CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 – Società Ginnastica Amsicora – Hockey Club Bra – Hockey Femminile Libertas San Saba – Lazio Hockey 59 contro Federazione Italiana Hockey

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 giugno 2009 – Società Ginnastica Amsicora - Hockey Club Bra - Hockey Femminile Libertas San Saba - Lazio Hockey 59 contro Federazione Italiana Hockey LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO AVV. MARIO ANTONIO SCINO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 0112 del 12 febbraio 2009 promosso da: Società Ginnastica Amsicora, con sede in Cagliari (CA), Via Salinieri n. 1, cod. fisc. e P. Iva 80001830928, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Ruggero Ruggeri; Hockey Club Bra, con sede in Bra (CN), Via V. Emanuele, n. 234, cod. fisc. e P. Iva 02662200043, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Palmieri; Hockey Femminile Libertas San Saba, con sede in Roma (RM), Via del Tintoretto, n. 290, cod. fisc. e P. Iva 04325121004, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Fabrizi; Lazio Hockey 59, con sede in Roma (Rm), Via al Quarto Miglio, n. 25, cod. fisc. e P. Iva 04602431001, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Rossi, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Fabio Pennisi, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 259 (tel. 06.3201533 – fax 06.3202455 / e.mail fpennisi@pennisi.it) istanti CONTRO Federazione Italiana Hockey, con sede in Roma (RM), Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente Federale prof. Luca Di Mauro, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Valori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con circolare n. 8 del 3 ottobre 2008 il Presidente della FIH convocava la XXIII Assemblea Nazionale Straordinaria e la XXV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione per il Quadriennio Olimpico 2009-2012, per le date del 22 e 23 novembre 2008, con allegato Elenco ufficiale dei Sodalizi affiliati aventi e non aventi diritto al voto. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2008, le Società istanti ricorrevano, insieme con altre sei società, alla Commissione Unica d’Appello della FIH (in seguito indicata anche come “CUA”) lamentando alcune anomalie e chiedendo «che sia ricontrollata la tabella voti sulla base delle classifiche dei Campionati Nazionali; che sia considerata attività promozionale il campionato italiano U14, maschile e femminile, 2007/2008 in quanto realizzato tramite squadre di 7 giocatori non compreso “nell’attività giovanile a 11” di cui all’art. 21 lettera d) con conseguente riduzione dei voti assegnati; che sia data una interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi, relativamente alle lettere D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base delle classifiche nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di società chiedono la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del numero dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla Segreteria federale e firmato dal presidente Federale a norma degli art. 17 e 21 dello Statuto e rideterminare la tabella dei voti assembleari e dare garanzia di corretta determinazione dei voti assegnati a tutti i sodalizi affiliati FIH» La Commissione Unica d’Appello, formata dagli avv.ti Vitale (componente effettivo), Veroni (componente effettivo) e Di Nicco (componete supplente), veniva convocata per il giorno 17 novembre 2008 e, dopo una prima riunione, per il giorno 19 novembre 2008. Prima della seconda riunione, la FIH, in persona del Segretario Generale, comunicava al componente supplente avv. Di Nicco, la sua sostituzione con un componente effettivo assente nella prima riunione, l’avv. Aglianò. Preso atto di tale cambiamento del Collegio, le istanti presentavano formale diffida alla Commissione Unica d’Appello, invitando a non modificare la composizione del Collegio inizialmente nominato. In data 19 novembre 2008, veniva trasmessa alle Società istanti la decisione della CUA, che dichiarava il ricorso inammissibile. Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie si svolgevano nei giorni 22 e 23 novembre sulla base delle liste originariamente allegate alla circolare di convocazione. Avverso la decisione della CUA, le Società istanti proponevano istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; in data 12 gennaio 2009 veniva fissato l’incontro di conciliazione, al quale erano presenti le Società ricorrenti, in persona del avv. Santi Dario Tomaselli, mentre nessuno compariva per la Federazione Italiana Hockey, coma da preventiva comunicazione del 9 gennaio 2009. In quella sede, il Conciliatore Avv. Dario Buzzelli, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 12 febbraio 2009 Prot. n. 0119, le Società istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Massimo Coccia veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; l’Avv. Mario Antonio Scino quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che, in data 9 marzo 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro), Avv. Mario Antonio Scino (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 1 aprile 2009 presso la sede dell’arbitrato. In quest’occasione veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Le Società istanti formulavano le seguenti conclusioni: «si chiede 1) l’integrale annullamento della decisione assunta dalla Commissione Unica di Appello della Federazione Italiana Hockey di cui al verbale del 19.11.2008 con il seguente accoglimento delle istanze ivi formulate: “sia verificata la validità di convocazione della parte straordinaria dell’Assemblea del 22/23 novembre 2008, non essendo stata inviata la copia integrale delle modifiche statuarie da approvare; che sia ricontrollata la tabella voti sulla base delle classifiche dei Campionati Nazionali; che venga data pubblicazione di tutte le classifiche finali delle attività regionali; che sia considerata attività promozionale il campionato italiano U14, maschile e femminile, 2007/2008 in quanto realizzate tramite squadre di 7 giocatori, non compreso “nell’attività giovanile a 11” di cui all’art. 21 lettera d) con conseguente riduzione dei voti assegnati; che sia modificato l’elenco atleti e tecnici tesserati in attività; che sia data una precisa informazione alle società affiliate sulla tabella voti definitiva, ai fini di una corretta partecipazione all’Assemblea elettiva 2009/2012; che sia data una interpretazione all’assegnazione dei voti plurimi, relativamente alle lettere D) e E) dell’art. 21 dello Statuto FIH, sulla base della classifiche nazionali. In conclusione i sottoscritti Presidenti di società chiedono la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del numero dei voti presenti sull’elenco ufficiale dei votanti predisposto dalla Segreteria federale e firmato dal presidente Federale a norma degli art. 17 e 21 dello Statuto e rideterminare la tabella dei voti assembleari e dare garanzia di corretta determinazione dei voti assegnati a tutti i sodalizi affiliati FIH; 2) il conseguente annullamento dei risultati elettorali scaturiti dalla XXV Assemblea Elettiva della FIH, in quanto viziati in via derivata dalle illegittimità affliggenti la suddetta decisione della CUA; 3) con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di procedimento». Con atto depositato in data 3 marzo 2009 Prot. n. 0329 la Federazione Italiana Hockey si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità della istanza per le ragioni esposte nella presente memoria ed in ogni caso rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Con ogni più ampia salvezza e riserva di eccepire, modificare, integrare dedurre produrre e articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze, onorari oltre al rimborso delle spese generali al 12,5% all’IVA e al CAP, e con refusione di tutte le spese, diritti amministrativi competenze ed onorari del Collegio Arbitrale versati e versandi dalla FIH per la procedura». Dopo la prima udienza, svoltasi in data 1° aprile 2009, e dopo lo scambio di memorie autorizzate, si svolgeva in data 8 giugno 2009 l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI 1. La Società istanti ricorrono affinché venga annullata la decisione della Commissione Unica di Appello della FIH. In particolare deducono quanto segue. I. In primo luogo, le istanti denunciano irregolarità poste in essere dagli organi segretariali della Federazione Italiana Hockey con la sostituzione di uno dei componenti del Collegio della CUA. La difesa delle Società osserva che tale arbitrario comportamento ha irrimediabilmente viziato il procedimento valutativo/decisorio dell’organo giudicante e, quindi, la decisione stessa. Le istanti deducono che, a mente degli artt. 38 dello Statuto FIH e 39 del Regolamento Organico FIH, la CUA è «regolarmente costituita