva scritta prima della chiusura dei lavori, con conseguente inammissibilità o improcedibilità o improseguibilità del ricorso; d) nel caso di superamento delle pregiudiziali, sussisterebbe la competenza organica generale del Consiglio della Lega su tutta l’organizzazione sportiva delle competizioni, di cui all’art. 25, Statuto Regolamento della Lega, in relazione allo specifico dettato normativo interno, come evidenziato dal parere dell’Ufficio legale, al quale si riporta integralmente, nonché alla espressa previsione in ordine alla ripartizione degli incassi della Supercoppa (art. 30, comma 1, Statuto-Regolamento, norma con carattere di specialità); e) il richiamo, da parte della ricorrente, all’art. 9, comma 4, Statuto-Regolamento L.N.P. A sarebbe suggestivo, in quanto si riferirebbe alla ripartizione delle mere risorse audiovisive (di cui al d.lgs. cosiddetto Melandri-Gentiloni) fra tutti i partecipanti alle competizioni organizzate dalla Lega e non agli incassi della Supercoppa; f) la scomparsa del riferimento alla ripartizione nei Comunicati Ufficiali non avrebbe nulla a che fare con la supposta sottrazione dei poteri al Consiglio, dipendendo esclusivamente dal fatto che, dopo il 2009, il sopravvenuto regime di commercializzazione centralizzato in capo alla Lega, organizzatrice dell’evento, di tutti i diritti di gara (biglietti, diritti audiovisivi e promo pubblicitari) avrebbe reso superfluo, da parte della Lega, una indicazione dei criteri di ripartizione, che le società ospitanti avrebbero dovuto autonomamente applicare ai proventi dei diritti negoziati direttamente; g) in ordine al “merito puro della controversia”, la mancanza di un interesse diretto a contraddire alle relative eccezioni svolte. Considerato in diritto 1.- Innanzitutto, deve essere affermata la competenza dell’Alta Corte di giustizia sportiva a decidere la presente impugnazione, in quanto proposta, in primo luogo, per l’annullamento di decisione (dichiarativa di incompetenza) della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., che ha agito come organo giudicante di vera e propria giustizia sportiva federale (argomentando anche dall’art. 10, comma 6, Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I.) e non come organo arbitrale (v., per riferimenti, la decisione n. 15 del 2012 e n. 25 del 2013 di questa Alta Corte) e ha esaurito il grado di giustizia endofederale. Il ricorso (avanti a questa Alta Corte) ha sollevato, anzitutto, questioni relative alla ripartizione della competenza, non solo tra organi di giustizia sportiva (Corte Federale, T.N.A.S. e Alta Corte di Giustizia sportiva), ma anche tra gli organi al vertice della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Assemblea di Lega e Consiglio di Lega). D’altro canto, sulla base delle norme dello Statuto-Regolamento della stessa Lega, la soluzione di dette questioni - secondo le tesi della decisione impugnata e delle parti in questa sede, sia pure con effetti divergenti – produce riflessi sulla determinazione dei rimedi proponibili nell’ambito della giustizia sportiva e sulla stessa ripartizione della competenza tra Corte Federale e Alta Corte di Giustizia Sportiva o T.N.A.S. E’ evidente, pertanto, che la controversia, come è stata proposta avanti a questa Corte, riguardando preliminarmente duplici questioni di competenza (giurisdizionale e amministrativa dell’organo deliberante), concerne diritti indisponibili, di rilevante interesse per l’ordinamento sportivo in relazione agli organi cui si riferisce. 2.