CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 giugno 2009 – Associazione Padova Millenium Basket ONLUS contro Comitato Italiano Paralimpico e Società Ba.D.S. Quartu S. Elena

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 giugno 2009 – Associazione Padova Millenium Basket ONLUS contro Comitato Italiano Paralimpico e Società Ba.D.S. Quartu S. Elena IL COLLEGIO ARBITRALE - Prof. Avv. Learco Saporito- Presidente - Avv. Giuseppe Albenzio – Arbitro - Avv. Enrico De Giovanni – Arbitro Nominato dal Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale (“Codice”) nel procedimento di arbitrato, prot. n. 0436 del 19 marzo 2009 promosso da: Associazione Padova Millenium Basket ONLUS, in persona del Presidente pro tempore Loredana Formaggio, con sede in Loreggia (PD) rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Carlone, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Alcide de Gasperi, 35 parte istante contro Comitato Italiano Paralimpico (“C.I.P.”), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Luca Pancalli, con sede in Roma alla Via Flaminia Nuova n. 830 parte intimata non costituita e contro Società Ba.D.S. Quartu S. Elena, in persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Michele Secci, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Cornella ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cagliari alla Via Cagna, n. 66 -parte intimata visti i quesiti formulati, esaminati gli atti ed i documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE IN FATTO 1. La vicenda ha origine dalla decisione adottata dal Giudice Sportivo del C.I.P. il 28 gennaio 2009 (resa pubblica con Comunicato n. 44 dello stesso giorno) con cui si disponeva la ripetizione della gara n. 58 del Campionato di Pallacanestro in carrozzina tra Ba.D.S. Quartu S. Elena (ospitante) e Associazione Padova Millenium Basket ONLUS (ospitata), accogliendo l’istanza di quest’ultima Società la cui mancata presenza nella città di Cagliari alla gara sarebbe stata causata “da fatti non imputabili alla volontà o all’azione dei componenti della squadra stessa”; va ricordato che alle ore 18,00 del 24 Gennaio 2009 era in programma la sopracitata gara a Cagliari, la squadra del Padova Millenium Basket ONLUS si imbarcava alle ore 9,15 nell’aeroporto di Bologna su volo Meridiana con arrivo previsto a Cagliari alle ore 11,25, il volo faceva uno scalo ad Olbia, come da programma, per l’immediata ripartenza per Cagliari. Per le avverse condizioni metereologiche l’aereo rientrava però a Olbia con atterraggio alle ore 12,15. Per raggiungere la sede dell’incontro venivano offerte dalla Società ospitante soluzioni alternative di viaggio che la Associazione Padova Millenium Basket ONLUS respingeva, non ritenendole adeguate alle condizioni dei giocatori disabili. 2. Contro il sopracitato provvedimento, con atto 28 Gennaio 2009, la Società ospitante proponeva ricorso davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva del C.I.P. che in data 17 Febbraio 2009, pronunciava provvedimento di accoglimento del ricorso dichiarando l’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS rinunciataria della predetta gara n. 58 del campionato e, in conseguenza, comminava la sconfitta a tavolino (0- 20) dell’istante con relativa penalizzazione di un punto in classifica nonché la pena accessoria della condanna al pagamento dell’ammenda di Euro 2000,00. 3. La decisione del 17 febbraio 2009 della predetta Commissione veniva motivata con riferimento all’art, 98 – comma 6 del R. E. secondo cui la configurabilità della fattispecie della forza maggiore vantata dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS poteva essere presente “nella sola ipotesi di oggettiva e documentale prova, proveniente da ente terzo sulle ragioni che avevano impedito o ritardato il percorso del viaggio”. Al contrario, nello specifico caso, l’Associazione Padova Millenium Basket Onlus non avrebbe fornito, nei termini predetti, la necessaria documentazione a fronte dei documenti esibiti dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena, da cui si evinceva chiaramente che la stessa Associazione Padova Millenium Basket ONLUS aveva “preventivamente e volontariamente” rinunciato alle possibilità offerte per raggiungere agevolmente la Sede dell’incontro di Campionato. 4. In base all’art. 47 dello Statuto del C.I.P. ed ai sensi del Codice, con atto 0436 del 19 Marzo 2009, l’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS ha presentato istanza di arbitrato contro il C.I.P. e la Società Ba.D.S. Quartu S. Elena. La Società istante chiedeva che il collegio arbitrale dichiarasse: a. Illegittimo e/o nullo il procedimento svoltosi davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva del C.I.P. b. e, per l’effetto l’illegittimità e/o annullamento e/o nullità del provvedimento della stessa Commissione (sconfitta a tavolino, 1 di penalizzazione in classifica e condanna al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00). 