CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 12/10/2001 TRA Vicenza Sagramola Capucho Neves Jedais (Jeda) E F.I.G.C.

Verbale dell’incontro di venerdì 12 ottobre 2001 Luogo: CONI – Palazzo H – Foro Italico, ROMA CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrillì SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ATTRICE: Vicenza prot.n.50 del 14.09.01 Sagramola prot.n.51 del 14.09.01 Capucho Neves Jedais (Jeda) prot.n.52 del 14.09.01 PARTE CONVENUTA: F.I.G.C. CONVOCATI: Vicenza F.I.G.C. Sagramola Jeda PRESENTI: Vicenza Prof. Avv. F. Coppi Sagramola Avv. Fabris Jeda Avv. G. Buongiorno F.I.G.C. Avv. C. PersichelliAvv. G. Gentile La F.I.G.C., ribadita preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi della Giustizia Federale, considerati: a) le determinazioni assunte dalla FIFA, successivamente a dette pronunce, in ordine alla possibilità per i calciatori inibiti di rendere le proprie prestazioni all’estero; b) la disponibilità del calciatore Capucho Neves Jedais (Jeda) a collaborare in attività di propaganda dei valori sportivi e del gioco del calcio, nonché ad iniziative che favoriscano la prevenzione di episodi di violenza e razzismo in occasione di manifestazioni sportive; c) l’espunsione, con riferimento alla posizione del tesserato Rinaldo Sagramola, dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 8.5, già 4.5) della sanzione minima della inibizione non inferiore ad un anno in caso di violazione delle disposizioni previste dalla norma stessa; si dichiara disponibile a conciliare le sanzioni irrogate nei confronti dei predetti e del Vicenza Calcio s.p.a. Gli istanti prendono atto delle considerazioni sopra rassegnate dalla F.I.G.C. e per l’effetto le parti tutte dichiarano di conciliarsi, come formalmente si conciliano, alle seguenti condizioni: 1) la squalifica del calciatore Jeda viene ridotta al 31.10.2001; 2) l’inibizione al tesserato Rinaldo Sagramola viene ridotta al 12.10.2001; 3) l’ammenda a carico del Vicenza Calcio s.p.a viene ridotta a £.700.000.000; 4) il calciatore Jeda si impegna ad effettuare le prestazioni promozionali risultanti dal prospetto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale; 5) le parti istanti rinunciano ad ogni pretesa, a qualsiasi ragione e titolo rivendicabile, nei confronti della F.I.G.C., suoi organi e componenti. Le parti si obbligano a dare esecuzione all’accordo a partire dal 12 ottobre 2001. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. LA PARTE ATTRICE Vicenza Sagramola Jeda LA PARTE CONVENUTA F.I.G.C. IL CONCILIATORE Avv. Enrico Ingrillì Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 12 ottobre 2001, al numero 3.Conc.191. Roma, 12 ottobre 2001 IL SEGRETARIO dott. Marco Arpino
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