CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2014 promosso da: U.C. Albinoleffe / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2014 promosso da: U.C. Albinoleffe / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Gabriella Palmieri Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 febbraio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 773 promosso (con istanza prot. n. 335 del 21 marzo 2014) da: U.C. Albinoleffe s.r.l., con sede in Bergamo alla Via Gabriele Camozzi n.77 , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Gianfranco Andreoletti , rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Luca Tettamanti e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ( l’ “Albinoleffe” o l’ “Istante”) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro, Prima Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Intimata”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. La Lega Pro organizza ha organizzato anche nella stagione sportiva 2012/2013 il Campionato Nazionale "D. Berretti'', cui partecipano obbligatoriamente, con formazioni che vedono impegnate con una prevalenza di giovani calciatori, le società di I e II Divisione e, su richiesta, le squadre giovanili delle società di Serie A e B. Con C.U. n. 184/TB del 30 maggio 2013, sono stati resi noti i risultati delle gare di ritorno dei quarti di finale nonchè i provvedimenti disciplinari adottati a carico di tesserati e, per quanto qui interessa, del calciatore dell'Albinoleffe Simone Pontiggia, squalificato per sei gare effettive (cfr. C.U. n. 184/TB, sotto la voce "calciatori espulsi"). Ciononostante, in data 1° settembre 2013 -prima giornata del campionato di I Divisione s.s. 2013/2014 e prima gara ufficiale disputata dall'Albinoleffe successivamente all'espulsione del Pontiggia nel torneo Berretti- la società odierna istante ha schierato in campo il calciatore in parola, vincendo contro il Savona per 3 a 2. II risultato della gara e stato omologato dal Giudice Sportivo in data 3 settembre 2013 (C.U. n. 15/DIV del 3 settembre 2013). Analoga situazione si è verificata per la seconda giornata del Campionato, che vedeva l'Albinoleffe avversaria del Sudtirol (cfr. n. 22/DIV del 10 settembre 2013). Non e stato, invece, omologato il risultato della gara del 13 settembre seguente tra la Cremonese e l'Albinoleffe: giacche, su tempestivo reclamo della Cremonese, il Giudice Sportivo, rilevata la posizione irregolare del calciatore Pontiggia nelle file dell'Albinoleffe, ha decretato la sconfitta per 0-3 a tavolino di quest'ultima (cfr. C.U. n. 33/DIV del 24 settembre 2013). Tale pronuncia e stata gravata dalla U.C. Albinoleffe, dapprima, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale e, poi, all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, le quali -con decisioni rispettivamente rese in data 19 dicembre 2013 (C.U. n. 142/CGF) e 18 febbraio 2014 (dec. n. 4/2014)- hanno respinto i ricorsi proposti dalla società odierna istante, confermando la statuizione del Giudice Sportivo, non potendosi mettere in discussione che il Pontiggia -in quanta squalificato- fosse stato irregolarmente schierato in campo. Con atto in data 5 novembre 2013, il Procuratore Federale vicario, esaminati gli atti rimessi dal Giudice Sportivo ''per quanto di sua competenza in ordine alla partecipazione de! medesimo calciatore Simone Pontiggia a precedenti gare ", quelle contra il Savona e il Sudtirol, i cui risultati erano stati omologati, nonostante il non consentito impiego del Pontiggia, (cfr. C.U. n. 33/DIV del 24 settembre 2013), ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: I signori Simone Pontiggia e Roberto Servalli, rispettivamente calciatore e dirigente accompagnatore dell'U.C. Albinoleffe s.r.l. preposto alla sottoscrizione delle distinte di gara, per rispondere "della violazione dei cui agli artt. 1, comma 1 e 22, comma 8, CGS, in relazione alla irregolare partecipazione de! predetto calciatore alle gare di campionato di Prima Divisione - Girone A - Lega Pro Savona/Albinoleffe del 9.2013 e Albinoleffe/Sudtirol de! 9.9.2013, poichè -all'epoca dei fatti contestati non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per n. 6 giornate di gara effettive, irrogata a suo carico dal GS istituito presso la Lega Pro nel corso della stagione sportiva 201212013 - fase finale