CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 07 maggio 2009 –  Sig. Tiziano PIERI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Calmieri (Presidente)

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 07 maggio 2009 –  Sig. Tiziano PIERI contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Calmieri (Presidente)

Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro)

Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro)

in data 7 maggio 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente LODO PARZIALE nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0173 del 27.02.2009) riassunto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e promosso da: Sig. Tiziano PIERI, con l’Avv. Susy Raggianti parte istante contro Federazione italiana Giuoco Calcio – FIGC, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno parte intimata Ritenuto in fatto che il Sig. Tiziano Pieri già arbitro effettivo della CAN A/B di calcio, dichiara d’esser stato deferito dal Procuratore federale della FIGC, in data 23 aprile 2008, innanzi alla Commissione disciplinare nazionale di tal Federazione, per violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza ex art. 1, c. 1 del Codice di giustizia sportiva; Rilevato che il Sig. Pieri rende nota l’emanazione, da parte dell’adita Commissione, della decisione pubblicata nel C.U. n. 13/CDN del 6 agosto 2008, con cui egli è stato condannato ad un anno e sei mesi d’inibizione, in esito al procedimento disciplinare così iniziato ed essendo stato reputato colpevole degli illeciti ascrittigli; Rilevato altresì che il Sig. Pieri fa presente d’aver proposto gravame, in data 13 agosto 2008, avverso la predetta decisione innanzi al Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008, ha confermato la sanzione irrogatagli dall’organo di giustizia di prime cure; Rilevato inoltre che il Sig. Pieri, con ricorso prot. n. 0173 del 27 febbraio 2009, ha adito la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Camera”), sedente presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “CONI”), sottoscrivendo personalmente il ricorso stesso e chiedendo l’annullamento delle decisioni endofederali e della sanzione de qua, a causa dell'infruttuoso esperimento, in data 27 gennaio 2009 (conciliatore Avv. Carlo Guglielmo Izzo), del tentativo obbligatorio di conciliazione, Rilevato, ancora, che, nelle more del giudizio arbitrale, la predetta Camera è stata soppressa, avendo il CONI apportato modifiche al proprio Statuto e, per l'effetto, istituito, tra l’altro, il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “TNAS”); Rilevato, allora, che il Sig. Pieri, stavolta assistito dal suo patrono Avv. Susy Ragghianti, è stato convocato dal Collegio, in una con la controparte, all’udienza del 7 maggio 2009 per la discussione preliminare del suo ricorso in questa sede, ove l’intimata FIGC ha eccepito anzitutto l’inammissibilità dello stesso per mancata tempestiva riproposizione della causa innanzi al TNAS, a’sensi dell’art. 33, c. 3 del relativo Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”); Considerato, in diritto, che non è meritevole d’accoglimento l’eccepita nullità della memoria di comparsa e risposta introduttiva della FIGC, in quanto: A) – in disparte l’ormai irrilevanza di questioni processuali inerenti alla procedura