CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 25 maggioe 2009 –  Avv. Claudio Pasqualin contro Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 25 maggioe 2009 –  Avv. Claudio Pasqualin contro Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente

Prof. Avv. Carlo Castronovo Arbitro

Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro

ha pronunciato all’unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0353 del 6 marzo 2009) promosso da: Avv. Claudio Pasqualin, residente in Vicenza alla Via Cappellari n. 14, in proprio e quale legale rappresentante della società Pasqualin D’Amico Partners srl, con sede in Vicenza al Viale Roma n. 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, alla Via Brunelleschi n.2 - parte istante

Contro Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia, nato a Padilla Cauca (Colombia) il 30 settembre 1986 e residente in Pasian di Prato (UD) alla Via Campoformido n. 49, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino De Silvestri e dall’Avv. Daniele Vidal ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Udine, alla Via Nimis n. 5 - parte intimata IN FATTO

A) Con atto depositato il 06.03.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’avv. Claudio Pasqualin ha così riassunto i fatti di causa:

1) in data 21.02.2006 il calciatore Cristian Eduardo Zapata Valencia conferiva mandato in esclusiva all’agente avv. Claudio Pasqualin, affinché questi prestasse opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche. In tale mandato veniva stabilito il compenso dell’agente nella misura pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva;

2) contestualmente alla firma di tale mandato, l’avv. Pasqualin veniva autorizzato dal calciatore a cedere i diritti economici e patrimoniali, previsti nel detto contratto, alla società PDP s.r.l. (Pasqualin D’Amico Partners);

3) il 18.09.2006 il calciatore Zapata concludeva un contratto quinquennale di prestazione sportiva con la società Udinese Calcio S.p.A. Il contratto prevedeva un corrispettivo minimo di base, per ciascuno dei cinque anni di durata del rapporto, pari a complessivi € 220.000,00 al netto delle ritenute di legge; complessivamente € 389.000,00 lordi;

4) nella stagione agonistica 2006/2007 il calciatore maturava il diritto a ricevere dalla società l’importo massimo dei premi individuali previsti dal contratto; il compenso annuale a lui dovuto sarebbe stato dunque pari a € 320.000,00 al netto delle ritenute di legge; complessivamente € 572.719,11 lordi;

5) anche negli anni successivi il calciatore avrebbe sempre maturato il diritto alla corresponsione dei premi individuali nella misura massima prevista dal contratto;

6) con lettera del 09.07.2007, il sig. Zapata comunicava il recesso unilaterale anticipato dal contratto di mandato di cui al precedente punto 1);

7) l’agente riscontrava la detta comunicazione avanzando la richiesta di pagamento del compenso dovuto, pari all’importo complessivo di € 237.178,87.

Così descritti i fatti, l’avv. Claudio Pasqualin, in proprio e quale legale rappresentante della società Pasqualin D’Amico Partners srl, formulava l’istanza per cui è arbitrato, con la quale chiedeva al Collegio di “accertare il credito dell’avv. Claudio Pasqualin nei confronti del Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia per l’inadempimento di quest’ultimo dal contratto di mandato del 21 febbraio 2006 e per l’effetto condannare il sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia al pagamento della somma complessiva di Euro 237.178,87, oltre interessi e accessori di legge, in favore dell’agente Claudio Pasqualin in proprio e n.n., o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà determinata dal Collegio”.

B) Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 24/03/2009, il sig. Zapata ha, in primo luogo, sollevato alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo luogo, nel merito, ha eccepito che l’istante, non avendo partecipato alla trattativa e alla conseguente conclusione del contratto concluso con l’Udinese Calcio, non avrebbe affatto adempiuto all’incarico affidatogli. Il convenuto, in ragione delle precedenti considerazioni, ha così rassegnato le proprie conclusioni:

1) in via preliminare in rito, relativamente all’istanza di arbitrato promossa dall’avv. Pasqualin in proprio, accertare la carenza di legittimazione attiva dell’avv. Claudio Pasqualin e dichiarare l’inammissibilità del suo ricorso;

2) sempre in via preliminare in rito, relativamente all’istanza presentata dalla Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., accertare il mancato versamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 32 del Codice dei Giudizi dinanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e, per l’effetto, dichiarare la procedura arbitrale improcedibile ex art. 26, n. 6;

3) in via ulteriormente preliminare, sempre in rito, accertare l’intempestività della proposizione del ricorso per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 10 del Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S. e dell’art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, nonchè dell’art. 22 del Regolamento FIFA per l’attività degli Agenti di Calciatori vigenti all’epoca dei fatti e, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità del ricorso arbitrale;

