CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 ottobre 2008 – Dott. Aniello Longobardi – Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 ottobre 2008 – Dott. Aniello Longobardi - Federazione Italiana Pallacanestro L’Arbitro Unico Avv. Enrico Ingrillì, nominato, congiuntamente dalle parti, ai sensi dell’art. 12.1, punto a), del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., nel procedimento di Arbitrato (prot. 0844 del 14.05.2008), promosso da: DOTT. ANIELLO LONGOBARDI, nato a Scafati (SA), il 15.04.1963, ivi residente in Via Diaz n. 44, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Enrico Cassì, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Ragusa, Via Archimede n. 18, - istante - contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.), con sede legale in Roma, Via Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente pro tempore, Prof. Fausto Maifredi, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, - resistente - **** Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, l’Arbitro Unico ha emesso il seguente LODO ARBITRALE FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P., giusta decisione n. 236 del 14.02.2008, poi confermata integralmente in sede di gravame dalla Commissione Giudicante Nazionale della F.I.P., con provvedimento n. 36 del 21.02.2008, irrogava nei confronti dell’istante la sanzione dell’inibizione da qualsivoglia attività federale e sociale per mesi cinque, a decorrere dal 21.03.2008. La sanzione veniva irrogata in quanto l’istante, al termine del secondo quarto della partita del Campionato Nazionale Serie A, Legea Scafati – Upim Bologna, disputatasi a Scafati il 13.02.2008, “nonostante fosse inibito fino al 20.03.2008 si recava all’interno del tunnel di protezione e giungeva davanti agli spogliatoi arbitrali tenendo un comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio, nei confronti degli arbitri e colpendo con calci e pugni la struttura del tunnel di protezione ed il locale attiguo agli spogliatoi arbitrali nonché spingeva con violenza il proprio dirigente addetto agli arbitri facendolo cadere e protestava platealmente verso le decisioni arbitrali ……….. con l’aggravante di cui all’art. 19, 5 lettera a) R.G. recidiva reiterata e specifica nonché del mancato rispetto del precedente provvedimento di inibizione in violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 39 R.G.”. Con istanza di arbitrato, depositata in data 14.05.2008, il Dott. Aniello Longobardi impugnava il provvedimento della Commissione Giudicante della F.I.P., rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa (….) in accoglimento dell’istanza arbitrale riconosca il fondamento delle eccezioni formali dedotte in narrativa sulla non giudicabilità dello stesso da parte dei giudicanti della F.I.P., e per l’effetto, annulli il provvedimento disciplinare impugnato; in via gradata (….), escludere o comunque ridurre in modo considerevole la prognosi di responsabilità dello stesso Longobardi e l’entità delle sanzioni irrogate dalla F.I.P., provvedendo di conseguenza ed in senso comunque fortemente riduttivo sulla disposta inibizione”. In particolare, l’istante lamentava: 1) preliminarmente, l’inammissibilità del procedimento e del relativo provvedimento disciplinare, in quanto all’epoca dei fatti, l’istante non faceva parte della F.I.P., per essersi dimesso da ogni carica all’interno della società Basket Scafati; 2) nel merito, l’ingiustificato cumulo di sanzioni, in quanto l’intera condotta rappresentava un ”unicum” e non un insieme di azioni separate, ognuna meritevole di applicazione di una pena distinta e separata. L’istante contestava, inoltre, la genericità del referto arbitrale, sottolineando che i presunti comportamenti antisportivi a lui imputati nulla riguardavano con lo svolgimento di attività federali, rappresentando – al contrario – episodi deprecabili di tifo antisportivo nei confronti degli arbitri. In data 23.05.2008, si costituiva in giudizio la F.I.P., chiedendo il rigetto dell’istanza di arbitrato del Dott. Aniello Longobardi, evidenziando, nel merito, che i comportamenti tenuti erano idonei a giustificare una netta violazione di una serie di numerose e diverse disposizioni federali. Veniva, quindi, designato l’Arbitro Unico, nella persona dell’Avv. Enrico Ingrillì, e in data 19.09.2008 si teneva la prima udienza, all’esito della quale – preso atto dell’impossibilità di definizione in via bonaria della controversia – l’Arbitro concedeva termine alle parti per il deposito di memorie per precisazioni e conclusioni e successivo termine per repliche. Durante l’udienza del 19.09.2008, l’Arbitro sentiva la Sig.ra Giovanna De Santis, in qualità di teste relativamente all’episodio che la vedeva coinvolta, durante la gara del campionato di Serie A Legea Scafati – Upim Bologna, ritenendo la testimonianza utile al fine di meglio chiarire la posizione dell’istante. La teste confermava di non aver subito alcuna aggressione da parte del ricorrente, confermando integralmente il contenuto della propria dichiarazione pro veritate ed allegata agli atti. **** MOTIVI Preliminarmente, l’Arbitro esamina le eccezioni formali proposte dal ricorrente, in particolare, l’inammissibilità del procedimento disciplinare, in quanto l’istante – all’epoca dei fatti – non avrebbe fatto parte della F.I.P., per essersi dimesso da ogni carica sociale e dirigenziale della società sportiva Basket Scafati S.r.l., in data 10.01.2008. Sulla questione, l’Arbitro rileva che la ragione che giustificava le dimissioni del Dott. Aniello Longobardi dalla carica di Presidente della società Basket Scafati era insita nel precedente provvedimento disciplinare di inibizione, da scontarsi sino al 20.03.2008, irrogata nei suoi confronti. In casi analoghi, infatti, l’art. 122 del R.O. F.I.P., impone alla società, affinché la stessa non risulti sprovvista di un organo rappresentativo, la devoluzione dei poter al dirigente responsabile. Pertanto, l’istante – in quanto sospeso a seguito di un provvedimento disciplinare - era semplicemente stato sostituito con un altro soggetto. Da questo punto di vista, l’Arbitro osserva che la sospensione della carica è ben diversa dalla perdita della qualifica di tesserato e comunque non equivale minimamente alla fuoriuscita dall’ordinamento sportivo, a tal fine, richiamando integralmente il contenuto della decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 21.02.2008, per cui “l’impossibilità per il tesserato di rappresentare a livello sociale e federale la propria società di appartenenza, per il periodo in cui risulta inibito, per provvedimento disciplinare irrogato dalla giustizia sportiva, e l’individuazione temporanea di un nuovo rappresentante legale della società, cui devolvere i poteri del precedente, qualora la sanzione irrogata superi la durata di 90 giorni, assolvono a due fondamentali e distinte esigenze, che nulla hanno a che fare con la cessazione del tesseramento (…)”. Risulta, pertanto, destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del procedimento disciplinare endofederale, prospettata dall’istante. **** NEL MERITO Pur confermando i rilievi e le contestazioni contenute nel referto arbitrale e dovendo dichiarare l’antisportività della condotta, l’Arbitro ritiene di dover accogliere parzialmente l’istanza del Dott. Aniello Longobardi, così rideterminando la sanzione, in applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, dunque applicando la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, in sostituzione del cumulo materiale che prevede la sommatoria di ciascuna sanzione, utilizzato nei gradi di giustizia endofederali. E’, a parere dell’organo giudicante, evidente che nel caso di specie, l’istante abbia commessi più violazioni di norme, nell’ambito della medesima condotta, dunque, doveva determinarsi la sanzione utilizzando il sistema del cumulo giuridico. E’ ravvisabile nella condotta antisportiva dell’istante i requisiti della continuità, ovvero plurime azioni che determinano più violazioni di norme, collegate tutte dall’unicità dello scopo. Unicità dello scopo che si concretizza nell’attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario (così Cassazione Penale del 16.07.1981, in Repertorio Foro Italiano, 1982, 2445 e Cassazione Penale del 22.01.1980, in Rivista Penale, 1980, 891), ne deriva che le diverse azioni illecite devono porsi in un rapporto funzionale rispetto al conseguimento del fine. Le superiori considerazioni sull’unicità del fine impongono di applicare la pena prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (c.d. “cumulo giuridico”), anziché procedersi all’applicazione della sommatoria di ciascuna sanzione per ogni violazione (c.d. “cumulo materiale”). Questo principio giuridico è certamente