CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2014 promosso da: Sig. Vincenzo Santoruvo / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2014 promosso da: Sig. Vincenzo Santoruvo / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni– Presidente Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro Avv. Gabriella Palmieri- Arbitro Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot.2126 del 20 dicembre 2013-760 promosso da: Sig. VINCENZO SANTORUVO (c.f. : SNTVCN78H08A893S), rappresentato e difeso dall’ Avv. PAOLO RODELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio medesimo in Roma, via G. Ferrari n. 4 - istante - Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato depositata il 20/12/2013, il Sig. Vincenzo Santoruvo impugnava la decisione resa con C.U. n. 106/CGF (2013/2014) (testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 021/CGF- riun. 26/7/2013) dalla Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso istante avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera di primo grado per la violazione dell’art. 7 c. 1-2-5 del C.G.S. in relazione alla partita Bari- Treviso dell’ 11.5.2008. La difesa dell’istante chiedeva la declaratoria di assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo, con il conseguente proscioglimento dell’addebito ascrittogli. In via subordinata, chiedeva la declaratoria della sola violazione dell’art.7 c.7 del C.G.S. in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande. All’udienza di comparizione delle parti del 29/01/2014, veniva espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito negativo. Il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di note autorizzate, riservandosi sulle istanze istruttorie; fissava quindi , con tacito rigetto delle istanze per i motivi che saranno chiariti infra, l’udienza del per la discussione, ; in quella sede, dopo la discussione, il Collegio si riservava di decidere come da dispositivo successivamente comunicato alle parti, che ne autorizzavano il deposito separatamente dalle motivazioni. MOTIVI 1. Il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato, e, prima di svolgere un esame delle risultanze processuali, ritiene opportuno esporre i principi a cui si è attenuto nella propria valutazione e decisione, nonché i motivi del rigetto delle istanze istruttorie dell’istante. In particolare il Collegio ritiene di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse riguardanti: la funzione e le caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS; l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare; i criteri di acquisizione e valutazione delle prove. A) Sul primo tema, in merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza; in altri termini esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo 10 ottobre 2012, Alessio/ FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti / FIGC). Tali considerazioni consentono di ritenere superate le eccezioni processuali dell’istante. B) La seconda e la terza tra le questioni segnalate riguardano l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare e i criteri di acquisizione e valutazione delle prove; esse si prestano ad un esame unitario. Al riguardo il Collegio manifesta piena adesione alla giurisprudenza del TNAS secondo la quale, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti c. FIGC). Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’ esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori, con più specifico riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità e del contrasto tra dichiaranti , il Collegio osserva che la circostanza che vada condivisa la posizione manifestata dalla giurisprudenza volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” del’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale, non impedisce al giudice sportivo, nel formare il proprio libero convincimento, di tenere presenti norme e principi propri dell’ordinamento processual-penalistico e orientamenti elaborati dalla giurisprudenza ordinaria, in particolare quando ciò consenta il sostanziale rispetto dei principi costituzionali secondo quanto sopra osservato. Il Collegio, in merito ai temi sopra ricordati, ritiene di dover tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 192 c.p.p., secondo cui le chiamate in correità vanno valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” e dell’art. 195 c.p.p., che, per l’utilizzabilità della testimonianza indiretta prevede che se “il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre”, introducendo così una cautela nell’uso delle testimonianze de relato. In sostanza, dunque , il Collegio ritiene che le prove vadano valutate nel loro complesso e nel rispetto dei principi di “ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità” ( cfr. Lodo 19/11/2012 Fontana / FIGC). 2. Tanto premesso circa i criteri di acquisizione e valutazione delle prove, venendo al presente procedimento si rileva, in merito alle istanze istruttorie, che il Collegio le ha respinte , fissando direttamente l’udienza di discussione a scioglimento delle riserva assunta in udienza, ritenendo la vertenza sufficientemente istruita, considerato il rilevante numero delle acquisizioni istruttorie rinvenibili in atti , con particolare riferimento alle numerose dichiarazioni concernenti l’istante, e tenendo presente, inoltre , che le istanze medesime riguardavano soggetti già uditi in precedenza nei modi che si segnaleranno infra , nonché le medesime circostanze su cui essi avevano fornito dichiarazioni in atti. L’attività istruttoria sarebbe dunque risultata ultronea. 