CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2014/24 giugno 2015 promosso da: Sig.ra Francesca Vettori / Sig. Michele Franco

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2014/24 giugno 2015 promosso da: Sig.ra Francesca Vettori / Sig. Michele Franco IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro) riunito in conferenza personale in data 21 novembre 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, e, successivamente, in conferenza telefonica il 24 giugno 2015, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0215 del 25 febbraio 2014 - 767) promosso da: Sig.ra Francesca Vettori, con l’Avv. Lucia Bianco parte istante contro Sig. Michele Franco, con l’Avv.ti Sara Agostini 2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE 1. Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 25 febbraio 2014 (prot. n. 0215), la Sig.ra Francesca Vettori (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti del Sig. Michele Franco (di seguito, per brevità, anche la “parte intimata”), chiedendo “…di condannare il sig. Michele Franco…al pagamento , in favore della stessa, della somma di € 150.000= (centocinquantamila,00), la diversa somma che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo...”. 1.2. Nell’istanza di arbitrato la sig.ra Vettori, agente di calciatori iscritta nel relativo elenco presso la FIGC, riferiva di avere stipulato in data 3 settembre 2009 con il Sig. Michele Franco, calciatore professionista, un contratto di mandato in esclusiva per la durata di due anni. Al momento della sottoscrizione il Sig. Franco era tesserato per la società Calcio Como, che, nella stagione sportiva 2009/2010, partecipava al campionato professionistico di serie C1. Assumeva la parte istante che già nella stagione sportiva 2010/2011 la carriera calcistica del Sig. Franco si sviluppava con il tesseramento presso società calcistiche di categoria superiore, nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 era tesserato con le società Calcio Padova e Varese Calcio, appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti serie B. Con raccomandata in data 4 maggio 2011, il Sig. Franco comunicava alla Sig.ra Vettori la revoca del mandato per (asserita) giusta causa. Nel predetto contratto di mandato era previsto un corrispettivo di € 150.000,00 (centocinquantamila) nell’ipotesi di revoca del mandato non dovuta a giusta causa. Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2011, il Sig. Franco chiedeva al Tribunale di Como di dichiarare falso il predetto mandato; si costituiva in giudizio la Sig.ra Vettori che chiedeva il rigetto della querela di falso e insisteva per il pagamento della somma prevista nel contratto di mandato per revoca non attribuibile a giusta causa. 3 Con sentenza in data 8 gennaio 2014, il Tribunale di Como si dichiarava territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Pistoia. 1.3. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Con fax in data 24 aprile 2014 prot. n. 0478, il Sig. Franco comunicava di non avere ricevuto alcuna istanza di arbitrato, ma solo la comunicazione in data 4 aprile 2014 prot. n. 0415 (di invito a provvedere alla nomina dell’arbitro di parte, non essendo stato rispettato il termine per la designazione previsto dall’art. 12 del Codice) e chiedeva, pertanto, di ricevere tutta la documentazione relativa al procedimento presso lo studio dell’Avv. Sara Agostini e nominava come arbitro di parte l’Avv. Enrico De Giovanni. Con provvedimento in data 30 aprile 2014 prot. n. 0498, il Presidente del Tribunale prendeva atto della designazione effettuata dal Sig. Franco e revocava il provvedimento in data 14 aprile 2014 prot. n. 0443 di nomina dell’Avv. Marcello de Luca Tamajo quale secondo arbitro. Con memoria depositata in data 13 maggio 2014 prot. n. 0567, si costituiva il Sig. Franco, che concludeva, in via preliminare per l’incompetenza del Tribunale adito; in via principale, per l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del mandato in data 3 settembre 2009; in via subordinata, di accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa per l’esercizio del diritto di revoca da parte dell’intimato; in via ulteriormente subordinata, per ridurre ad equità l’indennizzo eventualmente dovuto; con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del procedimento e articolando richieste istruttorie (interrogatorio formale della parte istante; prova testimoniale), nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e l’Avv. Enrico De Giovanni accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per il 30 maggio 2014. 