CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 37 del 13/01/2014 – Crusaders Cagliari A.S.D.A.F. – Federazione Italiana di American Football

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 37 del 13/01/2014 – Crusaders Cagliari A.S.D.A.F. - Federazione Italiana di American Football L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Luciani, relatore, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 17/2013, depositato in data 28 giugno 2013, proposto dalla società Crusaders A.S.D.F.A. contro la Federazione Italiana di American Football (F.I.D.A.F.). per l’annullamento della decisione della Commissione Giudicante F.I.D.A.F. 29 maggio 2013, con la quale tale Commissione ha confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai giocatori della Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales e la “perdita a tavolino della partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma della medesima pronuncia emanata dal giudice sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei confronti della società Crusaders la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della “ammenda ad euro 500,00”. Vista la memoria di costituzione in giudizio della resistente Federazione Italiana di American Football (F.I.D.A.F.); Uditi, all’udienza pubblica dell’11 novembre 2013, gli Avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo su delega dell’Avv. Letizia Mazzarelli, per la ricorrente società Crusaders A.S.D.F.A., e l’Avv. Giovanni Fontana per la resistente Federazione Italiana di American Football (F.I.D.A.F.) e all’udienza pubblica del 20 dicembre gli Avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo su delega dell’Avv. Letizia Mazzarelli, per la ricorrente società Crusaders A.S.D.F.A., e l’Avv. Giovanni Fontana per la resistente Federazione Italiana di American Football (F.I.D.A.F.); Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Massimo Luciani; Ritenuto in fatto 1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 28 giugno 2013, la società Crusaders A.S.D.F.A. (di seguito: anche Crusaders o società) proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante F.I.D.A.F. 29 maggio 2013 con la quale tale Commissione ha confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai giocatori della Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales e la “perdita a tavolino della partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma della medesima pronuncia emanata dal giudice sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei confronti della società Crusaders la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della “ammenda ad euro 500,00”. 1.1.- Rappresenta in punto di fatto la ricorrente che in data 21 aprile 2013 si teneva a Roma l’incontro di campionato di serie A2 LENAF Legio XIII Roma - Crusaders Cagliari, che si concludeva con il risultato di 8 - 44. Al termine della partita, la squadra ospitante presentava reclamo, lamentando la “dubbia provenienza” di alcuni giocatori della società Crusaders, i quali apparivano “non giovani ma di comprovata esperienza dimostrata sul campo” e risultavano essere “stranieri”, ed in particolare, “tre francesi, uno spagnolo”. La Legio XIII, pertanto, chiedeva “la verifica della provenienza della loro scuola e la regolarità del tesseramento”. La verifica della scuola di appartenenza dei giocatori, osserva la ricorrente, ha rilevanza in quanto “in relazione alla serie A2 LENAF 2013 […] il Consiglio Federale ha stabilito il divieto assoluto di utilizzare atleti di scuola straniera”, con delibera che, però, “non risulta[va] pubblicata sui portali internet F.I.D.A.F. e LENAF”. L’appartenenza o meno di un atleta alla “scuola italiana”, peraltro, è disciplinata dall’art. 20 del Regolamento di Tesseramento della F.I.D.A.F. Tale norma recita che “per atleti di «scuola italiana» si intendono tutti gli atleti che prima del loro primo tesseramento in Italia, possano dimostrare con assoluta certezza di non aver mai giocato in High School e/o College o organizzazioni con strutture sportive paragonabili ad esse (Pro, Arena e Semiprofessionisti) in USA, Canada, Messico e Giappone e in tutte le Nazioni membri di IFAF ed EFAF”. 1.1.1.- In data 30 aprile 2013, la società odierna ricorrente faceva pervenire al Giudice Sportivo Nazionale le proprie osservazioni, precisando che i) i quattro giocatori in esame non sono atleti di comprovata esperienza, ma neofiti, come dimostrato sia dalla loro giovane età, sia dalla loro brevissima carriera sportiva; ii) due di loro hanno fondato una nuova squadra in Corsica, i Raptors Biguglia, che ancora non ha partecipato ad alcun campionato e nella quale, comunque, i giocatori della Crusaders si limitano a rivestire ruoli dirigenziali; iii) il primo campionato regionale corso si è svolto soltanto nel 2013; iv) nel 2012, prima del tesseramento dei giocatori corsi, la Federazione aveva già eseguito i controlli di rito in seguito ai quali non era emersa alcuna irregolarità. La società ribadiva, pertanto, che i giocatori in esame dovevano essere considerati “di scuola italiana” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del Regolamento di Tesseramento della F.I.D.A.F. 1.1.2.