applicabile al caso di specie, stante la disposizione dell’art. 30 dei Principi Fondamentali per gli Statuti e Regolamenti Federali del C.O.N.I., il quale impone alle federazioni sportive nazionali di adeguare i propri statuti ai principi del diritto processuale penale. **** Per quanto riguarda la rideterminazione della sanzione, l’organo giudicante esclude la violazione dell’art. 31, n. 2 R.G., in quanto nel corso del procedimento arbitrale è stata raggiunta la prova dell’inesistenza della presunta aggressione nei confronti della Sig.ra Giovanna De Santis, general manager e dirigente addetto agli arbitri della società Basket Scafati, stante il contenuto della dichiarazione pro veritate, sottoscritta dalla medesima ed il contenuto della dichiarazione testimoniale resa all’udienza del 19.09.2008. In merito alle conclusioni della resistente F.I.P., secondo cui la dichiarazione della Sig.ra De Santis sarebbe tardiva e prodotta solamente allo scopo di rendere meno gravosa la posizione del Dott. Longobardi, l’organo giudicante osserva che, già in data 14.02.2008, cioè immediatamente dopo lo svolgimento della gara, la società Basket Scafati diramava un comunicato stampa nel quale si riportava una dichiarazione della Sig.ra De Santis in cui negava di aver subito alcuna aggressione da parte dell’istante. Anche il referto arbitrale, sulla questione della presunta aggressione alla Sig.ra De Santis è poco chiaro e, nel corso del presente giudizio, l’Arbitro ha accertato che l’istante ha fornito la prova contraria, idonea a dimostrare l’infondatezza di questo specifico addebito. **** Per il resto, l’Arbitro ritiene di confermare tutti i rilievi e le contestazioni imputate al ricorrente, ed in particolare la recidiva di cui all’art. 22 del R.G., provvedendo, in ogni caso, alla rideterminazione della sanzione applicando il cumulo giuridico, anziché il cumulo materiale, come fatto nei gradi di giudizio endofederali. Di conseguenza, l’Arbitro provvede a rideterminare la sanzione base da irrogarsi nei confronti dell’istante, in giorni 14, escludendo l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 19 del R.G., e il precedente provvedimento di inibizione, è valutato dall’Arbitro ai fini della recidiva specifica, così applicando una sanzione di ulteriori giorni 7. Alla sanzione così determinata viene applicato il cumulo giuridico, in forza del quale la sanzione più grave viene aumentata sino al triplo e così ricalcolata in giorni 60. L’Arbitro ritiene, di conseguenza, di dover rideterminare la sanzione dell’inibizione, in giorni sessanta a decorrere dal 21.03.2008, in quanto la gravità del fatto commesso è stata giudicata nei gradi di giustizia endofederali, in maniera rigorosa ed applicando un cumulo materiale di sanzioni, anziché il cumulo giuridico e, soprattutto, senza considerare il primo parametro che deve sempre consistere nel giudizio di gravità del fatto commesso. L’organo giudicante richiama la giurisprudenza della Camera adita (cfr. il lodo depositato il 31.03.2005, F.C. Modena S.p.A. – F.I.G.C. e il lodo depositato il 18.06.2008, Basket Draghi S.r.l. – F.I.P.), per cui “(…) Ciò non sta a significare che l’organo giudicante perda ogni potere di determinazione della pena, (…….), ma è indubbio che il primo parametro che dovrà essere considerato è certamente quello della gravità del fatto commesso dal tesserato”.Quanto al regolamento delle spese che ineriscono il presente giudizio, l’organo giudicante, stante la soccombenza ripartita, esclude che sussista in capo ad alcuna di esse il diritto di ripetere anche soltanto in parte le spese per assistenza difensiva o per diritti dell’Arbitro e della Camera, spese che dunque devono intendersi interamente compensate tra le parti. **** P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: In parziale riforma della decisione della Commissione Giudicante della F.I.P., n. 54, C.U. n. 568, in data 21.02.2008, dispone la riduzione della sanzione dell’inibizione a svolgere attività federale e sociale, nei confronti del Dott. Aniello Longobardi, in giorni sessanta a decorrere dal 21.03.2008; Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; Dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti e spese di arbitrato, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Roma, 6 ottobre 2008 F.to Enrico Ingrillì
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