con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti». Conseguentemente, osserva la difesa delle Società, «una volta costituitosi il Collegio con le suddette forme (presenza alla riunione di tre componenti ratificanti), lo stesso deve pervenire alla decisione senza possibilità che la compagine soggettiva venga modificata. La perfetta analogia con quanto disposto dall’art. 276, comma 1, c.p.c., norma imperativa ed immanente anche per l’ordinamento sportivo, secondo cui la decisione della causa è adottata dai “giudici che hanno assistito alla discussione” (c.d. principio dell’immutabilità del giudice) è di tutta ed assoluta evidenza». Pertanto, concludono le Società istanti, tale vicenda «travalica l’ambito sportivo e si pone davvero al di fuori della legalità». II. Le società istanti osservano altresì che la motivazione della decisione della Commissione Unica di Appello è manifestamente erronea da un punto di vista sostanziale, contestando il passaggio in cui si afferma che il petitum sia «[…] del tutto generico e inconcludente […]». Le istanti deducono, al contrario, che il proprio ricorso ha «indicato specificatamente quali “casi” fossero affetti da vizi, addirittura indicandoli con denominazione sociale e numero». III. La difesa delle Società istanti contesta, comunque, la decisione assunta dalla Commissione Unica di Appello nel considerare agonistiche, ai fini dell’attribuzione dei voti plurimi, la categoria dell’“Hockey a 7” e l’“Under 14”. Le ricorrenti osservano che «lo statuto della FIH è molto chiaro nel prevedere il voto plurimo solo a chi competa a livello nazionale», così come statuito dalla disposizione contenuta nell’art. 3 b) dei Principi Coni. IV. Da ultimo, nella memoria 20 aprile 2009 le Società istanti, in via preliminare, deducono la nullità della costituzione della FIH a’ sensi dell’art. 12 del Codice TNAS in ragione della mancata sottoscrizione della memoria da parte della Federazione. Osservano le Società istanti, pertanto, che «[…] la rilevata carenza non solo investe l’esercizio della attività di difesa strictu sensu espletata sin qui, ma anche la nomina di arbitro cui, dato il tenore dell’art. 6 del Codice TNAS […], deve intendersi estensibile per analogia quanto sin qui riferito in merito all’attività di difesa scritta, ossia la necessaria attestazione della condivisione da parte del singolo soggetto federato […]». 2. La Federazione Italiana Hockey, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché infondate in fatto e in diritto. I. In primo luogo, la FIH osserva come «la controversia che ci occupa non è oggettivamente arbitrabile dinanzi all’Organo adito che, espressamente, è chiamato a risolvere controversie di carattere sportivo aventi ad oggetto diritti disponibili. Nel caso di specie la controversia non ha carattere sportivo, poiché non attiene l’organizzazione della attività sportiva della federazione né fatti generati da attività sportiva posta in essere da affiliati o tesserati né provvedimenti degli Organi Federali aventi ad oggetto la regolamentazione della attività sportiva, ancorché latamente intesa, ma ha ad oggetto nella sua richiesta finale di annullamento della tornata elettiva federale […]». La difesa della FIH deduce l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso dal momento che «non sono stati indicati i motivi di censura che dovrebbero condurre alla declaratoria di nullità degli atti assembleari, ossia al risultato elettorale. Le società odierne ricorrenti non hanno autonomamente impugnato la delibera Assembleare presumibilmente viziata in quanto assunta sulla base di liste elettorali erroneamente predisposte, ma hanno impugnato tale provvedimento quale atto consequenziale al provvedimento della CUA». Inoltre, la difesa della FIH contesta la modalità con cui è stata formulata la domanda nel ricorso, dal momento che «le ricorrenti chiedono all’intestato organo una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, non formulando specifiche contestazioni sulla applicazione della normativa federale, ma articolando domande finalizzate all’ottenimento di pronunce interpretative di alcune norme statuarie». II. In secondo luogo, la difesa della resistente osserva che nessun vizio può essere riscontrato nella formazione del Collegio della Commissione Unica di Appello. A tal proposito, la FIH svolge le seguenti due considerazioni: «la prima va ravvisata nel principio ormai codificato, ed espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di settore […], della fungibilità di ogni membro effettivo di una commissione con qualsiasi membro supplente; e la seconda secondo cui il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, sicché unicamente la successiva diversa composizione dell’organo decidente (e non pure quella limitata alle sole precedenti udienze di trattazione) può dar luogo alla nullità della sentenza […]». Pertanto, conclude la difesa della FIH, «alcuna nullità sotto il profilo della composizione del collegio giudicante può essere rilevata». Inoltre, la difesa della resistente osserva che la domanda contenuta nel ricorso presentato dalle Società istanti «è assolutamente generica». La Federazione Italiana Hockey, infatti, «ravvisa un petitum del tutto generico posto che non viene fornita alcuna prova o allegazione o argomentazione a suffragio della pretesa errata attribuzione di voti per ogni singola regione». III. Da ultimo la FIH, in merito alle pretese violazioni delle norme statuarie, contesta quanto dedotto dalle ricorrenti in quanto «non si può accettare di qualificare violazione una non condivisa interpretazione di norme federali». L’art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Gare e Campionati, distingue le attività agonistiche in ufficiali e non ufficiali; le prime, attività federali, annoverano gare programmate dal Consiglio Federale della FIH. Pertanto, conclude la Federazione, si ritiene che «il Campionato Under 14 debba qualificarsi quale attività agonistica, trattandosi di attività programmata ed indetta dal Consiglio Federale». Per quanto concerne i campionati di Hockey a 7, la resistente sottolinea che il secondo comma dell’art. 1 del sopracitato Regolamento prevede che «per particolati manifestazioni possono essere consentite deroghe ai Regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure e tracciature dei campi di gioco»; conseguentemente, la FIH rileva che «tali campionati, proprio in ragione della loro composizione numerica, durata degli incontri e misure del campo, possono essere inquadrati nell’ambito di manifestazioni che derogano ai regolamenti internazionali, pur restando nell’alveo della attività agonistica». 3. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione formulata dalle Società Istanti nella memoria 20 aprile 2009 in ordine alla validità della costituzione della FIH e della nomina dell’Arbitro da parte di quest’ultima. L’art. 12 del Codice, sotto la rubrica «Difese della parte intimata», dispone che la memoria difensiva della parte intimata “esponga” una serie di “elementi” tra i quali, sub g), si indica la «sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura». Con tenore letterale parzialmente diverso, il precedente art. 9 stabilisce che «La procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al Tribunale nella quale sono contenuti i seguenti elementi: […] g) sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura […]». Il successivo art. 14 del Codice disciplina un procedimento di «completamento» e «regolarizzazione» dell’istanza di arbitrato e della memoria di costituzione che non contengano gli elementi descritti, rispettivamente, dagli artt. 9 e 12 del Codice. Non si rinviene alcuna disposizione del Codice che faccia conseguire all’incompletezza dell’istanza di arbitrato e della memoria di costituzione la nullità o inefficacia delle stesse. Il Collegio, alla luce del quadro normativo sopra sintetizzato, reputa di non poter condividere l’eccezione formulata dalle parti istanti, con conseguente validità ed efficacia sia della costituzione della parte intimata sia della nomina dell’arbitro da parte di quest’ultima. La sottoscrizione di un atto, sostanziale o processuale, ha infatti la funzione di attribuire all’autore la paternità della scrittura e del suo contenuto. In questo senso deve essere letta la previsione del Codice contenuta negli artt. 9 e 12 e, conseguentemente, non può farsi discendere l’invalidità dell’atto dalla mancata sottoscrizione della parte quando, in ogni caso, sia possibile riferire la paternità di questo alla parte medesima. Ed è, appunto, ciò che accade nelle ipotesi in cui l’atto rechi la procura a margine o in calce e contenga, dunque, la sottoscrizione della parte, sia pure con riferimento all’atto di nomina del difensore. In questa direzione, si è già espressa la giurisprudenza di questo Tribunale in una recente pronuncia (Lodo 12 giugno 2009 A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa - Federazione Italiana Giuoco Calcio). Nella stessa direzione milita anche la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale con la sottoscrizione della procura a margine o in calce all’atto giudiziario, la parte fa proprio il contenuto di quest’ultimo, soddisfacendo anche il requisito della sottoscrizione (Cfr., tra le altre, Cass. 10 giugno 2003 n. 9262, in Arch. civ., 2004, 560; Cass. 2 luglio 1981, n. 4301, in Giur. it., Mass., 1981). Occorre, inoltre, sottolineare, come dedotto dalla difesa della FIH, che il Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, sub art. 5 (Costituzione della parte intimata) pone come alternative la sottoscrizione del difensore e quella della parte intimata. 4. Venendo alle eccezioni di parte intimata, il Collegio esamina quella inerente la c.d. arbitrabilità della controversia dinanzi all’odierno organo giudicante. La FIH deduce che il Collegio non sarebbe competente a conoscere della controversia in parola poiché questa non avrebbe carattere sportivo, in quanto non attinente all’organizzazione di attività sportiva da parte della Federazione; né a fatti generati da attività sportiva posta in essere da affiliati o tesserati; né, infine, a provvedimenti degli Organi federali relativi alla regolamentazione dell’attività sportiva. L’eccezione non pare meritevole di accoglimento. In linea con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della abrogata Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve affermarsi, alla luce del diritto oggi vigente, l’arbitrabilità delle controversie, come quella dedotta nell’odierno procedimento, aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni di organi di federazioni sportive. A tale conclusione induce la particolare disciplina della soluzione delle controversie sportive introdotta nell’ordinamento italiano con la l. 17 ottobre 2003 n. 280 (recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 agosto 2003 n. 220: “disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”), la quale ha stabilito un regime derogatorio rispetto alle regole generalmente (ed altrimenti) applicabili all’impugnazione di delibere di organi di associazioni riconosciute. Ed invero l’introduzione, anche in materia di diritti soggettivi e per controversie diverse da quelle vertenti sui “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha sottratto i giudizi su ricorsi aventi natura impugnatoria di delibere delle federazioni sportive al regime stabilito in via generale dall’art. 23 cod. civ. Da ciò consegue dunque che non potrà più ritenersi non compromettibile in arbitri, per difetto di disponibilità del diritto ad opera delle parti, la controversia avente ad oggetto la validità delle deliberazioni federali (come invece aveva correttamente concluso altro collegio arbitrale istituito presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport prima dell’adozione della legge n. 280/2003: lodo Ragazzi c. Federazione Italiana Pallacanestro dell’11 luglio 2002). Tale conclusione si incontra, e risulta perciò rafforzata, sotto altro profilo, con la generale salvezza delle “clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive”, disposta dall’art. 3 comma 1 della legge n. 280/2003, e con il favor per la risoluzione in “sede sportiva” delle controversie che mettano in gioco regole e soggetti dell’ordinamento sportivo affermato, senza formulare eccezioni, dalla stessa legge n. 280 del 2003. Ma anche ove la controversia dedotta nel presente procedimento non fosse da ritenere arbitrabile, al Collegio non apparirebbe comunque possibile declinare l’esercizio del potere decisionale ad esso attribuito dal Codice TNAS e dalla concorde volontà delle parti, espressa senza limitazioni (sotto il profilo qui rilevante) dalla stessa Resistente nelle proprie norme statutarie. Ritiene infatti il Collegio che anche in tal caso ad esso incomberebbe comunque l’obbligo di svolgere la funzione decisionale di cui è investito, ancorché in riferimento al solo ordinamento sportivo, al cui ambito l’efficacia della propria pronuncia (non sussumibile nell’ordinamento dello Stato per difetto di arbitrabilità) rimarrebbe confinata. E sotto tale profilo il Collegio conferma come la controversia ad esso sottoposta sia riferibile alla “materia sportiva”: per quanto avente ad oggetto una pretesa impugnatoria, essa è insorta tra soggetti (anche) dell’ordinamento sportivo ed ha ad oggetto regole e vita associativa di una federazione sportiva. Ne consegue dunque la sussistenza del potere dell’adito Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulle domande ad esso sottoposte. 