- In data 2 maggio 2013, il Giudice Sportivo Nazionale F.I.D.A.F., rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione anche ai fini dell’eventuale trasmissione degli atti al procuratore federale, disponeva la sospensione cautelare per la durata di quindici giorni dei quattro atleti de quibus. 1.1.3.- Con memoria del 6 maggio 2013, l’odierna ricorrente riaffermava l’appartenenza dei giocatori in esame al novero degli atleti di “scuola italiana” ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento e chiedeva l’immediato annullamento della sospensione disposta nei loro confronti. 1.1.4. Con ordinanza 9 maggio 2013, il Giudice Sportivo Nazionale F.I.D.A.F., acquisita la documentazione attestante la posizione dei giocatori di nazionalità francese tesserati nelle fila della società ricorrente, rilevava che alcuni di essi erano titolari in Francia di “licence non jouer”, altri di “licence non compétition”, altri ancora “licence loisir senior”, alcuni, infine, di “licence compétition”, seppure “annulée”. Il Giudice Sportivo Nazionale riteneva quindi “indispensabile ai fini della decisione della vicenda valutare l’effettiva portata di tali tipologie di «licence» e se possano di per sé costituire prova dell’appartenenza a «scuola straniera» del loro titolare, così come richiesto dall’art. 20 del Regolamento Tesseramenti”. Si rilevava ancora in punto di fatto che “le società per cui sono stati tesserati - peraltro con le incertezze già richiamate circa l’effettiva portata di alcuni di tali tesseramenti - sono di fatto società minori che partecipano a partite pressoché esclusivamente in ambito corso e quindi non appaiono dotate di quella «struttura sportiva» paragonabile a quella di squadre che disputino High School e/o College richiesta dalla norma […]. La società Panthers Bastia infatti disputa unicamente un torneo isolano in cui affronta altre realtà corse (di Ajaccio, Calvi e Corte), mentre i Raptors non disputano partite ufficiali essendo una squadra ancora in via di formazione”. L’ordinanza in esame concludeva ritenendo “preliminarmente necessario chiarire circa i summenzionati aspetti l’effettiva estensione dell’art. 20 Regolamento Tesseramenti, e pertanto la sua applicabilità al caso concreto, compito che lo Statuto FIDAF riserva in via esclusiva al Consiglio Federale”. Il Giudice Sportivo, pertanto, revocava l’ordinanza di sospensione cautelare e disponeva la trasmissione del fascicolo al Consiglio Federale, sollecitando “l’interpretazione autentica dell’art. 20 del Regolamento Tesseramenti”. 1.1.5.- Con decisione 10 maggio 2013 il Giudice Sportivo dava conto dell’acquisizione al procedimento dell’“interpretazione autentica” dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento offerta il medesimo 10 maggio dal Consiglio Federale. Tale interpretazione era del seguente tenore: “sono da intendersi giocatori di scuola italiana: tutti gli atleti che prima del loro tesseramento in Italia, possano dimostrare con assoluta certezza: - di non aver mai giocato in High School e/o College o organizzazioni con strutture sportive paragonabili ad esse (PRO, Arena, Semiprofessionisti) in USA, Canada, Messico e Giappone; - di non essere mai stati tesserati come giocatori effettivi in una qualsiasi Federazione aderente ad IFAF ed EFAF. Sono altresì da intendersi giocatori di scuola italiana, quelli compresi nella delibera n°1/2012 del 7 luglio 2012. Ovvero i giocatori di nazionalità, nascita e residenza italiane, sono da considerarsi di scuola italiana anche se hanno iniziato a giocare in High School USA, etc. a prescindere che vi abbiano trascorso un semestre o che vi abbiano fatto l’intero percorso scolastico”. Il Giudice Sportivo decideva quindi di considerare due degli atleti di nazionalità francese come giocatori “di scuola straniera”. Tanto, “alla luce di tale interpretazione autentica e della documentazione già richiamata nell’ordinanza di trasmissione atti” del 9 maggio 2013. La sentenza, inoltre, rilevava che i giocatori in esame avevano preso parte a quattro partite di campionato e aumentava le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda pecuniaria in ragione di tale circostanza. 1.1.6.