de! campionato nazionale 'D. Berretti' - (C.U n. 184/TB de! 3010512013) "; la società U.C. Albinoleffe a r.l., "a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati ". La Procura, preso atto che le gare si erano svolte con l'irregolare partecipazione del Pontiggia e che, cio’ nonostante, i risultati erano stati omologati dal Giudice Sportivo (non avendo le società avversarie proposto tempestivo reclamo), ha deferito i soggetti che si erano resi responsabili della violazione. La Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità dei deferiti, ha inflitto: al Pontiggia, la sanzione di una giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; al signor Servalli l'inibizione per mesi due; al club odierno istante, l'ammenda di euro 5.000,00 (cfr. C.U. n. 40/CDN del 6 dicembre 2013). Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il Procuratore vicario, il signor Servalli e l'U.C. Albinoleffe. La Corte di Giustizia Federale, riuniti i tre procedimenti, ha confermato l'inibizione inflitta al signor Servalli e -in parziale accoglimento del ricorso della Procura- ha inflitto al club lombardo la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica (cfr. C.U. n. 177/CGF del 17 gennaio 2014 – la “ Decisione “). C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 4. Con istanza in data 21 marzo 2014, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Albinoleffe dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata. 5. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Guido Cecinelli. 6. Con memoria datata 8 aprile 2014 , la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna istante , in quanto ritenuto infondato. 7. Nella memoria di costituzione, la Parte intimata nominava quale arbitro l’avv. Gabriella Palmieri. 8. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che in data 3 aprile 2014 accettava l’incarico. 9. Il 17 aprile 2014 si teneva in Roma la prima udienza del procedimento. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti concordemente chiedevano di anticipare la discussione e con il consenso del Collegio , illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle conclusioni in atti. 10. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le richieste delle parti a. La richiesta dell’Albinoleffe 11. La Parte istante ha chiesto al Collegio Arbitrale in via principale di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata e per l’effetto annullare la sanzione irrogata di un punto di penalizzazione. 12. In via subordinata rideterminare la sanzione della penalizzazione convertendo la stessa in sanzione pecuniaria . b. La richiesta della FIGC 13. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto il rigetto della domanda di arbitrato. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del’Albinoleffe 14. A sostegno della propria richiesta di annullamento e riduzione della sanzione subita, la Parte istante lamenta che il deferimento sarebbe nullo per l'erronea individuazione della norma applicabile al caso di specie (art. 22, comma 8, CGS); quand' anche volesse farsi riferimento all'art. 22, comma 6, del CGS, non sussisterebbero gli estremi per la sua applicabilitaà; ricorrerebbero, in ogni caso, gli estremi per il riconoscimento dell'errore scusabile, posto che, oltre alle "obiettive difficolta esegetiche ed applicative della normativa in materia di esecuzione delle sanzioni", non sarebbe ravvisabile alcuna condotta dolosa o colposa a carico dei tesserati Pontiggia e Servalli; in via subordinata, la sanzione sarebbe, comunque, eccessiva ed abnorme. b. La posizione della FIGC 15. La FIGC ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, in quanto nel caso in esame risultano accertati tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie e come la CGF abbia legittimamente considerato tutte le circostanza del caso concreto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda pri ncipale dell 'odierna parte istante, mirante ad ottenere l'integrale annullamento de1la sanzione alla stessa irrogata dal la Corte di Giustizia Federale con l 'impu gnata delibera , non può trovare accoglin1ento. Non appaio no, infatt i, cond ivis ibili le argomentazioni della Società ricorrente , ad avviso del la quale nessuna inadempienza normat iva sarebbe ravvisabile in capo alla medesima a seguito dell 'u t i l izzo in