- Passando all’esame delle censure, contenute nel ricorso in questa sede, attinenti alla affermata incompetenza della C.G.F. sulla impugnata delibera del Consiglio di Lega deve essere rilevata la loro infondatezza. Infatti, la norma, contenuta nell’art. 9, comma 15 dello Statuto-Regolamento della L.N.P. A, (si noti non oggetto di impugnazione in questa sede), ha un preciso ed univoco significato di circoscrivere la possibilità di ricorrere alla Giustizia endofederale alle sole delibere dell’Assemblea di Lega, basandosi su un unico elemento determinante, quale quello del soggetto (assemblea), che ha emesso l’atto, in riferimento alla rilevanza degli atti (fondamentali per l’organizzazione e l’attività) rientranti nelle attribuzioni della stessa Assemblea, in modo da assicurare, in primo grado, la tutela avanti ad organo della giustizia federale. Tale interpretazione deve essere accolta anche tenendo presente la norma di chiusura contenuta nell’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. D’altro canto l’invocato principio del doppio grado di giurisdizione, prima nel grado endofederale e poi avanti ad uno dei due organi di Giustizia del Coni, non è affatto inderogabile ed assoluto, in quanto lo stesso Statuto del Coni prevede che vi possano essere decisioni nell’ambito sportivo non soggette ad impugnazione avanti alla giustizia federale, ma impugnabili solo davanti ad organi della Giustizia del Coni, come confermato dall’art. 1, comma 3, Codice Alta Corte e dall’art. 5, comma 1, Codice T.N.A.S. Di conseguenza sono privi di fondamento i profili con cui si censura la declinatoria di competenza della C.G.F. contenuta nella decisione impugnata. 3.- Il rigetto, per l’anzidetta parte dei motivi di impugnazione attinenti alla incompetenza della C.G.F., impone l’esame dei profili del ricorso proposti in via subordinata. Giova, infatti, mettere in rilievo che, nella parte finale del secondo motivo di gravame, la ricorrente - sia pure sinteticamente e in via subordinata (ove si ammetta che l’unico ricorso esperibile, nella fattispecie relativa a delibera del Consiglio di Lega, sia quello avanti a questa Alta Corte) - chiede l’ammissibilità del ricorso in questa sede (per i motivi di merito), sulla base della considerazione che la proposizione in prima istanza di ricorso avanti all’organo endofederale (conclusosi con declinatoria di competenza, sia pure in via alternativa all’Alta Corte o ala T.N.A.S.) non precluda il presente ricorso. Infine, nelle conclusioni si chiede espressamente, in via subordinata, l’affermazione della competenza di questa Alta Corte a decidere il ricorso contro la delibera del Consiglio di Lega 27 giugno 2013. Proprio su questo punto vi è stato un puntuale contraddittorio delle controparti (F.I.G.C. e L.N.P. A), che hanno dibattuto negli scritti difensivi, interpretando esattamente la domanda e contestando espressamente la possibilità di translatio iudicii e gli effetti sulla tempestività del primo ricorso. Anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi applicabile la translatio iudicii, divenuta ormai principio generale processuale (v. Corte cost., n. 77 del 2007; Cass., n. 4109 del 2007; decisioni A.C.G.S. n. 29 e n. 30 del 2013, ricorsi Giancecchi e Materdomini, relative, rispettivamente, ai ricorsi 27 e 28 del 2013). Di conseguenza, nelle ipotesi di declinazione di competenza (come nel caso esaminato) a favore di altro organo appartenente ad un grado o a una tipologia diversa di giustizia, può operarsi una conseguente translatio iudicii, quale trasferimento della domanda mediante ricorso al nuovo giudice dichiarato competente. Quando questo ricorso risulti avanzato avanti al giudice competente, sia per l’appello sia per l’esame della domanda (anche se per una parte), è irrilevante se vi sia riproposizione con idonei motivi congiuntamente alla impugnazione della decisione di primo grado. Nella specie, il ricorso introduttivo avanti a questa Corte ha tutti i requisiti per una corretta riassunzione, con la precisazione, tuttavia, che, dalla devoluzione della controversia a questa Alta Corte, deve escludersi ogni profilo attinente al rapporto sostanziale della ripartizione dei proventi. I profili sostanziali e patrimoniali di questa ripartizione potranno essere esaminati in sede di giustizia sportiva del C.O.N.I., solo in sede di eventuale futura impugnativa di decisione della giustizia endofederale sulla successiva delibera dell’Assemblea di Lega, che, se limitata a diritti disponibili, non rientra nella competenza di questa Alta Corte. 4.