5. La difesa della Federazione resistente deduce poi, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’istanza di arbitrato sotto un ulteriore profilo. In particolare, si rileva che la parte istante ha limitato la propria impugnazione alla decisione della CUA, senza impugnare autonomamente la delibera assembleare che si assume viziata. Anche questa eccezione non è meritevole di accoglimento. Il Collegio condivide le considerazioni espresse sul punto dalle Società istanti. Infatti, dall’esame della normativa federale emerge che la decisione della CUA, in quanto atto endoprocedimentale, si atteggia ad atto preparatorio di quello finale costituito dalla votazione assembleare. Il rapporto che astringe la prima decisione e la delibera assembleare è tale che l’eventuale invalidità del primo genera un effetto caducante della seconda. La votazione assembleare viene, così’ automaticamente travolta dall’annullamento dell’atto presupposto. È ampiamente condivisibile il richiamo della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale non sussiste l’onere di impugnare l’atto finale del procedimento quando sia stato impugnato l’atto preparatorio e tra i due intercorra una rapporto di presupposizioneconsequenzialità immediata, diretta e necessaria (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4053). Le considerazioni sopra esposte devono, peraltro, essere coniugate,per un verso con la circostanza che nella normativa federale non sembra rinvenirsi un espresso strumento di tutela giurisdizionale avverso le delibere assembleari in parola; per altro verso, con il carattere pienamente devolutivo del giudizio dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“TNAS”), di cui si dirà al punto seguente. 6. Le Società istanti censurano la decisione impugnata rilevando l’illegittimità della sostituzione di un suo componente, l’avv. Juan Josè Di Nicco, dopo lo svolgimento della prima riunione del 17 novembre 2008. In particolare, l’avv. Di Nicco era stato convocato in qualità di membro supplente a causa dell’indisponibilità del componente effettivo per la data della prima riunione. Successivamente e in vista della riunione del 19 novembre 2008, l’avv. Di Nicco è stato sostituito dall’avv. Ubaldo Aglianò, componente effettivo divenuto, nuovamente, disponibile. La Federazione resistente assume che in occasione della riunione del 17 novembre 2008 la questione per cui è causa non era stata né trattata, né discussa. Conseguentemente, non risulterebbe conferente il richiamo al principio dell’immodificabilità del collegio giudicante che, al contrario, trova applicazione solo dal momento in cui ha inizio la discussione. Il Collegio reputa che la tesi delle Società istanti non possa trovare accoglimento per motivi che attengono alla natura stessa del giudizio che si viene ad instaurare innanzi ad un collegio arbitrale del TNAS. Occorre invero rilevare come gli organi di giustizia sportiva delle federazioni sportive – nominati dalle stesse federazioni in base alle proprie regole statutarie – non siano in alcun modo assimilabili ai giudici statali o ai collegi arbitrali. Che non si tratti di giudici statali è talmente evidente che non mette neanche conto spiegarlo, dato che gli organi di giustizia sportiva sono nominati all’interno di federazioni sportive, cioè di enti collettivi aventi “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” (art. 2.2 d.lgs. n. 242/1999), e dato che esplicano la loro funzione giustiziale solo all’interno “dell’ordinamento sportivo” (art. 2.2, in fine, l. n. 280/2003). Che non si tratti poi di organismi arbitrali è evidente – particolarmente in controversie come la presente, opponente la federazione ad alcune società ad essa affiliate – per difetto del fondamentale requisito della terzietà dei giudicanti rispetto alle parti. In effetti, al di là ovviamente della possibile, ed anzi sempre auspicabile, indipendenza ed imparzialità personale dei singoli giudici, un organo federale di giustizia sportiva non può – per definizione – essere tecnicamente ritenuto “terzo” dal momento in cui è nominato interamente ed esclusivamente dalla stessa federazione, cioè da una delle parti in causa. Gli