CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 24 del 11/08/2014 – Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 24 del 11/08/2014 – Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia, composta da dott. Franco Frattini, Presidente, prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2014, presentato in data 4 agosto 2014 dalla società Novara Calcio S.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli avverso la delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente ad esso connesso; uditi, nell’udienza dell’11 agosto 2014, il difensore della parte ricorrente – Novara Calcio s.p.a. – avv. Cesare Di Cintio, nonché i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - avv. Luigi Medugno e avv. Letizia Mazzarelli e i difensori della parte intervenuta – Juve Stabia s.r.l. - avv. Eduardo Chiacchio e avv. Michele Cozzone; visti tutti gli atti e i documenti di causa; ritenuto che l’intervento della società Juve Stabia s.r.l. è irricevibile ed inammissibile, perché presentato senza la rituale corresponsione dei diritti e tardivamente rispetto al momento in cui l’interesse a intervenire è sorto; ritenuto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensiva, di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 25/2014 per l’impugnazione del diniego di ripescaggio, non ritenendo l’Alta Corte che si verta nella materia di ripescaggio, disciplinato dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014; ritenuto che nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore; ritenuto, infatti, che le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la presente fattispecie riguarda l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre; tenuto conto poi che il C.U. n. 170/A rinvia ad un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per l’eventuale integrazione del suddetto organico; ritenuto che il successivo C.U. n. 171/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero; ritenuto che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio che il Collegio ha affermato. P.Q.M. ACCOGLIE l’istanza di sospensiva di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2014, presentato in data 28 luglio 2014 dalla società Novara Calcio S.p.a, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla FIGC di pubblicare il nuovo organico a 22 squadre del Campionato di Serie B, integrato sulla base dei principi sopra indicati. Dichiara non luogo a procedere nella istanza di sospensione di cui al ricorso n. 25/2014. Dichiara inammissibile l’intervento della società Juve Stabia s.r.l. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI in data 11 agosto 2014. Il Presidente Il Relatore F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo Il Segretario F.to Alvio La Face
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