acclarata posizione irregolare d el calciatore Simone PONTIGGIA in occasione delle gare SAVONA - ALBINOLEFFE del 1 settembre 201 3 ed ALBINO LEFFE - SUDTIROL del 9 settembre 2013, valevoli rispetti vamente per la prima e per la seconda Giornata di Andata del Campionato di Lega Pro di Prima Divisione 2013/20 14 -Gi rone A. Il Sodalizio bergamasco, invero, ben conosceva (o, quanto meno, sarebbe stato tenuto a conoscere) l 'esi stenza della squalifica per sei giornate gravante sul menzionato giocatore, essendo stato il provvedimento de quo pubblicato su un Comunicato Ufficia l e della Lega di appartenenza (il n.184/TB del 30 maggio 20 13). Sotto tale profilo, non può non rimarcarsi (in linea con quanto stabilito dai G iudici endofederal i n elle proprie del i bere e ri bad ito dalla F.I.G.C. nelle attuali difese) la piena ed insu perabil e vigenza, nel ordinamento calcistico, della presunzione assoluta d i conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, sancita dall 'art. 22 comma 11 del C.G.S., secon do cui "tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzion e assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Ma vi è di pi ù: come inconfu tabilmente co1nprovato per tabulas , la Lega Pro si era premu rata di agevolare ul teri ormente il compito di controllo delle sanzioni pendenti ali 'in izio della nuova stagione, trasmet tendo a tutte le Società una comunicazione ad hoc, nella qual e erano espressamente riportate le punizioni ancora da scontare, tra cu i, ovvia mente, anche quella del PONTIGGIA . Da siffatto punto di vista, qu ind i, il rilievo disciplinare della condotta del club l ombardo , sia pu re su un piano meramente colposo, non può certamente mettersi in discussione. Del pari , non è possi bile in questa sede aderire alla tesi del 'istante, fond ata sulla asserita rilevabilità, n ella vicenda in esame, di u na vera e propria scrin1inante, individuabile nel l 'errore scusabile in cui sarebbe incorsa la U.C. ALBINOLEFFE s.r.l. a causa della eccessiva complessità e del l a non facile decifrabilità della disciplina sulla esecu zione delle sanzion i applicabile alla fattispecie in parola. Sempre a detta della ricorrente, la regola generale valevole in materia (quella, cioè, della separazione e/od autonomi a delle competizion i), statuita dall 'art . 22 comma 3 del C.G.S., avrebbe indotto la Società a ritenere la squalifica del PONTIGGIA espiabile sempre e comunque nell 'identico campionato ("Dante Berretti") in cui essa era stata comminata e non già nel campionato della prima squadra; né, d'altro canto, sarebbero operative, nel caso precipuo, le eccezioni previste dall'art. 22 comma 6 del C.G.S., riguardando, queste ultime, due sole tassative ipotesi (il trasferimento del calciatore da un club ad un altro, anche nel corso della medesima stagione, ovvero il mutamento di categoria, limitatamente al settore per l'attività giovanile e scolastica) che, ictu oculi, non ricorrono nella situazione per cui è causa. Senonchè, le osservazioni della compagine bergamasca, pur apprezzabili, come si vedrà tra poco, in una prospettiva di tipo attenuativo, non assurgono alla benchè minima efficacia nella spiegata ed auspicata finalità esimente. Senza voler qui negare la sofferta e faticosa evoluzione della normativa in tema di esecuzione delle sanzioni, passata attraverso diversi interventi nomofilattici da parte della Corte Federale, prima, e della Corte di Giustizia Federale, poi, senza trascurare i più recenti e non meno decisivi apporti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, costituisce, ad ogni modo, orientamento ormai consolidato ed unanime quello tendente ad affermare la indiscutibile prevalenza del principio della effettività della sanzione rispetto a quello della separatezza delle competizioni. In particolare, già le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107/CGF del 23 dicembre 2009, si erano pronunciate, sul punto, in maniera quanto mai espressa e categorica, affermando, in primis, "la sussistenza di due principi guida: a) quello della effettività della sanzione irrogata, che deve comunque essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato"; tali principi, peraltro, "trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione , in alcune ipotesi, cede al principi o principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 