organi federali di giustizia sportiva sono dunque meri organi associativi che, sebbene operanti secondo modelli di garantismo procedurale ispirati alla giustizia statale o arbitrale – in base alle vigenti prescrizioni CONI codificate nei “Principi di giustizia sportiva” indirizzati alle federazioni sportive nazionali –, da un punto di vista giuridico non fanno altro che esprimere la volontà della federazione sportiva cui appartengono. Le decisioni degli organi federali di giustizia sportiva sono infatti giuridicamente da imputarsi alle federazioni, e le dette garanzie procedurali – certamente commendevoli – accordate dalle normative federali a tutela del principio del giusto processo e del diritto di difesa delle parti non valgono ad attribuire a tali organi e alle loro decisioni natura giurisdizionale o arbitrale sul piano esoassociativo dell’ordinamento generale. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non si possano assolutamente applicare sic et simpliciter ad un procedimento endoassociativo di giustizia sportiva le norme dettate dal Codice di procedura civile per la regolare composizione di un collegio giudicante facente parte di una giurisdizione statale. Invero, ad avviso del Collegio, la eventuale irregolare composizione di un organo federale di giustizia sportiva può essere invocata e valutata esclusivamente in base a specifiche norme dell’ordinamento sportivo e, segnatamente, della federazione sportiva interessata. Poiché l’art. 38 dello Statuto della FIH, invocato dalle società istanti, non prevede affatto la immutabilità del collegio giudicante nel corso del procedimento – né lo prevedono, peraltro, i citati “Principi di giustizia sportiva” del CONI – ma unicamente che la CUA “presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente è regolarmente costituita con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti”, questo Collegio ritiene che il cambiamento della compagine giudicante tra la prima e la seconda riunione della CUA non abbia comportato alcun vizio inficiante la validità o efficacia della decisione qui appellata. La condotta degli organi federali, pertanto, appare pienamente legittima in relazione alla composizione e al funzionamento della CUA. In ogni caso, il Collegio rileva come l’art. 12 ter dello Statuto del CONI preveda che i collegi del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“TNAS”) abbiano “competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati” senza alcuna limitazione all’oggetto del giudizio. Dunque, la competenza arbitrale di un collegio del TNAS si incentra sulla “controversia” insorta e non sulla “decisione” adottata in ambito federale. In altri termini, ad avviso del Collegio, il deferimento di una “controversia” ad un collegio del TNAS implica un effetto devolutivo pieno del giudizio sulla intera controversia e non del mero giudizio sulle modalità procedurali che hanno portato alla decisione dell’organo federale di giustizia sportiva. Ciò è d’altronde in linea con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport: «A ben vedere, l’oggetto del giudizio in sede di arbitrato presso la Camera non è affatto l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà compiutamente manifestata dalla federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo. La lettera dell’art. 12 dello Statuto del CONI […] è d’altronde chiarissima: da un lato, alla Camera è attribuita non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale bensì la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una federazione a soggetti affiliati o tesserati; dall’altro, l’istante non impugna un atto federale bensì sottopone al giudizio arbitrale “la controversia” nel suo complesso» (lodo 5 novembre 2002, HC Gherdëina c. FISG). Tale pieno effetto devolutivo comporta che, quand’anche vi siano state delle irregolarità procedurali nell’ambito del giudizio endofederale, ciò non determina necessariamente la invalidità o inefficacia della decisione dell’organo di giustizia federale. In effetti, poiché il principio del contraddittorio e i diritti della difesa vengono ad essere pienamente tutelati nell’ambito del procedimento arbitrale TNAS, eventuali lesioni di diritti procedurali occorse in ambito endofederale (che non abbiano comportato conseguenze pregiudizievoli irreparabili) divengono irrilevanti in sede arbitrale extrafederale, nella misura in cui il collegio arbitrale TNAS investito della