5. In data 7 aprile 2009 ha avuto luogo la riunione del Collegio Arbitrale, come sopra nominato. Le parti preliminarmente hanno aderito alle procedure arbitrali ed alla composizione del Collegio Arbitrale. Il Collegio si è riservato di adottare, anche d’ufficio, ulteriori provvedimenti istruttori; ha esperito senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20 commi 1 e 2 del Codice; ha confermato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte istante, in data 19 Marzo 2009, limitatamente alla sospensione del provvedimento pronunciato dalla Commissione di Giustizia Sportiva del C.I.P. il 17 Febbraio 2009. Il C.I.P non si è costituito in giudizio. 6. Nella discussione la parte istante e quella intimata hanno sviluppato gli argomenti svolti nelle rispettive memorie discutendo sulle pregiudiziali e nel merito. In realtà entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti e memorie, replicando reciprocamente gli argomenti svolti. 7. D’intesa con le parti istante e intimata, il Collegio ha stabilito il termine del 25 Marzo 2009 per il deposito delle istanze conclusionali ed il termine del 31 Marzo 2009 per il deposito delle rispettive repliche in risposta alle istanze contenute nelle rispettive memorie. Il Collegio ha anche disposto che alla scadenza dei termini le parti non potranno depositare ulteriori documenti se non di comune intesa tra loro. 8. Nella memoria conclusionale del 23 Aprile 2009 la Società Ba.D. S. Quartu S. Elena ha chiesto, in via pregiudiziale, che il Collegio dichiari l’inammissibilità ed improcedibilità dell’istanza di parte avversa e la propria incompetenza a decidere sulla vertenza come da memoria del 27 Marzo 2009; di conseguenza revocare il provvedimento cautelare adottato in data 19 Marzo 2009 con vittoria di spese ed onorari. In via preliminare ha chiesto al Collegio di dichiarare la mancata violazione del principio di contraddittorio in relazione al giudizio di appello instaurato davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 44 del 28 gennaio 2009. Ha chiesto altresì al Collegio di confermare la decisione della Commissione di Giustizia Sportiva del 17 febbraio 2009 circa la rinuncia dell’Associazione Padova Milenium Basket ONLUS alla disputa della gara, non presentandosi in campo per l’inizio della prevista gara con la Società Ba.D. S. Quartu S. Elena. In caso di accertata violazione del principio del contraddittorio ha chiesto la condanna del C.I.P. alla rifusione di tutte le spese sostenute dalla Società ospitante per il giudizio davanti alla Commissione di Giustizia Sportiva, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. 9. Nella memoria conclusionale del 24 Aprile 2009 l’Associazione Padova Milenium Basket ONLUS ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare concesso con pronuncia presidenziale del 19 Marzo 2009 con conferma delle richieste già spiegate nell’istanza introduttiva. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il Collegio arbitrale prende in esame la questione pregiudiziale posta dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena avente ad oggetto l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS che ha dato origine al presente giudizio. Secondo la Società Ba.D.S. Quartu S. Elena il Tribunale adito sarebbe incompetente a decidere la questione portata al suo esame ai sensi del combinato disposto degli art. 47 dello Statuto C.I.P. e dell’art. 12- ter del Codice. L’eccezione non ha pregio e deve essere rigettata. Per vero, proprio l’art. 12- ter del Codice prevede la competenza del Tribunale “sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati, tesserati e licenziati” e nella specie la controversia è stata proposta dall’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS direttamente contro il C.I.P. e, “quale litisconsorte necessario ex art. 7 comma primo del Codice dei giudici innanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” , nei confronti della Società Ba.D.S. Quartu S. Elena. Anche l’art. 47 dello Statuto C.I.P. conferma che “Le controversie che contrappongono il C.I.P. a soggetti affiliati e associati possono essere devolute con pronuncia definitiva alla Camera di conciliazione per lo Sport istituita presso il CONI (oggi, Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport) ” . Tutte le condizioni poste dalle citate norme per la proponibilità di istanza giustiziale al Tribunale sono soddisfatte nella specie, come correttamente osservato dalla Società istante, sia quanto all’assoggettamento del C.I.P. alla giurisdizione del Tribunale (per la sua natura di Federazione e, comunque, per quanto previsto dall’art. 2 del Codice che fa riferimento a tutte “le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva” ) e per la posizione di affiliato al detto Comitato della Società Ba.D.S. Quartu S. Elena e dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS, sia quanto alla natura definitiva della decisione della Commissione di Giustizia del C.I.P. (non soggetta ad impugnazione nell’ambito federale), sia quanto all’oggetto della controversia che non è compreso fra quelli esclusi dagli art. 3 e 12- ter del Codice e 47 dello Statuto (trattandosi di determinazione a tavolino del risultato di una gara di campionato e di conseguente penalizzazione di punti in classifica, oltre che di condanna ad un’ammenda pecuniaria). Non ci sono dubbi, quindi, ad avviso del Collegio, sulla competenza del Tribunale a decidere la questione posta dall’istanza dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS e, pertanto, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dalla Società Ba.D.S. Quartu S. Elena va rigettata. 2. Passando a esaminare le questioni sollevate dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS occorre innanzi tutto pronunciarsi sulla dedotta illegittimità e nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione di giustizia sportiva a seguito del ricorso della Società Ba.D.S. Quartu S. Elena e del conseguente provvedimento datato 17/02/2009 . Ritiene il Collegio che il procedimento e il conseguente provvedimento siano effettivamente viziati per violazione del principio del contraddittorio previsto dall’art 111 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dell’art. 2 , comma 6 del regolamento del C.I.P. ( che esplicitamente garantisce il diritto di difesa); la necessità che il procedimento si svolga in contraddittorio appare peraltro confermata dalle ulteriori norme del Regolamento citate dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS. La documentazione versata in atti dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS lascia comprendere che effettivamente la predetta Società ha avuto notizia della decisione di riformare l’originaria decisione del giudice Sportivo ( n. 44 del 26.01 .2009, che disponeva la ripetizione della gara) solo dopo la conclusione del procedimento di appello, con nota della Segreteria Generale del C.I.P. - prot. n, 819 - ricevuta il 20 febbraio 2009. Siffatta deduzione non è stata contestata dal C.I.P., non costituitosi in giudizio, né, sostanzialmente, dalla Società Ba.D.S. Quartu S.Elena, che al di là di una generica deduzione di tenore ipotetico ( “ questa difesa non ritiene possibile che tale organo di giustizia sia potuto incorrere in siffatto abbaglio…”), non ha offerto prove contrarie; né può ritenersi che la Associazione Padova Millenium Basket ONLUS fosse onerata della prova negativa della mancata previa comunicazione dello svolgimento del procedimento di appello. Va dunque ritenuta accertata la mancata comunicazione alla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS dello svolgimento del procedimento di appello, con conseguente violazione delle norme e dei principi sopra ricordati: appare peraltro evidente che tale violazione è riconducibile alla Commissione di Giustizia sportiva del C.I.P.. Risulta, quindi, conseguentemente viziata e va annullata la pronuncia della Commissione di Giustizia del C.I.P. datata 17/02/2009 con cui l’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS è stata dichiarata rinunciataria alla gara n. 58 di campionato e pertanto è stata comminata la sconfitta a tavolino (0-20) e la penalizzazione di un punto in classifica,nonché la pena accessoria della condanna al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00. 3. Fermo quanto sopra il Collegio ritiene di non dover limitare la propria decisione al momento rescindente, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di cui al precedente capo, ma di dover affrontare il merito della vertenza, esaminando cioè se effettivamente la mancata presenza della squadra della Associazione Padova Millenium Basket ONLUS all’incontro di pallacanestro del 24/01/2009 alle ore 18,00 sul terreno dell’avversaria Ba.D.S. Quartu S.Elena fosse motivata da causa di forza maggiore o se tale assenza non possa ritenersi giustificabile. Ritiene il Collegio, esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, che tale assenza, pur derivante da oggettive e comprensibili difficoltà, non possa ritenersi giustificata da un insuperabile e documentato impedimento definibile causa di forza maggiore, così come previsto dall’art. 98, c. 6 del Regolamento esecutivo del C.I.P., invocato dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS. Dalle risultanze probatorie del giudizio, fra cui dalle note della società aerea Meridiana Eurofly, emerge che la Associazione Padova Millenium Basket ONLUS non ha potuto raggiungere l’aeroporto di Cagliari per il maltempo, atterrando invece all’Aeroporto di