- Avverso tale pronuncia la Crusaders proponeva ricorso innanzi la Commissione Giudicante F.I.D.A.F., lamentando i) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la decisione gravata avrebbe illegittimamente esteso il thema decidendum alle altre partite cui avevano preso parte i giocatori in esame, in difetto di tempestivi e rituali reclami; ii) la violazione dell’art. 43, comma 4, del Regolamento di Giustizia e disciplina, stante il fatto che l’apparato motivazionale della sentenza si sarebbe limitato ad una pedissequa riproduzione dell’interpretazione autentica offerta dal Consiglio federale; la motivazione sarebbe stata altresì contraddittoria, in quanto l’ordinanza del 9 maggio 2013, richiamata in parte motiva, aveva ritenuto l’attività sportiva prestata in Corsica non assimilabile a quella richiesta dall’art. 20 del Regolamento di Tesseramento ai fini del riconoscimento dell’appartenenza a “scuola straniera”; iii) l’erronea applicazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento e l’illegittimità della pretesa interpretazione autentica offerta dal Consiglio federale, in quanto quest’ultima avrebbe costituito un malcelato tentativo di modificare retroattivamente l’art. 20. La società ricorrente chiedeva quindi, in via preliminare, di “verificare l’avvenuto pagamento da parte della società Legio XIII della tassa eventualmente dovuta per il reclamo relativo alla gara del 21 aprile” e, in via principale, di “accertare l’appartenenza dei giocatori de quibus alla «scuola italiana»”, con annullamento delle sanzioni comminate. 1.1.7.- La Commissione Giudicante Federale rigettava il ricorso con sentenza 29 maggio 2013, ritenendo di “condivide[re] l’interpretazione autentica data dal Consiglio Federale FIDAF il 10 maggio 2013, con la quale è precisato che non possono intendersi di «scuola italiana» coloro che siano stati già tesserati per altra federazione aderente ad IFAF ed EFAF”. La Commissione, in particolare, accoglieva la sola doglianza relativa all’impossibilità “di estendere la decisione alle altre gare alle quali avrebbero preso parte i predetti atleti”, riducendo le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda pecuniaria a carico della società. 1.1.8.- Con ricorso depositato in data 28 giugno 2013, la Crusaders impugnava innanzi questa Alta Corte la decisione della Commissione Giudicante Federale, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte e l’immediato reintegro dei giocatori ritenuti di “scuola straniera”. In via istruttoria, la società chiedeva altresì “di verificare e/o ordinare la prova dell’avvenuto pagamento da parte della società Legio XIII della tassa eventualmente dovuta per il reclamo relativo alla gara del 21 aprile 2013, a pena di improcedibilità/inammissibilità dello stesso”, nonché “di ordinare la produzione della delibera di estremi sconosciuti relativa alla non utilizzabilità di giocatori di scuola straniera nel campionato LENAF 2013”. 1.2.- Afferma la ricorrente che la questione sarebbe di competenza di questa Alta Corte, perché rientrerebbe nel novero delle controversie “relative ai c.d. «limiti di utilizzazione» dei giocatori sulla base della loro formazione sportiva”, che il recente indirizzo della stessa Alta Corte ha ritenuto in principio rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale. La questione in esame, inoltre, verterebbe su molteplici violazioni dei princìpi fondamentali dell’ordinamento del CONI e “sulla illegittima modifica di una norma di produzione associativa (art. 20 del Regolamento di Tesseramento), non sindacabile dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport” (p. 3 del ricorso). 1.3.- A sostegno del proprio gravame la società Crusaders propone quattro motivi di ricorso. 1.3.1.- Con un primo motivo, la società lamenta “violazione dell’art. 4, comma 2, dei Principi di giustizia sportiva del Coni e dell’art. 43, comma 5, del Regolamento di giustizia e disciplina FIDAF”, in quanto, nell’inosservanza - appunto - delle citate norme, nonché, più in generale, dei princìpi del giusto processo che dovrebbero informare qualsiasi procedimento di natura giustiziale, la richiesta di audizione formulata innanzi la Commissione Giudicante Federale sarebbe stata ignorata. 1.3.2.- Con un secondo motivo, la società lamenta “violazione dell’art. 4, comma 3, dei Principi di Giustizia sportiva del Coni e dell’art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia e disciplina FIDAF. Difetto di motivazione”, censurando l’insufficienza della motivazione della decisione gravata (in quanto quest’ultima si limiterebbe a recepire acriticamente le indicazioni offerte dal Consiglio Federale in sede di presunta interpretazione autentica) e la sua contraddittorietà (derivante dal richiamo all’ordinanza del 9 maggio 2013, che avrebbe riconosciuto l’irrilevanza della pregressa esperienza sportiva degli atleti ai fini dall’applicazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento). La sentenza gravata, inoltre, non avrebbe verificato l’avvenuto pagamento della tassa di reclamo da parte della società Legio XIII, circostanza che, se comprovata, avrebbe dovuto far dichiarare inammissibile l’originario reclamo. 1.3.3.- Con un terzo motivo, la Crusaders lamenta “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, rilevando che il giudizio, instaurato a seguito del reclamo della Legio XIII, e conseguentemente volto ad ottenere la sola sconfitta a tavolino nell’incontro del 21 aprile 2013, non poteva costituire la sede ove disporre l’applicazione di ulteriori sanzioni (come la penalizzazione e l’ammenda), che avrebbero potuto essere irrogate soltanto a seguito di procedimento disciplinare ritualmente instaurato. 