4) in via principale, nel merito, accertata la legittimità del recesso contrattuale operata dal sig. Zapata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’Attività di agente di calciatori della F.I.G.C., rigettare le richieste di parte ricorrente;

5) nel merito, in via subordinata, quantificare quanto eventualmente dovuto dal sig. Zapata all’avv. Pasqualin a titolo di compenso professionale ai sensi dell’art. 1373 cod. civ.;

6) nel merito, in via ulteriormente subordinata, determinare l’importo eventualmente dovuto dal sig. Zapata all’avv. Pasqualin nella misura di € 68.670,00 o nella minor somma che il Collegio riterrà equitativamente di giustizia.

C) In data 01.04.2009 si è costituito il Collegio arbitrale, composto dal prof. Carlo Castronovo, prof. Massimo Coccia e dal prof. Massimo Zaccheo, dai primi due indicato congiuntamente con funzioni di Presidente.In data 29.04.2009 si è tenuta l’udienza di trattazione, nella quale le parti hanno chiesto termine per controdeduzioni, che il Collegio ha regolarmente concesso. Nelle rispettive memorie, regolarmente depositate, le parti hanno rinunciato ad alcune eccezioni preliminari sollevate, così come indicato nella parte motiva. In data 25.05.2009 si è tenuta l’udienza di discussione, al termine della quale il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

IN DIRITTO

1) In via preliminare il Collegio prende atto che:

1.1) le parti, all’udienza del 25.05.2009, hanno consensualmente depositato un documento con il quale “riconoscono e acconsentono a che la lite pendente sia risolta dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ed in particolare dal costituito Collegio arbitrale … rinunciando fin d’ora ad ogni e qualsiasi contestazione circa la competenza dello stesso costituito Collegio ed accettando la procedura arbitrale applicabile TNAS”;

1.2) nel corso della medesima udienza del 25.05.2009, è emerso che la Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento, ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo di pagamento n. 258/08, avverso il quale il Sig. Zapata ha proposto opposizione sollevando, tra l’altro, una eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del Collegio Arbitrale. Tale processo è stato definito dal Tribunale di Vicenza con sentenza resa in data 05.06.2009, con la quale è stata dichiarata “l’incompetenza del Tribunale adito sussistendo clausola compromissoria”. Della decisione le parti hanno offerto copia. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2 n. 3 del Regolamento dei Giudizi innanzi il TNAS, il Collegio risulta competente a decidere la presente controversia.

2) Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato, sollevata dal sig. Zapata, a causa del decorso dei termini previsti dall’art. 10 del Regolamento TNAS.In proposito, il Collegio osserva che le parti hanno convenuto sulla competenza del TNAS con atto depositato nel corso dell’udienza del 25.05.2009; ne discende che alla presente procedura devono trovare applicazione le norme previste nel Regolamento dei Giudizi dinanzi al TNAS. Il Collegio, pertanto, ritiene che i termini indicati dal Regolamento debbano essere applicati dal momento dell’accettazione del Regolamento stesso; accettazione che è avvenuta il 25.05.2009.

3) Quanto poi alla sussistenza della legittimazione attiva dell’avv. Pasqualin e della Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., il Collegio osserva:

- nel contratto di mandato sottoscritto tra le parti convenute nel presente giudizio è dato leggere: “l’Agente, nel rispetto del Regolamento, è autorizzato dal Calciatore ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto alla Società PDP srl”.

- tuttavia, non risulta agli atti del procedimento che la cessione del credito sia in effetti intervenuta e/o comunque, notificata al calciatore Zapata ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.; ne discende, quindi, che l’unico soggetto legittimato, ai fini della controversia, sia l’Avv. Pasqualin in proprio.

- è dunque del tutto irrilevante ogni accertamento in ordine all’eccezione sollevata da Zapata, circa il mancato versamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 32 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS da parte della Pasqualin

D’Amico Partners s.r.l..

4) Quanto al merito della controversia, il Collegio muove dall’art. 13, n. 4 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra il sig. Zapata e l’avv. Pasqualin, nonché al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva con la società Udinese Calcio S.p.A. A norma del richiamato art. 13, n. 4, “il calciatore che concluda un contratto con una società senza avvalersi dell’assistenza del proprio agente regolarmente nominato e non revocato, è tenuto comunque a corrispondergli un indennizzo del 5% calcolato sul compenso di cui all’art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all’atto del conferimento dell’incarico”. Ne discende che l’accertamento in ordine alla effettiva assistenza da parte dell’avv. Pasqualin nella conclusione del contratto di prestazione sportiva risulta anch’esso del tutto irrilevante ai fini della decisione, atteso che, in ogni caso, il sig. Zapata sarebbe comunque tenuto, a norma dell’art. 13, n. 4, a corrispondere al proprio agente il compenso previsto dal contratto di mandato sottoscritto il 21.02.2006. L’inequivoco contenuto della norma deve essere apprezzato alla luce della certa efficacia del mandato conferito dallo Zapata al Pasqualin, in ordine alla quale le parti non hanno sollevato alcuna domanda o eccezione.