Olbia alle ore 12,10 del 24/1/09. In tale frangente vi sarebbe stato il tempo necessario per raggiungere comunque via terra il capoluogo sardo con l’utilizzo del pullman messo a disposizione dalla compagnia aerea Meridiana alle ore 13,15 circa (partito effettivamente con altri passeggeri alle ore 13,18), che avrebbe potuto pervenire a Cagliari in un tempo valutabile al massimo, alla stregua dei normali tempi di percorrenza di un mezzo diretto a Cagliari senza fermate intermedie , in circa 4 ore ( si veda la dichiarazione della ARST, Azienda dei Trasporti Regionale della Sardegna), e quindi in tempo utile per consentire alla squadra ospite di raggiungere il campo di gara entro l’ora fissata per l’incontro. E’ stato documentalmente dimostrato dalla Società Ba.D.S. Quartu S.Elena che non sussistevano difficoltà atmosferiche tali da impedire di percorrere la necessaria distanza in un tempo ragionevole quale quello sopra indicato, idoneo a consentire la disputa dell’incontro ( si vedano i documenti provenienti dalla regione Sardegna e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri). Sotto il profilo della distanza da percorrere, della praticabilità delle strade e della disponibilità di mezzi di trasporto, quindi, non si rinviene causa di forza maggiore inteso, ai sensi del citato regolamento, come “causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio”. Occorre interrogarsi ora sulla impossibilità, dedotta dalla Società padovana, di accedere a bordo del pullman predetto da parte dei giocatori della squadra poiché diversamente abili e in difetto di idonea assistenza da parte del personale della compagnia aerea e dell’aeroporto di Olbia. Mentre la circostanza che il mezzo messo a disposizione non fosse dotato di strumenti per l’accessibilità delle persone diversamente abili non appare ragionevolmente contestabile ed è anzi provato dai documenti provenienti dalla società aerea Meridiana Eurofly, ritiene il Collegio innanzi tutto che la circostanza della totale assenza di qualsiasi aiuto o assistenza non possa ritenersi provata; in nessun degli atti provenienti da terzi si fa riferimento a richieste di aiuto in tal senso formulate dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS, né a rifiuti di collaborazione, restando così inapplicabile il concetto di “ forza maggiore “ di cui al R.E. più volte citato. In secondo luogo va sottolineato come la Società Ba.D.S. Quartu S.Elena abbia ragionevolmente al riguardo dedotto che, purtroppo, siffatte situazioni si verifichino di frequente; non può non rilevarsi al riguardo, con rammarico, l’insufficienza in Italia di strutture e mezzi atti a consentire la piena mobilità delle persona diversamente abili e, viceversa, l’esistenza di innumerevoli forma di barriere e ostacoli architettonici. Tale considerazione critica del livello di accessibilità delle infrastrutture nel nostro Paese, tuttavia, se da un lato induce il Collegio a segnalare e a dolersi della gravità della situazione, dall’altra non può non determinare una oggettiva considerazione della notorietà e prevedibilità delle difficoltà di spostamento che sono chiamate ad affrontare le squadre sportiva affiliate che proprio per questo, come esattamente segnalato e dimostrato dal Ba.D.S. Quartu S.Elena, per poter affrontare gli spostamenti necessari nel corso delle trasferte sono chiamate ad organizzarsi preventivamente per risolvere i problemi di mobilità. In altri termini la difficoltà di accesso su pullman è circostanza, purtroppo, facilmente prevedibile non solo a fronte di eventi straordinari come l’atterraggio in destinazione diversa da quella originaria, ma in occasione di ogni trasferta, il che fa venir meno in tale circostanza l’eccezionalità e non prevenibilità che deve caratterizzare la causa di forza maggiore. Anche sotto tale profilo, quindi, non sussiste causa di forza maggiore, tanto più che, anche a voler ritenere che (circostanza, si ribadisce, non provata) nel caso di specie l’accesso al pullman sia stato veramente impossibile, è stato dimostrato dalla parte resistente che presso l’Aeroporto di Olbia la squadra della Associazione Padova Millenium Basket ONLUS avrebbe potuto affittare automezzi idonei a consentire di raggiungere tempestivamente il campo di gara, automezzi certamente facilmente accessibili, anche con ridotti aiuti, da parte di persone diversamente abili. Il Collegio ritiene quindi che effettivamente l’assenza della squadra patavina non sia giustificabile ai sensi dall’art. 98, c. 6 del Regolamento esecutivo del C.I.P. e legittimamente debba darsi luogo all’attribuzione della vittoria a tavolino per 0-20 alla squadra del Ba.D.S. Quartu S.Elena . Tuttavia vanno considerate le particolari circostanze in cui tali fatti si sono verificati, cha hanno certamente determinato un comprensibile, anche se non giustificabile, disorientamento