CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – DOTT. CARLO VOLPI, contro TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. (“TREVISO F.C.”)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – DOTT. CARLO VOLPI, contro TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. (“TREVISO F.C.”) IL C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, nominato ai sensi del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori”; Avv. Antonio Pazzaglia in qualità di Arbitro nominato dalla parte istante ai sensi del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori”; Prof. Avv. Learco Saporito in qualità di Arbitro nominato ai sensi del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori”; nel procedimento di Arbitrato (prot. 0325 del 22.02.2008), promosso da: DOTT. CARLO VOLPI, nato a Savona il 29 gennaio 1965, residente a Noli (SV), in Via Alle Cave n. 3, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Massimo Diana del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo Studio E.L.S.A., a Vicenza, Viale Verdi n. 4, - istante - contro TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l. (“TREVISO F.C.”), in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede legale a Treviso, Via Ugo Foscolo n. 3, - resistente - Letti i quesiti conclusivamente formulati dall’istante, esaminate le conclusioni, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, il Collegio Arbitrale ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il Dott. Carlo Volpi - agente F.I.F.A., licenziato dalla F.I.G.C. – riceveva incarico dalla società TREVISO F.C., in data 03.07.2007, affinché procurasse il tesseramento del calciatore Sig. Riccardo Musetti, nato il 24.03.1983. Il mandato conferito al Dott. Carlo Volpi prevedeva il pagamento di un importo onnicomprensivo di € 100.000,00, da pagarsi quanto ad € 35.000,00, entro e non oltre il 30.09.2007, quanto ad € 30.000,00, entro e non oltre il 15.02.2008 ed, infine, quanto ad € 35.000,00, entro e non oltre il 30.09.2008. Il Dott. Carlo Volpi eseguiva il mandato conferito, e la società TREVISO F.C., in data 11.07.2007, tesserava il calciatore Riccardo Musetti. A seguito dell’esecuzione dell’incarico conferito, il Dott. Volpi, in data 08.11.2007, a mezzo dei propri difensori, sollecitava la società TREVISO F.C., onde ottenere il pagamento della prima rata di € 35.000,00, scaduta il 30.09.2007. La società TREVISO F.C., in data 27.11.2007, riscontrava il sollecito di pagamento evidenziando di non aver potuto regolare quanto dovuto al Dott. Carlo Volpi per problemi contingenti, che la società riteneva di poter risolvere abbastanza velocemente. Seguiva un ulteriore sollecito di pagamento, inviato in data 08.01.2008, al quale la società TREVISO F.C. rispondeva il successivo 07.02.2008, adducendo di non aver potuto adempiere a causa degli impegni del c.d. <>, chiedendo, quindi, la concessione di una dilazione del pagamento. Nel frattempo, in data 15.02.2008, scadeva il termine di pagamento della seconda rata di € 30.000,00, dunque, il Dott. Carlo Volpi , in data 22.02.2008, proponeva istanza di arbitrato, ai sensi del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori”, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare che la società TREVISO F.C. 1993 S.r.l. è debitrice nei confronti del Dott. Carlo Volpi della somma capitale di € 65.000,00, di cui € 35.000,00, dovuti dal 30 settembre 2007 ed € 30.000,00, dovuti dal 15 febbraio 2008, come pattuito nel mandato sottoscritto il 3 luglio 2007. Per l’effetto, condannare la società TREVISO F.C. 1993 S.r.l. al pagamento a favore del Dott. Carlo Volpi di € 65.000,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, ed oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. Accertare e dichiarare che la società TREVISO F.C. 1993 S.r.l. è decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed è pertanto debitrice nei confronti del Dott. Carlo Volpi dell’ulteriore somma di € 35.000,00, prevista quale ultima rata con scadenza al 30 ottobre 2008 dal mandato sottoscritto il 3 luglio 2007. Per l’effetto, condannare la società TREVISO F.C. 1993 S.r.l. al pagamento a favore del Dott. Carlo Volpi di € 35.000,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, ed oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo”. Il Dott. Carlo Volpi nominava quale arbitro di propria elezione, l’Avv. Antonio Pazzaglia del foro di Roma. Con provvedimento, del 30.04.2008, il Presidente Vicario della Camera, stante la mancata nomina dell’ arbitro da parte della convenuta, nominava quale Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. Enrico Ingrillì e quale secondo arbitro, il Prof. Avv. Learco Saporito. In data 17.06.2008, si teneva la prima udienza del Collegio Arbitrale - nominato ai sensi del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori” - il quale si costituiva ritualmente. Stante l’assenza della parte convenuta, il Collegio, dopo aver constatato la regolare comunicazione della convocazione della prima udienza, concedeva termine per il deposito di memorie conclusive, sino al 30.06.2008, riservandosi all’esito ogni decisione. In data 30.06.2008, solo l’istante depositava una memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento delle domande. MOTIVI La decadenza del beneficio del termine Il Collegio