5) Sotto altro profilo, in ordine alla legittimità del recesso dal contratto di mandato esercitato dallo Zapata con lettera del 09.07.2007, il Collegio osserva che:

a) l’avv. Pasqualin, con provvedimento pubblicato con C.U. della FIGC n. 8/F del 21.05.2007, è stato sospeso dall’attività di Agente di Calciatore;

b) in data 01.02.2007 è entrato in vigore il “nuovo” Regolamento Agenti della FIGC che, secondo le disposizioni transitorie e finali inserite all’art. 24, n.1, “sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento della FIGC sugli Agenti”;

c) sotto il profilo intertemporale, l’articolo 24 del nuovo Regolamento Agenti prevede un’unica deroga – relativa alla competenza arbitrale – all’immediata applicabilità del nuovo Regolamento ai rapporti tra agenti e assistiti (calciatori o società sportive);

d) l’atto di recesso dello Zapata, avvenuto il 09.07.2007, impone di vagliare il recesso in questione alla luce delle norme del “nuovo” Regolamento Agenti. L’art. 17, n. 4, del nuovo Regolamento Agenti prevede invero che “i calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l’Agente”.Alla luce della norma, che non tollera dubbi interpretativi, risulta affatto legittimo il recesso esercitato dal sig. Zapata nei confronti dell’Avv. Pasqualin. Dalla accertata legittimità del recesso esercitato dallo Zapata, discende il conseguente rigetto della domanda proposta da Pasqualin sul diritto di quest’ultimo di percepire una indennità, che trova presupposto proprio sulla illegittimità dell’esercizio del recesso anticipato.

6) Diverso discorso deve essere invece svolto quanto al compenso spettante al Pasqualin in virtù del contratto di mandato e del contratto di prestazione sportiva concluso da Zapata con l’Udinese Calcio. A tal riguardo, occorre considerare che, all’epoca della conclusione di quest’ultimo contratto, il Pasqualin, in forza del mandato ricevuto, era a tutti gli effetti l’agente di Zapata. Egli, dunque, a norma dell’art. 13, n. 4, del Regolamento FIGC per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore, vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra il sig. Zapata e l’avv. Pasqualin, ha diritto di percepire il compenso convenuto, pur non avendo collaborato alla conclusione del richiamato contratto di prestazione sportiva. Al Pasqualin spetterebbe, dunque, il compenso pari al 5% del corrispettivo previsto dal contratto di prestazione sportiva, a far data dalla conclusione del medesimo. A tal fine, del tutto irrilevante è la circostanza che egli abbia perduto lo status di agente sportivo e che lo Zapata abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a norma del nuovo Regolamento Agenti; ciò in quanto il diritto di percepire il compenso è maturato alla data di conclusione del contratto di prestazione sportiva, avvenuta in data precedente ai fatti appena richiamati. E’ peraltro pacifico tra le parti, e risultano versati in atti i relativi documenti probatori, che in data 28.09.2007 lo Zapata, sempre senza l’assistenza di Pasqualin, abbia concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con l’Udinese Calcio. Tale contratto, successivo al recesso legittimamente esercitato da Zapata, seppur concluso tra le stesse parti, ha un contenuto diverso rispetto al precedente, in ordine alla durata, al compenso pattuito, nonché all’atto di approvazione da parte della FIGC, a norma dell’art. 4 L. 91/81. Né ha rilevanza il documento versato in atti da Pasqualin, avente ad oggetto una scrittura privata conclusa, in data 18.09.2006, tra l’Udinese Calcio e Zapata, relativa a presunti premi dalla prima dovuti al secondo; e ciò per più ragioni:

a)in primo luogo, perché che il compenso indicato nel contratto 29/09/2007 - seppur corrispondente alla somma tra il compenso previsto dal contratto 18.09.2006 e i premi indicati dalla richiamata scrittura privata del 18.09.2006- è relativo solo alla parte fissa e mai a quella variabile, esattamente come nel precedente contratto 18/09/2006; sicché la corrispondenza resta un mero fatto, irrilevante sul piano giuridico;

b) in secondo luogo, perché la scrittura privata del 18.09.2006 non risulta conclusa sui prescritti moduli federali – e, anzi, differendo dal contratto tra le stesse parti concluso in pari data sul prescritto modulo federale – è radicalmente nulla per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 1855/1999).

