CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 12/10/2001 TRA Milan A.C. De Jesus Silva Nelson (Dida) E F.I.G.C.

Verbale dell’incontro di venerdì 12 ottobre 2001 Luogo: CONI – Palazzo H – Foro Italico, ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Luigi Fumagalli SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino ____________________________________________________________ PARTE ATTRICE: Milan A.C. prot.n.35 del 12.09.01 De Jesus Silva Nelson (Dida) prot.n.36 del 12.09.01 PARTE CONVENUTA: F.I.G.C. ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Milan A.C. F.I.G.C. Dida --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: Milan A.C. Dida Avv. L. Cantamessa F.I.G.C. Avv. C. PersichelliAvv. G. Gentile La F.I.G.C., ribadita preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi della Giustizia Federale, considerati: a) le determinazioni assunte dalla FIFA, successivamente a dette pronunce, in ordine alla possibilità per i calciatori inibiti di rendere le proprie prestazioni all’estero; b) la disponibilità del calciatore De Jesus Silva Nelson (Dida) a collaborare in attività di propaganda dei valori sportivi e del gioco del calcio, nonché ad iniziative che favoriscano la prevenzione di episodi di violenza e razzismo in occasione di manifestazioni sportive; si dichiara disponibile a conciliare le sanzioni irrogate nei confronti del predetto e del Milan AC s.p.a. Gli istanti prendono atto delle considerazioni sopra rassegnate dalla F.I.G.C. e per l’effetto le parti tutte dichiarano di conciliarsi, come formalmente si conciliano, alle seguenti condizioni: 1) la squalifica del calciatore De Jesus Silva Nelson (Dida) viene ridotta al 31.10.2001; 2) l’ammenda a carico della Milan AC s.p.a. viene ridotta a £.700.000.000; 3) il calciatore De Jesus Silva Nelson (Dida) si impegna ad effettuare le prestazioni promozionali risultanti a suo carico dal prospetto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale; 4) le parti istanti rinunciano ad ogni pretesa, a qualsiasi ragione e titolo rivendicabile, nei confronti della F.I.G.C., suoi organi e componenti. Le parti si obbligano a dare esecuzione all’accordo a partire dal 12 ottobre 2001. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. LA PARTE ATTRICE Milan A.C. Dida LA PARTE CONVENUTA F.I.G.C. IL CONCILIATORE Prof. Avv. Luigi Fumagalli Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 12 ottobre 2001, al numero 3.Conc. 189. Roma, 12 ottobre 2001 IL SEGRETARIO dott. Marco Arpino
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