4 Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano espressamente di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito, allo stato, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Vista la natura della controversia, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice, e su istanza delle parti, il Collegio arbitrale fissava il termine del 13 giugno 2014 alla parte istante per il deposito di documenti e di memoria, contenente anche l’eventuale precisazione delle istanze istruttorie e il termine del 23 giugno 2014 alla parte intimata per il deposito di replica ed eventuali documenti a confutazione. Il Collegio Arbitrale si riservava sia sulle eccezioni preliminari sia sulle richieste istruttorie. Con memoria in data 13 giugno 2014, l’istante insisteva sulle argomentazioni già svolte nel ricorso di arbitrato e confutava le eccezioni sollevate dall’intimato, chiedendo ammettersi prova testimoniale. Con memoria di replica in data 23 giugno 2014, l’intimato insisteva nelle eccezioni già formulate e nelle richieste istruttorie già articolate. All’udienza del 22 luglio 2014, fissata all’esito del rigetto delle istanze istruttorie delle parti, il Collegio rinviava ad un’ udienza successiva per il rinnovo del tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, per la discussione sul merito. All’udienza del 21 novembre 2014, Il Collegio Arbitrale rinnovava il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice, e lo dichiarava concluso, allo stato, con esito negativo. Le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Le parti autorizzavano il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo. Le parti, altresì, con la sottoscrizione del verbale di udienza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, prorogavano il termine di pronuncia del lodo 5 fino al 31 gennaio 2015 e si impegnavano a trasmettere alla Segreteria del Tribunale apposito atto di proroga. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. Le parti trasmettevano gli atti di autorizzazione a rendere anticipatamente noto il dispositivo e di concessione della proroga al deposito del lodo completo delle motivazioni, l’istante con atto in data 25 novembre 2014, depositato in data 26 novembre 2014 prot. n. 1196 e l’intimato con atto in data 26 novembre 2014 depositato in pari data prot. n. 1197. Il dispositivo veniva pubblicato in data 25 novembre 2014. Successivamente, con provvedimento in data 27 gennaio 2015, il Presidente del TNAS, in considerazione dell’impossibilità - a causa di un virus informatico - di disporre dell’archivio informatico e, in considerazione della sua funzione di strumento indispensabile per gli uffici e per i collegi arbitrali per procedere alla conclusione dei procedimenti ancora in corso, disponeva “la sospensione dei termini per il deposito del lodo relativamente ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 2014 incardinati dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”. Con posta certificata in data 28 maggio 2015, l’Avv. Sara Agostini, per conto del Sig. Michele Franco comunicava che “In riferimento all'arbitrato di cui in oggetto, riscontro la comunicazione ricevuta in data di ieri comunicando che il sig. Michele Franco non è disponibile a concedere ulteriori proroghe al termine per la pronuncia del lodo, scaduto il 31 gennaio 2015; chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del procedimento. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Tribunale non ritenga scaduto il termine di cui sopra, si evidenzia che con provvedimento del 20 aprile 2014 la Procura Federale ha comunicato, tra gli altri, alla sig.ra Francesca Vettori e al sig. Michele Franco la conclusione delle indagini relative al procedimento disciplinare n. 488pf 12-13, relativo ai fatti oggetto del presente arbitrato. Si chiede pertanto la riapertura dell'istruttoria e, per l'effetto, l'acquisizione degli atti dell'indagine, rendendomi fin da ora disponibile a produrre la copia degli atti.” 6 Con posta certificata in data 15 giugno 2015, l’Avv. Lucia Bianco, per conto della Signora Francesca Vettori, contestava integralmente quanto dedotto dall’Avv. Agostini, precisando che l’estinzione della procedura non poteva essere richiesta per assenza dei presupposti di cui agli artt. 820 e 821 c.p.c., poiché il Collegio, nel caso in esame, ha pubblicato il solo dispositivo del lodo in data 21 novembre 2014 e, quindi, entro il termine prorogato dalle parti per il deposito del lodo stesso (31 gennaio 2015), riservandosi di pubblicare successivamente le motivazioni. Visto il provvedimento del presidente del TNAS in data 27 gennaio 2015 supra menzionato, riteneva, poi, “inconsistente la richiesta di riapertura dell’istruttoria invocata dalla difesa del sig. Franco, essendosi esaurita la stessa con l’emanazione del dispositivo del lodo e in ogni caso irrilevante sul thema decidendum”. Insisteva, perciò, per il deposito delle motivazioni. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, la sig.ra Vettori, agente di calciatori iscritta nel relativo elenco presso la FIGC, riferiva di avere stipulato in data 3 settembre 2009 con il Sig. Michele Franco, calciatore professionista, un contratto di mandato in esclusiva per la durata di due anni. Al momento della sottoscrizione il Sig. Franco era tesserato per la società Calcio Como, che, nella stagione sportiva 2009/2010, partecipava al campionato professionistico di serie C1. Assumeva la parte istante che già nella stagione sportiva 2010/2011 la carriera calcistica del Sig. Franco si sviluppava con il tesseramento presso società calcistiche di categoria superiore, nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 era tesserato con le società Calcio Padova e Varese Calcio, appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti serie B. Con raccomandata in data 4 maggio 2011 il Sig. Franco comunicava alla Sig.ra Vettori la revoca del mandato per (asserita) giusta causa. Nel predetto contratto di mandato era previsto un corrispettivo di € 150.000,00 (centocinquantamila,00) nell’ipotesi di revoca del mandato non dovuta a giusta causa. 7 Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2011, il Sig. Franco chiedeva al Tribunale di Como di dichiarare falso il predetto mandato; si costituiva in giudizio la Sig.ra Vettori che chiedeva il rigetto della querela di falso e insisteva per il pagamento della somma prevista nel contratto di mandato per revoca non attribuibile a giusta causa. Con sentenza in data 8 gennaio 2014, il Tribunale di Como si dichiarava territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Pistoia. Le parti dichiaravano espressamente che il processo non era stato riassunto innanzi al Tribunale territorialmente competente. Con l’istanza di arbitrato la sig.ra Vettori chiedeva “…di condannare il sig. Michele Franco…al pagamento , in favore della stessa, della somma di € 150.000= (centocinquantamila,00), la diversa somma che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo...”. Con l’istanza di arbitrato si contestava, quindi, la sussistenza della giusta causa per la revoca del mandato stipulato dalle parti in data 3 settembre 2009. La parte intimata ha, innanzitutto, in via preliminare, eccepito l’incompetenza del Tribunale adito; in via principale, ha affermato l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del mandato in data 3 settembre 2009; in via subordinata, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa per l’esercizio del diritto di revoca da parte dell’intimato; in via ulteriormente subordinata, di ridurre ad equità l’indennizzo eventualmente dovuto. Con posta certificata in data 28 maggio 2015, l’Avv. Sara Agostini, per conto del Sig. Michele Franco comunicava che “In riferimento all'arbitrato di cui in oggetto, riscontro la comunicazione ricevuta in data di ieri comunicando che il sig. Michele Franco non è disponibile a concedere ulteriori proroghe al termine per la pronuncia del lodo, scaduto il 31 gennaio 2015; chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del procedimento. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Tribunale non ritenga scaduto il termine di cui sopra, si evidenzia che con provvedimento del 20 8 aprile 2014 la Procura Federale ha comunicato, tra gli altri, alla sig.ra Francesca Vettori e al sig. Michele Franco la conclusione delle indagini relative al procedimento disciplinare n. 488pf 12-13, relativo ai fatti oggetto del presente arbitrato. Si chiede pertanto la riapertura dell'istruttoria e, per l'effetto, l'acquisizione degli atti dell'indagine, rendendomi fin da ora disponibile a produrre la copia degli atti.” Con posta certificata in data 15 giugno 2015, l’Avv. Lucia Bianco, per conto della Signora Francesca Vettori, contestava integralmente quanto dedotto dall’Avv. Agostini, precisando che l’estinzione della procedura non poteva essere richiesta per assenza dei presupposti di cui agli artt. 820 e 821 c.p.c., poiché il Collegio, nel caso in esame, ha pubblicato il solo dispositivo del lodo in data 21 novembre 2014 e, quindi, entro il termine prorogato dalle parti per il deposito del lodo stesso (31 gennaio 2015), riservandosi di pubblicare successivamente le motivazioni. Visto il provvedimento del presidente del TNAS in data 27 gennaio 2015 supra menzionato, riteneva, poi, “inconsistente la richiesta di riapertura dell’istruttoria invocata dalla difesa del sig. Franco, essendosi esaurita la stessa con l’emanazione del dispositivo del lodo e in ogni caso irrilevante sul thema decidendum”. Insisteva, perciò, per il deposito delle motivazioni. 2.1. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale ritiene infondata sia la richiesta di parte intimata di dichiarare l’estinzione del processo, sia la richiesta di riapertura dell’istruttoria. Deve ritenersi, infatti, che, da un lato, il dispositivo, alla pronuncia del quale le parti avevano espressamente autorizzato il Collegio arbitrale all’udienza del 21 novembre 2014, è stato tempestivamente pronunciato e pubblicato in data 25 novembre 2015; dall’altro, che il citato provvedimento del Presidente del TNAS in data 27 gennaio 2015 ha disposto espressamente “la sospensione dei termini per il deposito del lodo relativamente ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 2014 incardinati dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport” e solo del termine per il deposito del lodo per i procedimenti incardinati innanzi al TNAS. Le richieste di parte intimata sono, dunque, infondate e non meritano accoglimento. 9 2.2. Il Collegio ritiene che, in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questo Tribunale, sussista la sua competenza a conoscere della presente controversia (lodi Conti c. Bologna F.C. 1909 SpA in data 5 settembre 2014; Castagna c. Da Costa in data 26 febbraio 2014; Peverani c. A.S. Bari s.p.a. in data 31 maggio 2013; Carpeggiani c. Schelotto in data 6 giugno 2012 con ampia giurisprudenza richiamata), essendo la clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato fra le parti ricognitiva della regola contenuta nel Regolamento Agenti applicabile al caso di specie e che costituisce la fonte della potestas iudicandi del Collegio arbitrale. 2.3. Il Collegio ha ritenuto, poi, del tutto irrilevanti le richieste istruttorie, essendo la causa sufficientemente istruita sulla base degli atti depositati nel giudizio e all’esito dello svolgimento delle udienze dibattimentali. 3. L’istanza di arbitrato è solo parzialmente fondata. Dalla documentazione depositata nel giudizio risulta che il contratto di mandato fra le parti sia stato regolarmente sottoscritto e che, pertanto, sia stato efficace fra le parti stesse. La volontà di revocarlo risulta essere stata espressa dall’intimato che l’ha ribadita anche negli atti difensivi presentati nel corso del giudizio arbitrale. In assenza, però, di una giusta causa, espressamente richiesta dal contratto di mandato in questione, deve essere corrisposta una penale. La misura della penale prevista dal contratto di mandato (centocinquantamila,00 euro) appare con tutta evidenza sproporzionata non solo ai compensi attribuiti all’istante a seguito della conclusione dei contratti di ingaggio, ma anche all’entità del compenso pattuito in favore della Sig.ra Vettori. Avendo le parti del presente giudizio arbitrale, nei loro atti difensivi, rispettivamente nell’istanza di arbitrato e nella memoria di costituzione attribuito al Collegio in modo espresso la facoltà di ridurre secondo giustizia la somma, il Collegio, in considerazione dell’attività svolta dall’istante e degli indici di valutazione e delle percentuali correntemente applicate in fattispecie analoghe, 10 ritiene equo ridurre l’entità della penale alla minor somma di euro 15.000,00 (quindicimila,00). Come ha sottolineato la dottrina in sede di commento all’art. 1384 c.c., la riduzione della penale impone al giudice di contemperare, nel caso concreto, un giusto equilibrio fra la funzione della norma e il principio generale di buona fede e corretta in un imprescindibile giudizio di equità. La giurisprudenza ha precisato, infatti, che la valutazione dell’eccessiva onerosità della penale deve essere compiuta in riferimento alla sua misura e all’interesse del creditore all’adempimento (Cassazione, Sez. III, 26 giugno 2002, n. 9295); e che, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, non si deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, tenendo conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cassazione Civile, Sez. I, 6 dicembre 2012, n° 21994; id., Sez. III, 3 settembre 1999, n. 9298). 4. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’istanza di arbitrato, il Collegio Arbitrale ritiene di compensare fra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; e ritiene di porre a carico delle parti, in egual misura e con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale 11 definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato proposta in data 25 febbraio 2014 (prot. 0215– 767) dalla Sig.ra Francesca Vettori e, per l’effetto, condanna il Sig. Michele Franco al pagamento in favore della parte istante della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre interessi dalla data di pubblicazione del presente dispositivo; 2. compensa fra le parti le spese di giudizio; 3. pone a carico di entrambe le parti, in egual misura e con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 4. pone a carico di entrambe le parti, in egual misura e con il vincolo della solidarietà, il pagamento dei diritti amministrativi; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 21 novembre 2014, e nuovamente all’unanimità in data 24 giugno 2015, sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Maurizio Benincasa F.to Enrico De Giovanni
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