c) in terzo luogo, perché la scrittura privata 18/09/2006 non potrebbe, in ogni caso, essere conosciuta dal Collegio per assoluto difetto di potestas iudicandi trattandosi di un atto tra privati, estraneo al Regolamento Agenti; sicché della sua violazione le parti sottoscrittrici potrebbero dolersi al più davanti al giudice ordinario Ne discende che, all’epoca della conclusione del contratto 28/09/2007, che ha integralmente sostituito il precedente, il Pasqualin non aveva titolo alcuno per pretendere analogo compenso, derivante da quest’ultimo contratto, sia per la mancanza della qualità di agente sportivo, sia per l’avvenuta cessazione di un rapporto di mandato nei confronti di Zapata atteso il recesso legittimamente esercitato dal calciatore in data 09.07.2007. L’assenza del duplice requisito, oggettivo sulla qualità e soggettivo in ordine al rapporto, limitano il diritto del Pasqualin, ai sensi dell’art. 10, n. 7 del Regolamento federale, solo al precedente contratto di prestazione sportiva e sino al momento in cui questi è rimasto vigente tra le parti. Trattandosi di soggetti che hanno liberamente accettato le norme dei Regolamenti FIFA e FIGC la conclusione di un nuovo contratto produce anche gli effetti propri dell’art. 10, n. 7 del Regolamento Federale, facendo venir meno il diritto alla remunerazione in favore dell’agente per il periodo successivo alla conclusione dello stesso. Poiché le stagioni sportive vanno dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno, e poiché il recesso dello Zapata è avvenuto in data 09.07.2007, cioè quando la stagione sportiva 2007-08 era (seppur da poco) già iniziata, il Collegio ritiene che il Pasqualin abbia diritto di percepire, a titolo di compenso, il 5% delle somme pattuite tra l’Udinese Calcio e lo Zapata, relative alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008. Tale compenso deve essere calcolato, ai sensi del contratto di mandato sottoscritto inter partes, nella misura del 5% “del corrispettivo annuo lordo … risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato” che risulta, per entrambe le dette annate sportive, pari a € 389.000,00. Va rilevato al riguardo che il contratto di mandato in parola nulla prevede circa i premi, in linea d’altronde con il Regolamento FIGC all’epoca vigente, il quale prevedeva che dal calcolo del compenso dell’agente fossero “esclusi benefit e i premi collettivi o individuali” (art. 10, n. 4); va pertanto rigettata la richiesta del Pasqualin di vedersi riconosciuto anche un compenso correlato ai premi versati dall’Udinese Calcio allo Zapata. Conseguentemente, l’importo da liquidarsi in favore dell’avv. Pasqualin è pari a € 38.900,00 oltre interessi legali dal deposito del lodo al soddisfo effettivo.

7) Attesa la complessità delle questioni trattate e la circostanza che entrambe le parti sono da ritenersi parzialmente soccombenti, il Collegio compensa le spese del giudizio e pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidate come da dispositivo.

PQM - IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:

1) dichiara la legittimazione attiva dell’avv. Claudio Pasqualin;

2) in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato, condanna il Sig. Cristian Eduardo Zapata Valencia a corrispondere all’avv. Claudio Pasqualin la somma di € 38.900,00 oltre interessi legali dal deposito del lodo al soddisfo effettivo;

3) rigetta ogni altra eccezione e istanza;

4) compensa le spese del presente giudizio;

5) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 24.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 12,5%, oltre ancora IVA e CPA come per legge, queste ultime dovute solo in favore del Prof. Zaccheo e del Prof. Coccia.

6) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese liquidate in € 747,61 in esclusivo favore del Prof. Castronovo; pone a carico delle parti i 2/3 del 16% sull’ emolumento spettante al prof. Castronovo, per la parte che supera gli € 5.000, da pagarsi all’Inps per cura della Segreteria. Il rimanente 1/3 di tale 16% è a carico del prof. Castronovo e sarà trattenuto dalla Segreteria in rivalsa.

7) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

8) dispone che i diritti amministrativi già versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Così deliberato all’unanimità e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo Presidente F.to Carlo Castronovo Arbitro F.to Massimo Coccia Arbitro

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