controversia, anziché limitarsi ad esaminare gli eventuali vizi procedimentali del processo federale, può entrare direttamente nel merito della questione decidendo compiutamente la controversia ed eventualmente accordando la tutela che già era stata cercata in ambito federale. Pertanto, il Collegio ritiene che, quand’anche si volesse ritenere che la sostituzione del componente supplente con quello effettivo in occasione della seconda riunione della CUA abbia leso il principio del giusto processo ed i diritti di difesa delle istanti, il Collegio deve comunque entrare nel merito della controversia, valutando se tale ipotetica violazione procedurale abbia comportato concreti effetti pregiudizievoli per le società istanti. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che rientri pienamente nell’ambito dell’oggetto cognitivo del presente giudizio la valutazione della legittimità dell’assegnazione dei voti in vista delle Assemblee federali. In concreto, tuttavia, su tale profilo si deve constatare che le Società Istanti non hanno fornito alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine alla dimostrazione della circostanza che, ove i voti – forse, più correttamente, si dovrebbe parlare di “diritti di voto” – fossero stati attribuiti con i criteri da esse proposti, il risultato elettorale sarebbe stato diverso. In altri termini, le Società istanti non hanno fornito gli elementi necessari per escludere la prova di resistenza dell’esito assembleare e quindi la correttezza delle operazioni elettorali contestate. Anche in occasione della discussione orale, a seguito della richiesta di chiarimenti sul punto da parte del Collegio, nessun elemento di prova è stato fornito, anzi la difesa delle Società istanti ha lasciato intendere che, sotto il profilo del risultato finale, ove anche vi fosse stata una diversa attribuzione dei voti il risultato della elezione presidenziale sarebbe rimasto il medesimo. Torna utile, sul punto, richiamare un precedente di giustizia amministrativa in tema di controversie in materia elettorale nel quale si è affermato che «[…] il ricorrente ha l’onere d’indicare le irregolarità procedimentali lamentate, il quale si può ritenere assolto ove i vizi siano enunciati con quell’analiticità sufficiente a delimitare la doglianza dedotta, sia la sua incidenza, ai fini dell’accertamento dell’interesse a ricorrere sul risultato elettorale conclusivo, dimodochè sia evitato ogni uso strumentale del giudizio. Pertanto, è inammissibile quel ricorso che risulti generico (per l’indeterminatezza delle doglianze [….] oppure che non superi la c.d. “prova di resistenza” (perché sussistono elementi oggettivi che impediscono d’intravedere un qualunque vantaggio giuridico per il ricorrente) […]». (s.d.r.; Così Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 241, in Foro amm., 1996, 583. Ebbene, al Collegio non pare che l’istanza di arbitrato presenti tratti di genericità, mentre si reputa che le Società ricorrenti non abbiano assolto all’onere inerente la prova di resistenza e, pertanto, l’istanza non è meritevole di accoglimento nel merito. Le considerazioni esposte suggeriscono al Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, di non entrare nel merito delle complesse questioni agitate in giudizio in relazione all’attribuzione dei diritti di voto e all’interpretazione delle norme federali relative a questo profilo. 8. Tutte le altre domande, deduzioni, eccezioni e istanze, anche istruttorie, debbono intendersi assorbite da quanto esposto in motivazione. Le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto alle spese di lite, la novità delle questioni trattate, nonché la particolare delicatezza ed importanza della corretta attribuzione dei voti alle società affiliate in funzione dell’elezione del presidente federale, inducono a compensarle integralmente. P.Q.M. Il Collegio arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato; 2. compensa integralmente le spese di lite; 3. condanna le Società istanti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00-; 4. condanna, altresì, le Società istanti al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in conferenza personale degli arbitri e all’unanimità in data 8 giugno 2009 e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. – Stadio Olimpico / Curva Sud F.TO MAURIZIO BENINCASA F.TO MASSIMO COCCIA F.TO MARIO ANTONIO SCINO
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