CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Correzione Lodo Arbitrale del 30 aprile 2013 disposta in data 30 giugno 2014 promosso da: Federazione Italiana Giuoco Calcio / Sig. Mario Cassano

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Correzione Lodo Arbitrale del 30 aprile 2013 disposta in data 30 giugno 2014 promosso da: Federazione Italiana Giuoco Calcio / Sig. Mario Cassano IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Presidente) Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) Premesso che: - in data 14 maggio 2014 la FIGC ha presentato un’istanza di correzione di errore materiale con riferimento al procedimento M. Cassano/FIGC proc. n. 1930/12; - nell’istanza si chiede di disporre la correzione dell’ultimo capoverso della parte in fatto della decisione assunta con lodo del 30 aprile 2013 nei seguenti termini: “in data 4 febbraio 2013 presso la sede dell’arbitrato si svolgeva la seconda udienza, nel corso della quale, dopo la discussione tra le parti il Collegio, riservandosi, tratteneva la causa in decisione”; - il Collegio, preso atto, ha convocato le parti per il giorno 27 maggio 2014. Nel corso dell’udienza il Sig. M. Cassano, attraverso i propri legali, ha eccepito, in primo luogo, la tardività della domanda di correzione, essendo trascorso il termine annuale previsto dall’art. 826 c.p.c.; in secondo luogo e nel merito, ha rilevato che nel corso dell’’udienza del 4 febbraio 2013 è stata trattata la sola questione dell’eccezione preliminare, come è dato evincere, del resto dalla lettura del verbale; ritenuto che - all’udienza del 4 febbraio 2013, a cui il giudizio era stato rinviato d'ufficio, le parti: i) hanno discusso l’eccezione preliminare di competenza sollevata dalla FIGC; ii) hanno autorizzato il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente i motivi; iii) hanno autorizzato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 30 aprile 2013. 2 considerato che - va disattesa l’eccezione di tardività proposta dal Sig. M. Cassano, atteso che ciascuna parte può chiedere la correzione del lodo per omissioni ed errori materiali entro un anno dalla comunicazione del lodo medesimo; al termine annuale deve essere aggiunto l’ulteriore periodo di 45 giorni, a norma dell’art. 1 L. 7/10 /1969 n. 742; ritenuto che - in data 11 aprile 2013 non si è tenuta alcuna udienza ma ha avuto esclusivamente luogo la Camera di Consiglio. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Collegio dispone la correzione dell’ultimo capoverso nei seguenti termini: “in data 4 febbraio 2013 presso la sede dell’arbitrato si svolgeva la seconda udienza nel corso della quale, dopo la discussione tra le parti sulla questione preliminare, il Collegio si riservava”. Roma, 30 giugno 2014 F.to Massimo Zaccheo F.to Guido Cecinelli F.to Enrico De Giovanni
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