CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 luglio 2008 – Francesco Cialona,, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 luglio 2008 – Francesco Cialona,, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Cons. Silvestro Russo Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 31 luglio 2008 presso la sede dell’Arbitrato in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0675 del 15 aprile 2008) promosso da: Sig. Francesco Cialona, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale del Sig. Ignazio Danilo Cialona, e da quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ferro, Piero Di Pasquale e Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Marsala, alla Via Vito Falco n. 2/c int. F - attore contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Roma, Via Po n. 9 - convenuta IN FATTO 1. Nella propria istanza di arbitrato gli attori così riassumono i fatti presupposti all’istanza di arbitrato: a) in seguito ai fatti avvenuti al termine della gara “Allievi Regionali” AdelKam – S.C. Marsala del 28.01.2007, il Giudice Sportivo di I grado ha comminato al calciatore Cialona Ignazio Danilo la squalifica di anni tre (3) in quanto lo stesso avrebbe tenuto un comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro; b) con provvedimento del 04.05.2007 (pubblicato il 05.05.2007 con Comunicato Ufficiale n. 50/C) la CAF della F.I.G.C., in parziale accoglimento del gravame proposto dal giocatore, riduceva la squalifica ad un periodo di anni 2 e mesi 6. 2. In data 11.01.2008 i Sigg.ri Cialona trasmetteva alla F.I.G.C. istanza di conciliazione dinanzi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Detta procedura veniva definita per mancato accordo il 17.03.2008. 3. Il 15.04.2008 gli istanti presentavano l’istanza di arbitrato oggi in esame con la quale hanno chiesto l’annullamento ovvero la riduzione “della sanzione di cui alla deliberazione della CAF”. 4. La FIGC si costituiva in giudizio chiedendo “la declaratoria di carenza di legittimazione ad agire in capo al sig. Francesco Cialona; l’inammissibilità della domanda del sig. Ignazio Danilo Cialona, in quanto tardiva; ovvero, in estremo subordine, per il rigetto della stessa nel merito in quanto infondata”. IN DIRITTO 1. Preliminarmente, il Collegio procede all’esame dell’eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato formulata dalla difesa della FIGC. Secondo quest’ultima la richiesta di conciliazione dei Sigg.ri Cialona (trasmessa trascorsi 6 mesi dalla data della pubblicazione del dispositivo della decisione della CAF) sarebbe inammissibile in quanto presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni “dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera. I Sigg.ri Cialona hanno contrastato l’eccezione della FIGC sostenendo che la propria domanda sarebbe tempestiva. Secondo la tesi degli odierni attori detto termine decadenziale inizierebbe a decorrere dalla data in cui il provvedimento impugnato risulti trasmesso alla parte nella sua intierezza (completo della motivazione), consentendo a quest’ultima la “piena conoscenza” della decisione a lei avversa. Diversamente, la F.I.G.C. sostiene che la data di inizio del citato termine deve essere “individuato nel momento in cui il destinatario dell’atto sia posto in condizione di percepire l’attitudine lesiva del provvedimento incidente sulla sua posizione giuridica”. Il Collegio rileva, preliminarmente, che: il rispetto del termine fissato dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è elemento di procedibilità e non di ammissibilità della domanda di conciliazione; il Collegio è tenuto, in ogni caso, a valutare d’ufficio la sussistenza degli elementi di proponibilità, procedibilità e ammissibilità delle domande di arbitrato; di conseguenza, l’eventuale errata qualificazione dell’eccezione preliminare sollevata da una delle parti non ne preclude l’esame. In ordine alla tempestività della proposizione della istanza di conciliazione da parte dei sigg.ri Cialona, il Collegio osserva che: l’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) prescrive, al n. 1, che “le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali … La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi” e, al n.2, “le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. La decisione della CAF non risulta tra quelli che prevedono particolari modalità di notifica; la concorde (e univoca) giurisprudenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (peraltro richiamata dalla difesa della FIGC) ha sinora affermarto che “il termine di cui all’art. 5, comma 1, per proporre l’istanza di conciliazione decorra dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni…” (Cfr. Lodo Pieroni – F.I.G.C. dell’11.03.2008). il tema ora proposto dagli attori ha a oggetto la distinzione tra “conoscenza” e “piena conoscenza”. In realtà la doglianza non riguarda la nota distinzione tra conoscenza effettiva e presunzione di conoscenza, atteso che la norma NOIF è sul punto inequivoca laddove valuta conosciuto il provvedimento con la sola pubblicazione; dunque, un provvedimento non recettizio. In realtà la difesa dei Cialona solleva altro problema: cioè, la necessità di conoscere le motivazioni della decisione assunta al fine di proporre una istanza di conciliazione consapevole. Il Collegio osserva, sul punto, che la norma NOIF usa il termine “decisione”, che si presume conosciuta con la sola pubblicazione. Dunque, dalla richiamata norma si evince che il problema non è posto dalla conoscenza del provvedimento, quanto piuttosto di ciò che deve essere conosciuto. Se, infatti, per decisione si intende l’intero provvedimento composto da motivazione e dispositivo, allora la doglianza ha un suo oggettivo fondamento. Se, diversamente, il dispositivo è di per sé sufficiente a integrare la decisione, la soluzione deve essere opposta. Ad avviso del Collegio, attesa anche la natura del procedimento dal quale la decisione origina, nonché tenuto conto delle modalità con la quale la medesima deve essere portata a conoscenza dei destinatari e lo scopo di tale modalità di comunicazione, finalizzata all’immediata impugnativa, non può a quel termine attribuirsi, nonostante la sua atecnicità ed equivocità, altro significato se non quello sinora apprezzato: ovverosia che la decisione si riassume, almeno sotto il profilo teleologico al quale la sua pubblicazione è indirizzata, esclusivamente al profilo del dispositivo. Sotto questo profilo, non è di secondo piano la circostanza che la squalifica comminata dalla CAF è stata applicata al detto calciatore fin dalla data di pubblicazione del dispositivo della CAF. Pertanto, il Collegio ritiene che la conoscenza della motivazione della decisione della CAF può rilevare solo ai fini della proposizione di ulteriori argomenti nel corso dei successivi procedimenti e non ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di conciliazione. Il raffronto tra la normativa ora richiamata e le circostanze di fatto sopra esposte, non può che condurre, allora, se non alla conclusione della tardività dell’istanza di conciliazione presentata dai Sigg.ri Cialona. 3. L’accertamento della improcedibilità della domanda rende superfluo l’esame di tutte le altre questioni sollevate dalle difese delle parti. 4. In considerazione dell’assenza di statuizioni di merito, nonché della obiettiva equivocità della norma che ha sollevato l’impugnativa, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico di ciascuna delle parti, nella misura del 50%, con vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara improcedibile la domanda di arbitrato proposta dal Sig. Francesco Cialona, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale del Sig. Ignazio Danilo Cialona, e da quest’ultimo in proprio; 2) compensa tra le parti le spese di difesa; 3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 31 luglio 2008, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale F.to Ciro Pellegrino Arbitro F.to Silvestro Russo Arbitro
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