CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 –  A.S.D. Pisoniano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordemente dalla pa

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 –  A.S.D. Pisoniano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

ARBITRO UNICO

Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordemente dalla parte istante e dalle parti intimate ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 27 aprile 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0679 del 14 aprile 2009) promosso da:

A.S.D. Pisoniano, con sede in Pisoniano (RM), alla Via Roma n. 55, in persona del suo Vice - Presidente e legale rappresentante pro – tempore Ing. Lorenzo Quaresima, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Bernardini e Andrea Sabino ed selettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via G. Vico n. 22 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, e Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente, Sig. Carlo Tavecchio, rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed selettivamente domiciliate presso il loro studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parti intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto del 18 novembre 2008, n.2634/ 270 pf 08-09/GT/en, il Procuratore federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti la società ASD Pisoniano ( d’ora in avanti, per brevità, Pisoniano) “ a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente” . Al Presidente della Pisoniano veniva contestato di aver sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele per la Pisoniano mentre Ansini era ancora vincolato con altra società ( l’ASD l’Aquila Calcio 1927 ) e per  aver conseguentemente consentito che il medesimo giocatore venisse impiegato, pertanto irregolarmente, dalla Pisoniano in due gare del 14 e del 17 settembre 2008; al dirigente accompagnatore della Pisoniano veniva contestato di aver sottoscritto le distinte del giocatore Ansini partecipante alle gare in questione senza titolo .La Pisoniano si costituiva nel procedimento instaurato dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale negando gli addebiti. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009 pubblicata con comunicato ufficiale n.66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi, tra gli altri, alla Pisoniano e per l’effetto applicava alla società sportiva l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti da scontare nella corrente stagione sportiva. La società odierna istante proponeva rituale appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale che, con decisione pubblicata con il comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009, accoglieva parzialmente l’impugnazione e per l’effetto riduceva la sanzione a carico della Pisoniano a due punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in Segreteria il 14 aprile 2009, prot. 0679 la Pisoniano chiede l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nonché per l’effetto, il riconoscimento che il tesseramento del calciatore Ansini per la società Pisoniano decorre dal 13 settembre 2008 talchè l’impiego del medesimo calciatore da parte della Pisoniano nelle due gare del 14 e del 17 settembre è da ritenersi regolare. La società istante chiede altresì di ordinare alla FIGC ovvero all’Ufficio tesseramenti della FIGC LND CR Lazio di mutare la decorrenza del tesseramento del calciatore Ansini Emanuele in favore della Pisoniano dal 13.09.2008 anziché dal 18.09.2008, nonché la revoca della penalizzazione di due punti in classifica inflitta alla Pisoniano da scontarsi nella corrente stagione sportiva. In via subordinata la Pisoniano chiede la revoca della penalizzazione inflitta o la riduzione della stessa anche mediante conversione totale o parziale in sanzione pecuniaria. Con memoria di costituzione depositata il 21 aprile 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) e la Lega Nazionale Dilettanti ( LND) argomentatamente chiedono l’integrale rigetto del ricorso avversario. Con il medesimo atto le parti intimate nominano arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli rappresentando la possibilità che con il consenso della parte istante l’arbitro nominato possa agire come Arbitro unico; lo stesso 21 aprile veniva espresso dalla parte istante rituale consenso. Dinanzi all’Arbitro unico Avv. Aurelio Vessichelli così nominato ai sensi dell’art.6 comma quarto del vigente Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e dopo l’accettazione da parte del medesimo Arbitro, si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 24 aprile 2009. All’udienza veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti discutevano la causa che era quindi trattenuta in decisione, dopo lo svolgimento di breve repliche difensive. All’esito dell’udienza, l’ Arbitro unico, su richiesta delle parti, pronunciava il dispositivo della presente decisione. MOTIVI La società sportiva odierna istante rileva nelle sue difese che il calciatore Ansini Emanuele era da ritenersi regolarmente tesserato per la Pisoniano nelle due gare ufficiali in questione, in quanto con raccomandata spedita il 13 settembre 2008 era stato inviato al competente Comitato Regionale il prescritto modello verde debitamente compilato e sottoscritto attestante il trasferimento del giocatore dalla società l’Aquila Calcio 1927 alla Pisoniano e che pertanto da quella data in base alla vigente normativa l’Ansini era da considerare tesserato per la Pisoniano .La normativa prescrive per il trasferimento di calciatori giovani dilettanti e non professionisti tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, come nel caso in esame, che le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato, ai Comitati Regionali entro i termini stabiliti ( nella fattispecie il 19 settembre 2008 ). Il tesseramento per la società cessionaria decorre, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti: nel caso in esame risulta e non è contestato che la raccomandata della Pisoniano è comunque pervenuta al Comitato Regionale Lazio il 19 settembre, vale a dire entro il termine prescritto. La Commissione Disciplinare territoriale rileva invece a fondamento della sua decisione che il 5 settembre 2008 la Pisoniano aveva depositato presso il Comitato Regionale Lazio un modello ( giallo ) di nuovo tesseramento dell’Ansini, mentre il calciatore era certamente ancora tesserato per l’atra società ( l’Aquila Calcio 1927 ) talchè il Comitato Regionale comunicava il 17 settembre alla Pisoniano di dichiarare nulla la richiesta di tesseramento dell’Ansini. La Pisoniano in effetti non disconosce tale circostanza ma rileva in atti di aver risposto alla comunicazione del 17 settembre da parte del Comitato Regionale con un fax del 18 settembre nel quale riconosceva di aver erroneamente compilato e depositato un modulo di nuovo tesseramento ma di avere successivamente provveduto a spedire il 13 settembre la raccomandata con il modello di trasferimento dell’Ansini dalla società l’Aquila Calcio alla Pisoniano. A tale ultima raccomandata, certamente pervenuta al Comitato Regionale Lazio il 19 settembre, non risulta sia stata data alcuna risposta o riscontro e anche questa circostanza non è contestata. Risulta invece che il successivo 22 settembre il Comitato Regionale Lazio trasmetteva gli atti in questione alla Procura federale che con atto del 18 novembre deferiva la Pisoniano dinanzi alla Commissione Disciplinare territoriale. Nella sua decisione, la Commissione Disciplinare di prime cure rileva che l’esibizione in giudizio da parte della Pisoniano della ricevuta della raccomandata che reca la data del 13 settembre non vale a superare la circostanza che dall’interrogazione via internet dei dati forniti dal sito delle Poste italiane la medesima raccomandata risulta accettata dal centro di spedizione il 18 settembre e non il 13 settembre e che pertanto le due gare disputate dall’Ansini nelle fila della Pisoniano sono state disputate in violazione delle norme sul tesseramento. La Commissione Disciplinare Nazionale adìta dalla Pisoniano rileva in motivazione che della ricevuta della raccomandata esibita dalla odierna istante non è stata nel corso del giudizio né eccepita né provata la  falsità, che non risulta provata la sussistenza di intento doloso da parte della Pisoniano e dei suoi rappresentanti nell’utilizzazione dell’Ansini nelle due gare in questione, decidendo pertanto, ferma la data indicata di decorrenza del tesseramento dal 18 e non dal 13 settembre, di ridurre la penalizzazione a carico della società da quattro a due punti senza applicazione di sanzione pecuniaria. In via preliminare nell’odierna sede l’Organo Arbitrale è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione formulata dalle parti intimate le quali deducono che è mancato da parte della Pisoniano, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il previo esperimento dei ricorsi endofederali: nella fattispecie, rileva la difesa della FIGC LND, vertendosi in materia di tesseramenti, la Pisoniano avrebbe dovuto preventivamente esperire il ricorso alla competente Commissione Tesseramenti. Anche sulla base delle risultanze di causa, ritiene l’Arbitro unico che l’eccezione debba essere respinta. L’art.5 comma primo del Codice dei giudizi innanzi al TNAS richiede il previo esperimento dei ricorsi, “ove previsto”; in tal senso la norma fa riferimento evidentemente alle ipotesi in cui il ricorso preventivo sia previsto ed esperibile nel caso concreto . Nel caso in esame è invece mancata la comunicazione da parte del Comitato Regionale relativa alla decorrenza del tesseramento del calciatore Ansini, avverso