della soppressa Camera, il termine ex art. 12, c. 1 del Codice, ai fini della proposizione delle difese della parte intimante, è sollecitatorio e non è sanzionato da alcuna espressa decadenza; B) – la procura ex art. 9, c. 2 del Codice non è la procura alle liti od una procura speciale di cui all’art. 83, commi I e II, c.p.c., come ben evincesi dal successivo art. 816–bis, II c. in tema di arbitrato, onde essa è regolata solo dall’art. 1392 c.c., senz’uopo d’altra formalità che la forma espressamente prevista (scritta) per l’atto procedimentale da compiere; C) – in ogni caso, siffatta memoria non è intempestiva, in quanto essa è stata inoltrata al TNAS ed al ricorrente il 24 marzo 2009, ossia nei venti giorni che il citato art. 12, c. 1 impone al riguardo e che decorrono dall’istanza d’arbitrato e dal ricevimento del relativo fascicolo, avvenuta il precedente giorno 4; D) – a tutto concedere, il Presidente della FIGC ha rilasciato una procura forse di non perfetta solennità ai suoi difensori, ma chiarissimi ne sono la qualità del potere speso, la sua titolarità in capo a lui (notorio essendo il Dott. Giancarlo Abete il Presidente pro tempore di tal Federazione) e l’intento d’esser rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno in questa causa innanzi al Collegio; Considerato, sull’eccezione sollevata dall’intimata FIGC, che, in effetti, essendo stata soppressa la previgente Camera (22 gennaio 2009) prima addirittura dell’udienza di conciliazione (però già fissata) e, a maggior ragione, della proposizione dell'istanza d’arbitrato in data 27 febbraio 2009, non era stata completata, a quella data, la nomina dell’organo arbitrale in quella sede, onde rimane applicabile nella specie appunto l’art. 33, c. 3 del Codice, in virtù del quale «… le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa…»; Considerato, invero, che, nella specie, non è invocabile la perpetuatio jurisdictionis della Camera stessa a’sensi del precedente c. 2 - a causa proprio dell’incompletezza, alla data in parola, della relativa procedura -, né si può sostenere, come invece fa il ricorrente per superare l’eccezione in esame, l’unicità della procedura di conciliazione e d’arbitrato davanti alla soppressa Camera, unicità che, al più, è la cifra del nuovo sistema introdotto con l’art. 12-ter dello Statuto del CONI e con l’istituzione di questo TNAS e non certo del precedente ordinamento; Considerato inoltre che, in atti, si rinviene solo siffatta istanza d’arbitrato e non anche un atto di forma solenne identica a quella che l’art. 9 del relativo Codice indica per l’atto introduttivo del giudizio innanzi a questo TNAS ed al quale, con ogni evidenza, fa riferimento il ripetuto art. 33, c. 3; Considerato, tuttavia, che l’eccezione d’inammissibilità, proposta dall’intimata FIGC, non ha pregio e va disattesa, anzitutto perché, in disparte l’assenza, nell’istanza attorea del 27 febbraio 2009, d’una nuova domanda di conciliazione, quest’ultima s’appalesa manifestamente inutile - per la duplice ragione dell’infruttuoso precedente esperimento e del parimenti non riuscito tentativo comunque effettuato in base all’art. 20 del Codice dal Collegio all’udienza del 7 maggio 2009 -, mentre l’istanza de qua presenta, ad una sua serena lettura, tutti gli elementi obbligatoriamente stabiliti dal precedente art. 9 per