1.3.4.- Con un quarto motivo, la società lamenta “erronea applicazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento. Violazione dell’art. 3 dei Principi fondamentali del Coni. Illegittimità della presunta interpretazione autentica fornita dal Consiglio Federale. Fraintendimento della ratio della norma”. La società, in particolare, contesta che l’art. 20 del Regolamento di Tesseramento possa essere interpretato nel senso di considerare di “scuola straniera” i propri giocatori di nazionalità francese, in quanto tale norma richiederebbe la contemporanea presenza di due presupposti: un requisito “fattuale”, concernente l’esercizio di attività sportiva a livello quantomeno semiprofessionistico, ed un requisito “spaziale”, attinente al luogo in cui tale attività non deve essere compiuta (in particolare: Usa, Canada, Messico, Giappone o altra nazione membro di IFAF ed EFAF; cfr. pp. 14-15). La Commissione Giudicante Federale, come, prima ancora, il Giudice Sportivo Nazionale, si sarebbe invece sottratta all’esercizio dell’attività ermeneutica, ad essa istituzionalmente demandata, e l’avrebbe illegittimamente demandata al Consiglio Federale, con ciò “compromettendo irrimediabilmente il principio di separazione tra funzioni amministrative e giustiziali sancito dall’art. 3 del Principi fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del Coni” (p. 15 del ricorso). L’intervento del Consiglio Federale, inoltre, non avrebbe costituito esercizio di attività di interpretazione autentica, ma avrebbe dato luogo ad un vero e proprio intervento innovativo, illegittimo, perché pretesamente retroattivo, nonché lesivo della ratio della norma. 2.- Con atto pervenuto a questa Alta Corte in data 19 luglio 2013 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana di Football Americano, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario. 2.1.- Nella memoria di costituzione, la Federazione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del gravame, in quanto volto a introdurre nel presente grado di giudizio nuove censure relative all’art. 20 del Regolamento di Tesseramento e concernenti, in particolare “la sua applicabilità, o la sua illegittimità quale norma che limita l’utilizzo di giocatori di squadra straniera” (p. 1 della memoria). Il gravame sarebbe altresì inammissibile per carenza di interesse, stante il fatto che nessun concreto vantaggio potrebbe sorgere in capo alla ricorrente in caso di accoglimento, atteso che il campionato che l’ha vista impegnata, oltre ad essere ormai terminato, non prevede retrocessioni o promozioni quale risultato della classifica finale. Il ricorso, inoltre, sarebbe inammissibile per carenza dei presupposti fondativi della competenza di questa Alta Corte, ai sensi dell’art. 1 del suo Codice. 2.2.- Nel merito, la difesa della resistente sostiene che i due precedenti gradi di giudizio hanno garantito il diritto di difesa della ricorrente, esercitato attraverso il deposito di diversi atti difesivi. Quanto all’interpretazione offerta dal Consiglio Federale, si deduce che essa andrebbe in realtà a beneficio della ricorrente, in quanto, tra i numerosi atleti di nazionalità straniera arruolati nelle fila della Crusaders, soltanto due sarebbero stati riconosciuti di scuola non italiana. Sul punto, la Federazione osserva ancora che l’interpretazione data dal Consiglio Federale è perfettamente corrispondente alla ratio nella norma, tesa a salvaguardare la crescita delle formazioni giovanili nazionali e a prevenire l’immissione di atleti che, per appartenere a campionati di livello tecnico altamente superiore, falserebbero la competizione, impedendo la graduale crescita del Football Americano in Italia. La Federazione rileva altresì che, ai sensi dell’art. 20-bis del Regolamento di Tesseramento, “sarà obbligo delle Società fornire alla Federazione i documenti necessari a comprovare lo status dell’atleta prima del tesseramento […] Sarà responsabilità della squadra di appartenenza fornire l’eventuale documentazione necessaria ad eliminare ogni possibile dubbio. In tutti i casi, anche solo dubbiosi, la Federazione parificherà l’atleta come straniero”. 3.- In data 26 settembre 2013, la ricorrente depositava “istanza di differimento udienza”, con cui dava conto dell’approvazione, nel corso della riunione del Consiglio federale F.I.D.A.F. tenutasi in data 1° settembre 2013, di una “ridefinizione del concetto di giocatore di scuola straniera”, del seguente tenore: “sono considerati atleti di scuola straniera: tutti coloro che, aldilà della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell’Italia. Sono considerati atleti di scuola italiana: tutti coloro che aldilà della propria cittadinanza abbiano iniziato la loro attività formativa in Italia tramite tesseramento ufficiale. Eccezione alla norma: sono equiparati ad atleti di scuola italiana tutti quegli atleti italiani per nascita (ius sanguinis) che abbiano iniziato la loro attività formativa all’estero, ovvero siano stati registrati presso qualsiasi federazione o struttura equipollente in paesi aderenti all’IFAF ma non abbiano protratto l’attività oltre i 19 anni d’età - inteso come anno solare (18 per USA, Canada, Mex, Jap)”. L’istanza di differimento dell’udienza già fissata per il 3 ottobre 2013 era motivata dall’intento di - eventualmente - gravare con motivi aggiunti il verbale della riunione in esame. 