CGS, poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato". I prefati inoppugnabili argomenti, costantemente richiamati in numerose altre decisioni dei Giudici endofederali , sono stati di recente ripresi, condivisi e sviluppati dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la quale ha ancor più nitidamente sancito che, "quando non è possibile scontare la squalifica nella diversa competizione, l 'unica possibilità per garantire la certezza della sanzione è che la stessa venga effettivamente e concretamente scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata" (cfr. decisione n. 4/2014 del 25 febbraio 2014). Tornando al caso che qui interessa, è di palmare evidenza come, in forza dei summenzionati principi, il calciatore PONTIGGIA , non potendo più scontare la propria squalifica nel Campionato "D. Berretti" per aver superato i limiti massimi di età consentiti per parteci pare a detta competizione , avrebbe potuto e dovuto scontare la sanzione in gare ufficiali della prima squadra, con esclusione di quelle relative alla Coppa Italia. La U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., quindi, non avrebbe potuto e dovuto impiegare il citato giocatore nelle partite n1edesime; avendo contravvenuto a tale divieto, essa è sicuramente incorsa in una inadempienza disciplinare, punibile, in assenza di recla1no di parte, ai sensi dell'art. 1 comma I del C.G.S., previo deferimento del Procuratore Federale: cosa che, in concreto, si è puntualmente e legittimamente verificata. Né, per esaurire le censure avanzate, in via principale, dal Sodalizio istante, è in alcun modo ravvisabile l'eccepita nullità e/od improcedibilità del deferimento di cui trattasi, a causa della presunta erronea indicazione, tra i capi di incolpazione, della norma violata (il comma 8, anziché il comma 6, dell 'art. 22 del C.G.S.). Pur apparendo innegabile la suddetta imprecisione, è pacifica la natura di mero errore materiale della stessa, errore del tutto ininfluente ai fini della esatta e corretta specificazione della condotta antiregolamentare attuata e perseguita e, dunque, completamente inidoneo ad inficiare la validità del deferimento e del conseguente procedimento disciplinare. Bene ha fatto, perciò, la Corte di Giustizia Federale ad affermare, a pag. 7 della decisione gravata, che "la errata indicazione di un articolo è irrilevante quando il 'corpo ' dell'incolpazione è chiaro, esplicito e non può ingenerare alcun dubbio. Non si può, poi, evidenziare un inciso, obliterando il resto senza tener conto della 'ratio ' e che l ' esegesi deve essere anche logico-sistematica". In definitiva, l 'antigiuridicità dei comportamenti posti in essere, nella vicenda in discussione, dai tesserati della U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., con conseguente responsabilità oggettiva a carico del club bergamasco , va in questa sede indubitabilmente confermata e ribadita. 2. A differenti conclusioni rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Federale nell'impugnata pronuncia questo Collegio ritiene, invece, di pervenire con riferimento alla determinazione della sanzione da irrogarsi alla Società ricorrente. Più precisamente, la penalizzazione di un punto in classifica, inflitta in seconde cure al club lombardo, è da reputarsi eccessivamente gravosa ed afflittiva rispetto al grado di colpa addebitabile al Sodalizio medesimo. Pur non potendosi disconoscere profili di slealtà e scorrettezza nel le condotte in esame, così come in precedenza dettagliatamente rimarcato, è innegabile come la condizione psicologica dei tesserati della U.C. ALBINOLEFFE s.r.l. coinvolti nei delineati accadimenti assumesse (ed assuma) caratteri d i assoluta eccezionalità e peculiarità, stante l'indiscutibile sussistenza di circostanze particolarmente significative in ottica attenuativa. Basti qui ricordare la già evocata difficoltà interpretativa della normativa in materia di esecuzione delle sanzioni e la sua non sempre agevole applicazione, soprattutto con riguardo a fattispecie come quella che qui interessa, contraddistinta dall'intreccio e dalla coesistenza di principi giuridici diversi, quali quelli della effettività della punizione e della separazione delle competizioni. Analogo discorso vale per le problematiche ermeneutiche concernenti l'art. l0 