la quale la Pisoniano avrebbe dovuto proporre reclamo sensi dell’art.95 delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF), né è applicabile alla fattispecie la disposizione dell’art.100 delle NOIF che riguarda l’ipotesi di ricorso alla Commissione Tesseramenti contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento ma non per questioni di decorrenza del trasferimento, come quella in esame. Si ritiene sul punto di rilevare ulteriormente che né la Commissione Disciplinare territoriale né la Commissione Disciplinare Nazionale hanno ritenuto, motivando tale determinazione, di sospendere il giudizio e rimettere la questione dinanzi alla Commissione Tesseramenti. Tanto si ritiene al fine di ritenere ammissibile l’istanza della Pisoniano al TNAS. Nel merito, l’Arbitro unico reputa che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, debbano essere sensibilmente ridimensionate sulla base delle risultanze di causa. In tal senso si reputa auspicabile da parte del legislatore uno sforzo di tipizzazione, nell’ambito della fondamentali norme contenute negli artt.1 comma primo e 4 commi primo e secondo del C.G.S. sia riguardo alle fattispecie sanzionabili da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. Va rilevato, nella fattispecie, che con la raccomandata da parte della Pisoniano pervenuta al Comitato Regionale Lazio il 19 settembre, veniva comunicata la lista di trasferimento n.000009 del giocatore Ansini Emanuele che risulta regolarmente sottoscritta e timbrata dalla società cedente l’Aquila Calcio 1927 e dalla società cessionaria Pisoniano in data 10 settembre 2008, data antecedente a quella della prima delle due gare in contestazione disputata il 14 settembre 2008. Tale circostanza certa porta a non escludere, se non a ritenere più verosimile, che la raccomandata possa essere stata spedita il 13 ( data più vicina al 10 ) e non il 18 . Sulla data della spedizione della raccomandata non si ritiene tuttavia che le risultanze processuali abbiano fornito prova certa ma, in contrario avviso rispetto a quanto dedotto dalla Commissione territoriale, si reputa erroneo ritenere sul piano probatorio prevalente la risultanza dell’interrogazione del sito internet delle poste italiane, rispetto all’esibizione in giudizio della ricevuta della raccomandata della Pisoniano, dalla lettura della quale non può escludersi che i timbri rechino la data del 13 settembre e non del 18 settembre: detti mezzi di prova vanno considerati almeno equivalenti in mancanza di eccezioni sulla falsità o sulla contraffazione della ricevuta. Certe sono invece l’imperizia e la negligenza dimostrate dalla ASD Pisoniano con la presentazione il 5 settembre al Comitato regionale del modulo giallo di richiesta di nuovo tesseramento, allorquando il calciatore Ansini risultava certamente ancora tesserato con l’Aquila Calcio 1927 ; d’altro canto il Comitato Regionale Lazio avrebbe potuto comunicare più sollecitamente, anziché dopo 12 giorni, la nullità della prima erronea richiesta di tesseramento dell’Ansini da parte della Pisoniano nonché dare riscontro alla comunicazione con la quale la stessa Pisoniano il 18 settembre dava conto di aver spedito il 13 settembre la lista di trasferimento. Tutto quanto sopra ritenuto, si reputa che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica sia eccessiva rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all’esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica.

SULLE SPESE

Le spese del procedimento e per assistenza difensiva sono poste a carico della Lega Nazionale Dilettanti e vengono liquidate in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge. Sono, altresì, posti a carico della Lega Nazionale Dilettanti, con vincolo di solidarietà, gli onorari per l’Arbitro unico che, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in complessivi € 1.000,00 oltre accessori. Condanna, altresì, le parti - A.S.D. Pisoniano, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale.

P.Q.M.

L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale accoglie parzialmente l’istanza presentata dalla società A.S.D. Pisoniano e, per l’effetto, annulla integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC / LND; 2. applica a carico della A.S.D. Pisoniano la sanzione dell’ammenda pari ad € 400 (quattrocento); 3. pone a carico della Lega Nazionale Dilettanti il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; 4. pone a carico della Lega Nazionale Dilettanti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti dell’Arbitro unico, come liquidati in motivazione; 5. pone a carico delle parti - A.S.D. Pisoniano, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 27 aprile 2009 e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicati.F.to Aurelio Vessichelli

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