4.- Con comunicazione trasmessa via fax ai difensori delle parti questa Alta Corte rinviava a data da destinarsi l’udienza di discussione già fissata per il 3 ottobre 2013. 5.- In data 9 ottobre 2013 la società Crusaders depositava motivi aggiunti, con i quali deduceva l’inapplicabilità ratione temporis della nuova definizione di “giocatore di scuola straniera” approvata nel corso della riunione del 1° settembre 2013 e, in subordine, ne contestava la legittimità, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. 6.- In data 5 novembre 2013 la Federazione depositava memoria, insistendo per il rigetto dei motivi aggiunti e dell’originario ricorso. 7.- Nel corso dell’udienza dell’11 novembre 2013 emergeva l’esigenza di integrare la documentazione esistente agli atti. Con ordinanza 15 novembre 2013, n. 33, questa Alta Corte, “considerato che l’integrazione della documentazione a disposizione del Collegio e delle parti deve avvenire mediante l’acquisizione di: 1) Delibera del Consiglio Federale o di altro organo della F.I.D.A.F., di estremi non conosciuti, che ha disciplinato il divieto di impiegare giocatori di scuola straniera nel campionato di serie A2 - LENAF; 2) Delibera del Consiglio Federale F.I.D.A.F. 10 maggio 2013, che ha disposto l’«interpretazione autentica» dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento; 3) Prova dell’avvenuto pagamento da parte della società Legio XIII della tassa dovuta per il reclamo relativo alla gara del 21 aprile 2013”, disponeva i suindicati adempimenti istruttori e assegnava termini alle parti per la produzione di memorie e di eventuale richiesta di nuova udienza di discussione. 8.- In data 26 novembre 2013 la Federazione, a seguito della ricordata ordinanza 15 novembre 2013, n. 33, produceva: “- in merito al punto 1 della suddetta ordinanza: 1a) mission di Lenaf; 1b) mission di Lenaf estratto dal sito della stessa; 1c) mission di Lenaf estratto dalla pagina facebook della stessa Lenaf; 1d) verbale di accompagnamento al bilancio consuntivo Fidaf del 2009 prima del riconoscimento del CONI; 1e) e-mail con la richiesta di documentazione dalla Fidaf a Lenaf e risposta della stessa; 2) interpretazione autentica del 10 maggio 2013 dell’art. 20 Regolamento tesseramento ad opera del Consiglio federale; 3) referto arbitrale della gara di campionato Serie A2 Lenaf del 21.4.13 tra Legio XIII Roma e Crusaders Cagliari”. 9.- Con memoria depositata in data 5 dicembre 2013 la ricorrente rilevava “l’inidoneità formale e sostanziale” della documentazione prodotta dalla Federazione ad ottemperare alle suindicate richieste istruttorie. 10.- Con memoria depositata in data 16 dicembre 2013 la F.I.D.A.F. eccepiva l’irrilevanza per il thema decidendum del divieto di far giocare nel campionato A2 Lenaf giocatori di scuola straniera, in quanto “non può la controparte sollevare, dinanzi quest’ultimo grado di giudizio, eccezioni nuove che non costituivano materia del contendere dei gradi precedenti e che neanche risultano sollevate (tardivamente) nel ricorso introduttivo del presente grado”. Quanto al pagamento della tassa per la proposizione del reclamo da parte della Legio XIII, la Federazione affermava che il giudizio di primo grado sarebbe stato promosso d’ufficio e non su reclamo della squadra avversaria. In ogni caso, anche ove una tale tassa fosse stata dovuta, il suo mancato pagamento avrebbe costituito una mera irregolarità amministrativa, non risolvendosi in una condizione di procedibilità. 11.- In data 19 dicembre 2013 la ricorrente produceva “Note difensive”, da valere eventualmente come motivi aggiunti di ricorso, a seguito della produzione documentale della Federazione. 12.- Il ricorso è stato ritualmente discusso all’udienza del 20 dicembre 2013. In tale sede, le parti insistevano nelle conclusioni già proposte e ribadivano gli argomenti spesi nelle difese scritte. Considerato in diritto 1.- Con atto depositato in data 28 giugno 2013, la società Crusaders A.S.D.F.A. proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante F.I.D.A.F. 29 maggio 2013 con la quale tale Commissione ha confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai giocatori dei Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales e la “perdita a tavolino della partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma della medesima pronuncia emanata dal giudice sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei confronti della società Crusaders la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della “ammenda ad euro 500,00”. 