commi 6 e 8 del C.G.S., soprattutto in ordine alla portata applicativa ed operativa dell'ultima parte del comma 6 ("Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte'"), laddove la giurisprudenza più recente, con una incisiva correzione di rotta rispetto al passato, ha optato per una esegesi della suindicata norma in condivisibile ed apprezzabile armonia e coordinamento della stessa con la prima parte del comma 6, circoscritta alla specifica ed assai più deprecabile ipotesi della "violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza" ovvero degli "atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari". E se è vero, come tà notare la F.I.G.C. nella propria men1oria di costituzione, che, sul piano disciplinare, l'art 10 comma 8 del C.G.S. preveda, per la Società oggettivamente responsabile, una sanzione individuabile, "a seconda della gravità", tra quelle enunciate dall'art. 19 comma l lettere c), g), h), i) del C.G.S. e, quindi, pure la penalizzazione in classifica (lettera g), è altrettanto indubbio (come argomentato dalla Società istante nel ricorso introduttivo) che la scala punitiva in questione prenda le mosse, evidentemente per le inadempienze più lievi, dall'ammenda (lettera c), non a caso prescelta, in prima istanza, dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella rispettiva delibera, poi r formata, in parte qua, dalla C.G.F. In termini pratici, è palese ed incontestabile l'impossibilità di equiparare, in termini sanzionatori, il comportamento di chi uti lizzi un calciatore in posizione irregolare perché mai tesserato o tesserato mediante falsificazione di documenti o di firme, ovvero, ancora, perché non in possesso di autorizzazione ex art. 34 delle N.O.I.F. (per i giocatori infraquindicenni) o perché non svincolati o svincolati in ritardo, alla condotta (quale quella che qui occupa), concretantesi nell'indebito utilizzo di un atleta squalificato, nella stagione precedente, in gare di un Campionato diverso da quello attualmente disputato dalla prima squadra della Società di appartenenza, in deroga alla regola generale di cui al comma 3 dell'art. 22 del C.G.S. e fuori dei casi espressamente enunciati dal successivo comma 6. E' chiaro che, in presenza di una situazione di inconfutabile particolarità, tale da costituire quasi una sorta di '"unicum" nel panorama giuridico-sportivo vigente (come, appunto, riscontrabile nell'emarginata vicenda), la sanzione applicabile possa e debba essere certamente commisurata alla (lieve o lievissima) entità della violazione contestata e, pertanto, contenuta entro i limiti dell'ammenda (in linea con quanto deliberato dalla Commissione Disciplinare Nazionale ed in riforma di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Federale nell'impugnata decisione). Per quel che attiene, infine, al quantum dell 'ammenda da irrogarsi alla U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., in luogo della penalizzazione in classifica, questo Collegio, tenuto conto delle varie componenti oggettive e soggettive rinvenibili in atti, ivi compresa la categoria professionistica di appartenenza della Società, considera congruo ed equo un ammontare della stessa pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00). D. Sulle spese 1. A parere del Collegio, attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte nel presente arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, a carico dell’istante U.C. Albinoleffe s.r.l. nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3, con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 21 marzo 2014 ( prot. 335 – 773 ) dalla U.C. Albinoleffe s.r.l. , ridetermina la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica , irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, visti gli artt. 1 commi 1 e 6 , 18 comma 1 lett. c) e 22 commi 3 e 6 CGS , nella sanzione dell’ammenda di € 20.000 (ventimila ) ; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. compensa fra le parti le spese di lite; 4. pone a carico dell’istante U.C. Albinoleffe s.r.l. nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva ; 5. pone a carico dell'istante U.C. Albinoleffe s.r.l. nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014 , e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Gabriella Palmieri
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