nei dirigenti del Padova Millenium Basket ONLUS; innanzi tutto la circostanza che la squadra si fosse regolarmente e tempestivamente imbarcata su aereo diretto Cagliari; l’imprevisto scalo in diverso aeroporto; le rassicurazioni fornite per via telefonica da un funzionario del C.I.P., che in modo poco opportuno ha contribuito a indurre i dirigenti della squadra a non perseverare nella ricerca di una immediata soluzione che pur sarebbe stata possibile (tale circostanza, dedotta dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS - si veda istanza di arbitrato pag. 5 , punti 16 e 17 - non è stata smentita dal C.I.P., che ben avrebbe potuto prendere parte al presente giudizio per dar conto del proprio agire in tutte le fasi della vicenda esaminata); le (pur sormontabili) avversità climatiche e di trasporto . L’insieme di tali circostanze, acquisite al giudizio, inducono il Collegio ad escludere l’applicabilità alla condotta della Associazione Padova Millenium Basket ONLUS dell’art. 97 del Regolamento esecutivo del C.I.P., giacché non appare configurabile, per le ragioni sopra descritte, una “ rinuncia preventiva alla disputa della gara”, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni ivi previste. La fattispecie rientra invece, secondo il Collegio, nell’ipotesi di “mancata o ritardata presentazione in campo” della squadra ospitata, di cui all’art. l’art. 98, comma 1, del Regolamento esecutivo del C.I.P.; tale norma prevede la penalizzazione consistente nella sconfitta per 0-20, e l’eventuale penalizzazione di 1 punto in classifica secondo quanto previsto negli artt. 140 e 159 R.E: poiché il comma 3 del citato art. 140 prevede la penalizzazione di 1 punto in classifica solo se “ l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave” e, per i motivi esposti, può al massimo rinvenirsi nella condotta dei dirigenti dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS una colpa di lieve entità, il Collegio ritiene applicabile la sola sanzione della sconfitta per 0-20, restando quindi escluse altre sanzioni nei confronti della Società medesima, quali quelle sopra ricordate e inopportunamente inflitte dal provvedimento che viene oggi annullato (consistenti appunto in sanzioni pecuniari e penalizzazione di 1 punto in classifica). Le medesime considerazioni vengono tenute presenti nella statuizione relativa alle spese legali. 4. Sulle spese del giudizio il Collegio osserva quanto segue. La Società Ba.D.S. Quartu S. Elena chiede, al punto n. 6 delle sue conclusioni come riportate nella comparsa conclusionale 20/4/2009, la condanna del C.I.P. alla rifusione di tutte le spese sostenute dalla Società per il giudizio dinanzi alla Commissione di Giustizia Sportiva, oltre che, secondo il punto n. 7 delle conclusioni, le spese ed onorari del presente giudizio. Il Collegio ritiene di non essere competente a decidere sulle spese del giudizio dinanzi alla Commissione C.I.P. perché trattasi di domanda avente sostanziale natura risarcitoria, non essendo prevista una formale regolazione delle spese in quella fase giudiziale. Quanto alle spese della presente fase, la cui liquidazione rientra, invece, nella competenza del Tribunale, il Collegio ritiene che: a) le spese e competenze del giudizio arbitrale dinanzi al Tribunale, ivi compreso il compenso degli Arbitri, vadano poste a carico del C.I.P. che ha provocato la necessità del giudizio dinanzi al Tribunale, avendo giudicato la sua Commissione di Giustizia Sportiva in violazione delle regole del contraddittorio; b) le spese legali sostenute dalle due Società affiliate debbano, per le stesse ragioni, essere poste a carico del C.I.P. per una metà, che si quantifica in € 500,00 per ciascuna parte, e compensate per l’altra metà, in considerazione delle particolarità della questione, come evidenziate nei precedenti punti della presente decisione, e della parziale reciproca soccombenza. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione di Giustizia Sportiva del C.I.P. del 17 febbraio 2009, annulla la sanzione pecuniaria di € 2.000,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica inflitte alla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS; b) pone a carico del C.I.P. la metà delle spese legali sostenute dalla Associazione Padova Millenium Basket ONLUS e dalla Società BA.D.S. Quartu S. Elena per il presente giudizio, quantificandole in € 500,00 per ciascuna parte; c) compensa tra le parti l’altra metà delle spese legali; d) pone a carico del C.I.P., con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge; e) pone a carico dell’Associazione Padova Millenium Basket ONLUS e della Società BA.D.S. Quartu S. Elena il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Learco Saporito F.to Giuseppe Albenzio F.to Enrico De Giovanni
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it