2.- Stante la loro priorità logica, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni in rito formulate dalla Federazione resistente. 2.1.- La F.I.D.A.F. contesta in primo luogo l’inammissibilità del gravame in quanto questo sarebbe teso ad espandere il thema decidendum oggetto dei precedenti gradi di giudizio, contestando per la prima volta innanzi questa Alta Corte l’illegittimità della normativa sul limite di utilizzo di giocatori stranieri. L’eccezione non è fondata. La ricorrente affida il gravame a quattro motivi di ricorso, con i quali sostanzialmente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa, non essendole stata concessa audizione nel corso del procedimento innanzi la Commissione Giudicante; l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (sia della decisione della Commissione Giudicante, sia di quella del Giudice Sportivo Nazionale); l’erronea applicazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento e l’illegittimità della presunta interpretazione autentica fornita dal Consiglio Federale. Orbene: tranne il primo motivo di ricorso, specificamente relativo al procedimento di secondo grado e, dunque, censurabile per la prima volta soltanto in questa sede, tutti i vizi censurati erano stati già formulati, in termini sostanzialmente identici, nel precedente grado di giudizio, come pacificamente risulta dalla documentazione in atti. Quanto, poi, alla contestazione della inesistenza di una norma generale di “assoluto” divieto di impiego di giocatori di scuola straniera, proposta nella memoria (da valere anche quali motivi aggiunti di ricorso) del 19 dicembre 2013, trattasi di censura che - come appresso si dirà - può ben considerarsi, assieme ad altre, assorbita. 2.2.- La Federazione eccepisce poi il difetto d’interesse della ricorrente, dato che l’accoglimento del ricorso non sarebbe idoneo a modificare la posizione in classifica della società, né varrebbe a garantirle alcuna promozione ovvero la mancata retrocessione. Anche questa eccezione è infondata. Questa Alta Corte ha già avuto modo di chiarire che, pur una volta conclusosi il campionato rilevante, ben può permanere in capo ai ricorrenti l’interesse al riconoscimento dei punti in classifica riferiti alla partita contesa, tenuto conto delle utilità che da tale riconoscimento possono scaturire, anche in termini economici e di prestigio sportivo (ex multis, decisione n. 16 del 2012). 2.3.- La F.I.D.A.F. contesta ancora la competenza di questa Alta Corte, in quanto mancherebbe il requisito della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo. Deve però, in contrario, osservarsi che, come peraltro dedotto dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi, per giurisprudenza costante di questa Alta Corte, le controversie relative ai c.d. “limiti di utilizzazione” dei giocatori sulla base della loro formazione sportiva sono, in via di principio, rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale, “attenendo a diritti della persona e a valori di pregio costituzionale” (decisione n. 16 del 2013). 3.- Nel merito, il ricorso è fondato. 3.1.- Come si è già riferito, la società Crusaders, nel ricorso, censura l’erronea applicazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento e l’illegittimità della presunta interpretazione autentica fornita dal Consiglio Federale. La società, in particolare, contesta che l’art. 20 del Regolamento di Tesseramento possa essere interpretato nel senso di considerare di “scuola straniera” i propri giocatori di nazionalità francese, in quanto tale norma richiederebbe la contemporanea presenza di un presupposto “fattuale”, concernente l’esercizio di attività sportiva a livello quantomeno semiprofessionistico, e di un requisito “spaziale”, attinente al luogo in cui tale attività non deve essere compiuta (in particolare: Usa, Canada, Messico, Giappone o altra nazione membro di IFAF ed EFAF). Il Giudice Sportivo Nazionale F.I.D.A.F. ha appurato, in punto di fatto, che i giocatori Sialelli e Morales sono stati titolari nell’anno 2011/2012 di una “licence competition” e che tali licences risultano oggi annulées. Ha rilevato ancora che “le società per cui sono stati tesserati […] sono di fatto società minori che partecipano a partite pressoché esclusivamente in ambito corso e quindi non appaiono dotate di quella «struttura sportiva» paragonabile a quella di squadre che disputino High School e/o College richiesta dalla norma”. Il punto, pur ripreso dalle difese dell’odierna ricorrente innanzi la Commissione Giudicante Federale (cfr. p. 17 del ricorso del precedente grado di giudizio) non è stato oggetto di ulteriore approfondimento nella decisione oggi impugnata, la quale, come visto, si limita a rilevare che “gli atleti Sialelli Nicolas e Morales Manuel risultano certamente essere stati già iscritti per la FFFA (Federazione Francese di Football americano”. Le circostanze di fatto riscontrate dal Giudice di prime cure non sono smentite neppure dalla Federazione, che nella memoria di costituzione innanzi questa Alta Corte osserva soltanto essere “del tutto secondario se questi giocatori giocavano in Corsica o in altra regione della Francia”, ritenendo che “ciò che importa è che giocavano per la federazione francese che appunto aderisce all’Efaf” (p. 5). Ne deriva che le risultanze in punto di fatto accertate dal Giudice Sportivo Nazionale F.I.D.A.F. devono considerarsi acquisite. Tanto premesso, è ora possibile affrontare la questione dell’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento. 3.1.1.- Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento, “sono considerati atleti italiani tutti gli atleti di «scuola italiana». Per atleti di «scuola italiana» si intendono tutti gli atleti che prima del loro primo tesseramento in Italia, possano dimostrare con assoluta certezza di non avere mai giocato in High School e/o College o organizzazioni con strutture sportive paragonabili ad esse (Pro, Arena e Semiprofessionisti) in USA, Canada, Messico e Giappone ed in tutte le Nazioni membri di IFAF ed EFAF”. La piana lettura della disposizione in esame porta ad escludere la correttezza dell’interpretazione fatta propria dalla Commissione Giudicante F.I.D.A.F. e, prima ancora, dal Giudice Sportivo Nazionale F.I.D.A.F. La Commissione Giudicante Federale ha considerato gli atleti Sialelli e Morales giocatori di “scuola straniera” in quanto essi, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte nei due gradi di giudizio, “risultano certamente essere stati già tesserati per la FFFA (Federazione Francese di Football Americano)”. Tanto, sulla scorta di una pretesa interpretazione autentica dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento offerta dal Consiglio Federale nella riunione del 10 maggio 2013, secondo cui sarebbero da intendersi giocatori di scuola italiana “tutti gli atleti che prima del loro tesseramento in Italia, possano dimostrare con assoluta certezza: - Di non aver mai giocato in High School e/o College o organizzazioni con strutture sportive paragonabili ad esse (Pro, Arena e Semiprofessionisti) in USA, Canada, Messico e Giappone; - Di non essere mai stati tesserati come giocatori effettivi in una qualsiasi Federazione aderente ad IFAF ed EFAF”. Orbene, la vicenda che ha portato a tale esito presenta tratti di assoluta peculiarità. E’, infatti, singolare che un organo deputato ad assolvere funzioni di giustizia (nella specie: sportiva) solleciti al titolare del potere normativo l’esercizio della prerogativa dell’interpretazione autentica delle disposizioni di sua competenza. Tanto, perché la separazione delle funzioni normative e di quelle giurisdizionali o giustiziali preclude un tale procedimento. Si deve aggiungere, poi, che, a ben vedere, è anche dubbio che la delibera del Consiglio Federale F.I.D.A.F. di che trattasi abbia natura di atto di interpretazione autentica, atteso che gli organi titolari di potere normativo esercitano la prerogativa dell’interpretazione autentica attraverso apposita rieffusione di tale potere normativo. La forma della delibera in questione, invece, sembra escludere che ciò sia avvenuto. In ogni caso, anche a voler trascurare quanto ora rilevato, la fondatezza del ricorso non potrebbe essere negata. E’ evidente, invero, che altro è aver giocato in High School, College o organizzazioni con strutture sportive ad essi paragonabili in uno dei Paesi sopra descritti, altro ancora è ivi essere stato tesserato come giocatore effettivo. Non può, infatti, confondersi il concreto esercizio di attività sportiva a livello almeno semiprofessionistico, con la condizione meramente formale del tesseramento presso una Federazione nazionale aderente ad IFAF o EFAF. 3.1.2.- Nello stesso senso spinge la considerazione della ratio della norma, volta a tutelare la crescita sportiva dei vivai nazionali e, più in generale, lo sviluppo della disciplina sportiva in questione nel nostro Paese. Il rischio che la norma vuole contrastare, infatti, è quello di consentire il libero accesso ai campionati italiani di atleti che si sono formati in scuole ed organizzazioni operanti a livello semiprofessionistico in Paesi caratterizzati da una più lunga tradizione nel gioco del football americano, accesso che, ove incontrollato, porterebbe le società a privilegiare l’importazione di atleti già formati piuttosto che ad investire nella crescita sportiva dei giovani che si accostano alla disciplina per la prima volta in Italia. Si tratta di un intento senz’altro legittimamente perseguibile da parte delle Federazioni sportive, come peraltro più volte osservato da questa Alta Corte, che ne ha messo in luce il sicuro pregio. Tuttavia, proprio perché questo è l’intento e in ragione del fatto che ad esso si contrappongono diritti fondamentali (come quello all’esercizio della pratica sportiva), non avrebbe senso estendere la qualificazione di atleta di “scuola straniera” oltre quanto strettamente necessario a garantire le finalità precipue della norma e, dunque, fino ad abbracciare gli atleti di nazionalità straniera che, pur non avendo mai giocato in organizzazioni operanti a livello almeno semiprofessionistico, siano stati tesserati presso una Federazione nazionale aderente ad IFAF o EFAF, per il mero fatto del tesseramento. A ciò si aggiunga che, come chiarito da questa Alta Corte, i limiti di utilizzabilità dei giocatori in ragione della scuola di appartenenza attengono “a diritti della persona e a valori di pregio costituzionale” e devono pertanto essere oggetto di stretta interpretazione (decisione n. 16 del 2013, già richiamata). 