- Inoltre, dalla interpretazione razionale del sistema processuale, occorre desumere che le preminenti esigenze di economia processuale, connesse a quelle della rapidità e snellezza della giustizia sportiva, impongono che, tra le scelte in astratto adottabili, non possa esservi un obbligo di riassunzione, con separato atto avanti allo stesso organo decidente la fase di appello, quando la domanda di annullamento della delibera del Consiglio (già impugnata in sede endofederale con specifici motivi) sia stata ritualmente formulata, sia pure in via subordinata. 5.- Occorre pertanto esaminare il ricorso sotto il profilo della sua valenza come atto riassuntivo per effetto della translatio iudicii, e quindi la questione della competenza ad adottare il provvedimento impugnato da parte del Consiglio di Lega, avente riflessi sulla determinazione dell’organo cui chiedere la tutela giudiziale sportiva. A riguardo della competenza del Consiglio di Lega, non può valere a legittimare l’intervento del Consiglio di Lega (delibera 27 giugno 2013 per la parte della ripartizione degli incassi di Supercoppa 2013) la disposizione dell’art. 30, comma 1, Statuto-Regolamento L.N.P. A, secondo cui gli incassi per le gare di Coppa Italia e Supercoppa “sono ripartiti secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio”. Infatti, è evidente il carattere di delibera autonoma e completamente determinativa della ripartizione degli incassi di Supercoppa da parte del Consiglio, tale, per l’ampiezza di criteri e completezza di sistema di ripartizione, da non poter essere considerata rientrante nella mera fissazione di “modalità”, da intendersi in senso meramente esecutivo di una ripartizione già determinata nelle linee essenziali o nei criteri, tenuto conto della concomitante competenza assembleare. Infatti, l’anzidetta disposizione - inserita, si noti, nel Titolo “Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega” -, deve intendersi come abilitativa di sole procedure operative di calcolo, di liquidazione e di erogazione e non attributiva di competenza nella determinazione dei criteri della ripartizione degli incassi e/o delle entità, anche a mezzo di percentuali di diretta e concreta suddivisione, della stessa ripartizione, riservata all’Assemblea di Lega. Per contro, il Consiglio di Lega ha, in materia, una competenza limitata, in quanto, quale organo principalmente esecutivo, semplicemente “propone la ripartizione degli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega” (art. 10, comma 12, lett. x, Statuto-Regolamento della L.N.P. A). Spetta, invece, in modo inequivocabile, all’Assemblea di Lega (quale organo rappresentativo della totalità delle società affiliate, con effetti vincolanti delle delibere anche nei confronti delle società assenti o dissenzienti: art. 8, comma 2, Statuto-Regolamento L.N.P. A) “la ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti alle competizioni della Lega Serie A” (art. 9, comma 4, lett. p, Statuto-Regolamento L.N.P. A). Inoltre, vi è una correlata conferma di esigenza di deliberazione assembleare sulle proposte del Consiglio (lett. ee del citato comma 4, art. 9), tenuto conto che anche la Supercoppa della Lega di Serie A è una competizione della stessa Lega. 6.- In realtà, le disposizioni dello Statuto-Regolamento della L.N.P. A hanno fissato il seguente sistema di ripartizione delle competenze tra Assemblea di Lega e Consiglio di Lega. Il Consiglio di Lega, quale organo esecutivo, ha, per molte materie, solo una funzione propositiva rispetto all’Assemblea di Lega (tra cui le proposte di ripartizione degli incassi relativi alle gare di Supercoppa di Lega, art. 10, comma 12, lett. x, Statuto-Regolamento L.N.P. A). Contestuale e collegata risulta essere (con una disposizione non impugnata, per cui sono irrilevanti gli asseriti aspetti di illogicità o di incongruenza normativa) la ripartizione della competenza in sede di impugnazione, mediante specifico affidamento alla tutela giustiziale endofederale delle delibere assembleari, quali atti fondamentali della Lega. Questi atti hanno particolare interesse sportivo, anche in relazione a funzioni delegate o conferite dalla Federazione, comprese, tra l’altro, la determinazione della attività competitive delle società e le ripartizioni fondamentali delle risorse, tali da comportare un’esigenza di integrale partecipazione associativa. 