Arbitrale ritiene di dover esaminare, preventivamente, la decadenza del beneficio del termine a carico della convenuta, dovendo accertare, in tal modo, la debenza anche del pagamento dell’ultima rata di € 35.000,00, il cui termine di scadenza è previsto per il 30 settembre p.v.. Il Collegio Arbitrale richiama la nota del 27.11.2007, inviata dalla convenuta TREVISO F.C., al difensore dell’istante, nella quale garantiva il pagamento in tempi brevi della prima rata, nonché, la successiva del 07.02.2008, nella quale la convenuta informava che il pagamento non era ancora avvenuto, a causa ed in conseguenza di problemi contingenti, legati alla fase di svolgimento del <> di gennaio. Il Collegio Arbitrale, in considerazione dei documenti sopra richiamati, allegati sub. doc.ti 4 e 6 dell’istanza di arbitrato, ritiene provato che il debitore sia inadempiente, non avendo provveduto al pagamento delle prime due rate contrattualmente previste e dovute all’istante. Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, il Collegio Arbitrale richiama la consolidata giurisprudenza, la quale ritiene che, essendo la finalità perseguita dall’art. 1186 c.c., di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali, l’insolvenza non postula un <>, ma solo l’impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di specie, il Collegio Arbitrale ritiene soddisfatto l’onere probatorio e raggiunta la prova dell’incapacità della società convenuta di adempiere all’obbligazione, non avendo versato alcuna somma al Dott. Carlo Volpi a distanza di un anno dal conferimento dell’incarico,malgrado gli impegni assunti con le missive prodotte in giudizio dall’istante. La diffida di pagamento dell’istante, in data 08.01.2008 (doc. 7 allegato all’istanza di arbitrato) è da ritenersi, quindi, atto idoneo a comportare la decadenza del beneficio del termine ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1186 c.c.. Infatti, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, senza bisogno di una pronuncia costitutiva del giudice. A tal fine, è necessaria e al tempo stesso sufficiente una richiesta scritta, ovvero, la diretta citazione in giudizio (atti, tutti, unilaterali e recettivi idonei pure a costituite in mora il debitore, così Cass. 3865 del 1984). Il Collegio Arbitrale, sulla questione, richiama, altresì, la giurisprudenza della Cassazione, per cui “la decadenza del beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l’adempimento immediato. Tale richieste – che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione – integra un atto unilaterale recettizio, che determina l’effetto della decadenza del beneficio dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 5371 del 1989). Pertanto, a seguito dell’intervenuta decadenza del beneficio del termine, l’istante ha diritto ad ottenere l’immediato pagamento anche dell’ultima rata di € 35.000,00, il cui termine di scadenza era originariamente (e contrattualmente) previsto per il 30.09.2008. Nel merito Il Collegio Arbitrale ritiene di dover accogliere la domanda, avendo l’istante dato prova in giudizio dell’avvenuto svolgimento dell’incarico, con il tesseramento del calciatore Sig. Riccardo Musetti da parte della convenuta, cosa tra l’altro mai contestata. Pertanto, la società convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell’importo complessivo di € 100.000,00, quale compenso dovuto al Dott. Carlo Volpi per lo svolgimento dell’incarico conferito con il mandato del 03.07.2007, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, da calcolarsi a far data dal 30 settembre 2007 – ovvero data di scadenza della prima rata – sull’intero importo dovuto, stante l’acclarata decadenza del beneficio del termine. Per il principio della soccombenza, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore dell’istante e al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando la controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: Dichiara l’intervenuta decadenza del beneficio del termine contrattualmente previsto, a causa ed in conseguenza dell’inadempimento della convenuta TREVISO F.C. 1993 S.r.l.; In accoglimento della domanda proposta, condanna la società TREVISO F.C. 1993 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del Dott. Carlo Volpi della somma complessiva di € 100.000,00, oltre I.V.A. ed accessori di legge, se dovuti, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 – sull’intero importo di cui sopra - dalla data del 30 settembre 2007 al saldo; C) Pone a carico della società convenuta TREVISO F.C. 1993 S.r.l. il pagamento delle spese e degli onorari di lite in favore dell’istante, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00 euro), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; D) Dichiara la società convenuta TREVISO F.C. 1993 S.r.l. tenuta al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, come liquidati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ai sensi dell’art. 15.1 del “Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori”, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; E) Manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera, in data 28 luglio 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Enrico Ingrillì F.to Antonio Pazzaglia F.to Learco Saporito
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