l’introduzione dell'arbitrato in questa sede anche in ordine alla completezza del contraddittorio; Considerato, di conseguenza, che la non corretta intestazione recata da detta istanza, laddove indica un organo ormai soppresso, non implica di per sé alcuna decadenza in capo al ricorrente, ove non si verifichino quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte e di deposito dell’istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice; Considerato, altresì, che neppure si può reputare decaduta la domanda arbitrale attorea per mancato rispetto di termini per la proposizione dell’istanza, in quanto l’art. 33, c. 3 si limita ad un generico richiamo alle modalità d’introduzione dell’arbitrato e non stabilisce né un termine di riassunzione obbligatoria ad hoc, né tampoco alcun’altra ed espressa sanzione decadenziale correlata all’art. 10, c. 4 del Codice, avendo già a suo tempo il ricorrente evitato l’effetto di consolidazione delle decisioni endofederali, mercè la tempestiva adizione della Camera allora competente; Considerato, ancora, che siffatta decadenza non può esser imputata all’istanza de qua perché proposta personalmente dal Sig. Pieri, giacché, nel frattempo e con il primo atto utile della procedura innanzi al Collegio, ha conferito procura al suo difensore ex art. 9, c. 2 del Codice, nella persona dell’Avv. Susy Ragghianti, del Foro di Lucca; Considerato pure che, a tutto concedere, non può non esser riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile in relazione ad un mutamento di competenza e di contestuale nuovo e diverso rito rispetto al precedente sistema, conseguente alla soppressione della Camera ed alla sua sostituzione con il presente TNAS, poiché non constano  comunicazioni nei confronti del medesimo Sig. Pieri, non esperto di diritto e che stava in giudizio personalmente secondo la facoltà che l’informalità del previgente sistema gli accordava, in ordine alla mancanza di perpetuatio jurisdictionis discendente da siffatta sostituzione, oltre che dalle vicende descritte in tal caso nel ripetuto art. 33, c. 3; Considerato, per altro verso, che occorre tener conto, al fine della riconoscibilità di detto errore in capo al ricorrente medesimo, delle peculiari circostanze, di tempo e di fatto, in cui tal sostituzione s’è verificata, proprio quando, cioè, la procedura conciliativa previgente era già iniziata, v’erano vari indizi del mantenimento ultra vires di questa (p.es., il riferimento alla Camera nel sito internet del CONI) e non v’è serio principio di prova che il medesimo ricorrente abbia avuto piena contezza della scansione cronologica e processuale della successione del TNAS alla Camera ed abbia, al contrario, inteso profittare di tal evento per un'indebita rimessione in termini; Considerato che l'istituto dell'errore scusabile, il quale trova applicazione generale pure nei giudizi arbitrali maxime quando siano coinvolte posizioni soggettive da tutelare a termine di decadenza e nella forma dell’impugnazione, ben può esser invocato, a presidio dell'effettività di detta tutela, anche nei casi in cui ricorrano situazioni d’obiettiva incertezza connesse alla novità rappresentata da significative e complesse innovazione del quadro normativo di riferimento (arg. ex Cons. St., IV, 28 novembre 2008 n. 5860; id., V, 10 marzo 2009 n. 1381), secondo un prudente giudizio per cui siffatta complessità ev’esser intesa anche con riferimento, tra l’altro, all’irrigidimento del sistema di tutela sopravveniente ed all’oggettiva capacità attorea di comprenderne le implicazioni; Considerato, in tal caso, che il Collegio non può disattendere nel presente giudizio, soprattutto dopo la recente abolizione dell’art. 184-bis ad opera dell’art. 46 della l. 18 giugno 2009 n. 69, il principio ricavabile dall’art. 36 del RD 24 giugno 1924 n. 1054 (t.u. Cons. St.), non revocato in dubbio dal Codice e per il quale l'errore scusabile può esser riconosciuto dal Giudice anche indipendentemente da una domanda della parte quando si versi in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva (novità, ambiguità delle questioni e delle interpretazioni seguite dalla giurisprudenza e contrasti della stessa, ecc.), oltre che quando l’evento determinante l'inutile decorso del termine resti nella sfera di valutazione, secondo normale diligenza, della parte medesima; Considerato, quindi, che il rigetto dell’eccezione in esame implica la prosecuzione del giudizio, nel merito, avanti al Collegio, il quale, a’sensi dell’art. 21, c. 1 del Codice, fissa al giorno 17 settembre 2009, alle ore 18, presso la Sala dei Presidenti del CONI, Foro Italico, Palazzo H, in Roma l’udienza di discussione del ricorso in epigrafe P.Q.M. Il Collegio arbitrale, pronunciando solo sull’eccezione d’inammissibilità dell’istanza di arbitrato del Sig. Tiziano Pieri, la respinge. Il Collegio arbitrale, interlocutoriamente pronunciando e riservata al definitivo ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese e nel contraddittorio delle parti, fissa al giorno 17 settembre 2009 , alle ore 18, presso la Sala dei Presidenti del CONI, Foro Italico, Palazzo H, in Roma, l’udienza di discussione dell’istanza medesima, ai sensi dell’art. 21, c. 1 del Codice. F.to Gabriella Calmieri F.to Massimo Zaccheo F.to Silvestro Maria Russo

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