3.1.3.- Deve ancora aggiungersi che l’interpretazione qui sostenuta si mostra preferibile per un ulteriore profilo. Se, infatti, l’art. 20 del Regolamento dei Tesseramenti ponesse effettivamente, come affermato dalla decisione qui impugnata, due condizioni alternative al verificarsi delle quali dovrebbe riconoscersi la non appartenenza dell’atleta alla “scuola italiana”, la prima delle due condizioni non avrebbe invero ragione di esistere, in quanto totalmente assorbita dalla seconda. A ben guardare, infatti, il giocatore che presta servizio nelle file di una High School, di un College ovvero di un’organizzazione con strutture sportive paragonabili in USA, Canada, Messico e Giappone è in ogni caso anche tesserato come giocatore effettivo in una Federazione aderente ad IFAF, posto che le Federazioni di Stati Uniti, Canada, Messico e Giappone aderiscono a tale organizzazione. Ne deriva che la norma, così interpretata, si risolverebbe nel negare l’appartenenza alla “scuola italiana” a tutti gli atleti già tesserati come giocatori effettivi in Federazione straniera aderente all’IFAF al di là del fatto ch’essi abbiano giocato o meno, con evidente stravolgimento del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, nonché dalla ratio legis (art. 12 disp. prel. cod. civ.). 3.1.4.- Alla stregua di quanto fin qui rilevato, s’intende come la “interpretazione autentica” offerta dal Consiglio Federale nella riunione del 10 maggio 2013 abbia in realtà travalicato i limiti connessi all’esercizio dell’attività ermeneutica da parte del medesimo titolare del potere normativo. Tale esercizio è ben possibile (oltretutto nelle forme sopra segnalate), ma, come recentemente chiarito dalla Corte costituzionale, “la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica […] non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009)” (sent. n. 78 del 2012). Qualora, dunque, l’opzione ermeneutica prescelta esuli dai possibili significati riconducibili al testo della disposizione interpretata, la norma cessa di essere di interpretazione autentica, concretandosi nella creazione di una norma innovativa dell’ordinamento giuridico con efficacia retroattiva. Quel che più conta, dunque, è la pretesa retroattiva della nuova norma introdotta in via di “interpretazione autentica”. Ebbene: la Corte costituzionale “ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)” (sent. n. 308 del 2013). Nel caso di specie, appare evidente che la pretesa interpretazione autentica offerta dal Consiglio Federale operava in realtà una novazione dell’ordinamento sportivo. Essa, inoltre, essendo stata formulata in corso di causa ed al precipuo scopo di influire sulle sorti del giudizio in atto non può ritenersi rispettosa dei princìpi individuati dal giudice delle leggi in materia di normazione retroattiva (che non deve interferire, appunto, con l’attività giurisdizionale: da ultimo, la cit. sent. n. 308 del 2013). Da ciò derivano l’inapplicabilità della soluzione interpretativa individuata (nelle forme sopra descritte) dal Consiglio Federale al caso di specie, la non condivisibilità nel merito dell’ipotesi ermeneutica formulata dalla Commissione Giudicante Federale e, per l’effetto, il vizio della decisione impugnata. 3.2.- Restano assorbite le ulteriori censure. 4.- La complessità e la novità delle questioni affrontate consentono la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2013, depositato in data 28 giugno 2013, proposto dalla società Crusaders A.S.D.F.A. contro la Federazione Italiana di American Football (F.I.D.A.F.) avverso la decisione della Commissione Giudicante F.I.D.A.F. 29 maggio 2013, con la quale tale Commissione ha confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai giocatori dei Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales e la “perdita a tavolino della partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma della medesima pronuncia emanata dal giudice sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei confronti della società Crusaders la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della “ammenda ad euro 500,00”. ACCOGLIE il ricorso. Spese interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 dicembre 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Massimo Luciani Depositato in Roma il 13 gennaio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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