7.- Non può ritenersi applicabile alla fattispecie la pretesa preclusione derivante dalla mancata riserva di reclamo, prima della chiusura dei lavori del Consiglio, o dal mancato tempestivo reclamo contro le deliberazioni assembleari, trattandosi di onere relativo ad una ipotesi del tutto diversa, relativa a delibera di assemblea, in cui vi è una generale partecipazione degli associati. Del resto la eccezione è meramente pretestuosa per un duplice ordine di infondatezza: in primis, in quanto l’attuale società ricorrente non era rappresentata da un componente nel Consiglio, né aveva titolo a parteciparvi; mentre un incaricato della stessa società era stato semplicemente ammesso ad assistere al Consiglio stesso come “uditore” (v. verbale del Consiglio). A parte che, in realtà, risulta, nel verbale del Consiglio che, a seguito di autorizzazione del Presidente della Lega, lo stesso incaricato della società ricorrente aveva comunicato riserva di impugnazione, formulando richiesta di copia integrale della delibera, inviata alla ricorrente il 12 luglio 2013, mentre il ricorso alla C.G.F. risulta proposto tempestivamente in data 4 luglio 2013 contro la anzidetta delibera del Consiglio di Lega (ciò è rilevante ai fini della ammissibilità del presente ricorso, da valere, in via subordinata, come riassunzione a seguito di declinatoria di competenza). 8.- L’unica decisione ammissibile in sede di esame nel merito del ricorso per effetto di translatio iudicii, anche in base alle esigenze anzidette di economia processuale nonché di speditezza e di effettività della tutela, è quella dell’annullamento della delibera del Consiglio di Lega per motivi di incompetenza assoluta, che preclude ogni esame sulla legittimità o meno della disposta ripartizione dei proventi. 9.- Sulla base delle predette considerazioni, il ricorso deve essere accolto, limitatamente agli anzidetti aspetti, e, per l’effetto, deve essere annullata la delibera del Consiglio di Lega del 27 giugno 2013, limitatamente alla ripartizione degli incassi dell’edizione 2013 della Supercoppa, rimanendo assorbita ogni altra questione. La fondatezza del ricorso per quanto riguarda l’assoluto difetto di competenza della delibera del Consiglio di Lega per l’anzidetto profilo ha, come conseguenza, sia l’esigenza di sottoposizione di una mera proposta del Consiglio all’approvazione dell’Assemblea di Lega, sia il conseguente regime delle impugnazioni. 7.- Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi, in relazione al complesso delle questioni sollevate e all’esito del primo grado, per compensare le spese nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della SS Lazio S.p.a.; mentre devono essere poste a carico della L.N.P. A, da cui proviene la delibera annullata, e a favore della Juventus F.C. S.p.a., le spese del presente grado di giudizio che, in relazione ai motivi dell’annullamento, vengono, compensate per la metà, e liquidate complessivamente nell’altra metà, in euro 2.000,00, oltre oneri accessori come per legge (iva, contributo Cassa Avvocati) e rimborso dei diritti amministrativi P.Q.M. ACCOGLIE il ricorso, come in motivazione e, per l’effetto, annulla, per la parte che qui interessa, la delibera del Consiglio di L.N.P. A del 27 giugno 2013. SPESE parzialmente compensate a carico della Lega e a favore della ricorrente Juventus c.p.a., liquidate, come in motivazione; interamente compensate nei confronti della F.I.G.C. e della S.S. Lazio S.p.a. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, in conferenza telematica, in data 29 novembre 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma in data 2 dicembre 2013 Il Segretario F.to Alvio La Face
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