3.Nel merito, Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di Primo e di Secondo Grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi risiedono, per la precisione, nelle dichiarazioni rese dai sigg. Masiello, Lanzafame, Esposito, Stellini, Gazzi e Spadavecchia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale. Andrea Masiello ha riferito (spontaneamente, il 10.7.2010) alla Procura Federale quanto segue: “Circa 10 giorni prima della gara ... i nostri compagni Santoruvo e Rajcic ci proposero di alterare il risultato della partita con il Treviso in considerazione del fatto che noi eravamo già salvi, mentre il Treviso aveva bisogno di punti per salvarsi [...]. Ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare 1’accordo sul risultato” (cfr. audizione in data 10 luglio 2012): il successivo 30 luglio, lo stesso Masiello, dinanzi al PM di Bari, ha specificato: “Qualche giorno prima della partita Bari/Treviso, negli spogliatoi Santoruvo, attaccante del Bari, disse ad ognuno di noi giocatori se ci stavamo ad alterare il risultato e far vincere il Treviso .... Santoruvo si (fece portavoce della proposta dei giocatori del Treviso ... Santoruvo si rivolse a ciascuno dei calciatori presenti nello spogliatoio.... La settimana dopo la partita andò a prendere i soldi la moglie di Raijcic. Lo dissero negli spogliatoi So che i soldi sono stati divisi perché dopo la partita, prima del derby, Santoruvo ne ha parlato al campo” In data 4 agosto 2012, in particolare, il calciatore Davide Lanzafame ha dichiarato alla Procura Federale che “Circolavano ‘voci’ sul fatto che situazioni illecite potessero essersi già verificate nell‘ ambiente del Bari, ma di precisi riscontri oggettivi non ebbi nulla fino alla vigilia della gara contro il Treviso del 11.5.2008 [...]. Nel primo giorno della settimana antecedente la gara contro il Treviso venne da me qualcuno dei ‘senatori’ della squadra e mi riferisco in particolare a Rajcic, Santoruvo, Marco Esposito, i quali si sapeva stavano avvicinando ad uno ad uno i calciatori per proporgli di alterare il risultato della gara in favore della vittoria degli ospiti, promettendo che ci sarebbe stato un compenso in denaro .... Il lunedì successivo alla gara negli spogliatoi Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevamo dividerci e a me furono corrisposti 6 o 7.000 euro” ; tali dichiarazioni furono nella sostanza confermate dinanzi al PM di Bari in data 8 agosto 2012). Il sig. Spadavecchia, in data 17 agosto 2012 ha dichiarato alla Procura di Bari: “Ricordo che fu Santoruvo a dirmi che c‘erano dei soldi anche per me per aver perso contro il Treviso. Questo avvenne il primo giorno di allenamento successivo alla partita contro il Treviso” Il sig. Marco Esposito, nell’audizione in data 20 marzo 2013, a conferma di quanto già affermato dinanzi al PM in data 3 ottobre 2012 e alla Procura federale in data 20 febbraio 2013), ha dichiarato: “Tengo a precisare che la prima volta che ebbi notizia della proposta illecita fu quando Santoruvo parlò negli spogliatoi con i miei compagni [...j. Santoruvo era effettivamente in cattivi rapporti con Pianu, ma mi risulta che i due si erano riappacificati e che quando Pianu andò via dal Bari i rapporti erano discreti come si hanno fra tanti compagni di squadra ... L’unica cosa che posso dire che la parte di soldi a me destinata mi fu consegnata, a casa mia, da Rajcic”. Cristian Stellini in data 26 febbraio 2013 ha affermato: ‘durante l’ allenamento venni avvicinato da Santoruvo che mi riferì che lui ed altri compagni avevano già deciso di favorire il Treviso e mi invitò a non creare loro dei problemi” Il sig. Gazzi nell’udienza del 4.7.2013 dinanzi alla CDN afferma : “Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favorire quella squadra ... Ricordo che Santoruvo chiese ai giocatori di valutare la richiesta che gli era pervenuta e che aveva comunicato ai presenti e di dargli una risposta prima della partita” Non va , peraltro , trascurata la circostanza che il Santoruvo non nega affatto , anzi ammette di aver parlato ai compagni di squadra della proposta illecita proveniente dai calciatori del Treviso, pur se al fine, a suo dire , di prevenire l’accordo illecito (l’ audizione in data 27 febbraio 2013 è stata confermata negli atti difensivi scritti e orali di questo arbitrato); la circostanza che il Santoruvo parlò della questione è confermata anche dai tesserati Galasso ( audizione in data 26 febbraio 2013), Bonanni ( audizione in data 27 febbraio 2013), Rajcic ( audizione in data 28 febbraio 2013) e Belmonte ( audizione in data 5 marzo 2013), seppur con richiamo alla presunta volontà del Santoruvo di non accedere alla combine. Il Collegio ritiene che il numero delle dichiarazioni accusatorie, la loro sostanziale coerenza (non scalfita da talune marginali discrasie certamente spiegabili con il lungo tempo trascorso tra il verificarsi dei fatti e la dichiarazioni medesime, nonché con l’ineliminabile filtro di soggettività individuale che determina una peculiare percezione del medesimo fatto da parte di ciascuno dei presenti), la circostanza che esse si riferiscano a soggetti che hanno personalmente assistito ai fatti che riferiscono (dunque non si tratta di dichiarazioni de relato, ma di dirette percezioni puntualmente riferite agli organi inquirenti e giudicanti, con grande efficacia probatoria) , siano elementi estremamente significativi e idonei a fondare un chiaro giudizio in merito alle conclusioni delle parti. 4.La parte istante contesta l’attendibilità delle dichiarazioni dei predetti soggetti. Con particolare riferimento, poi ad alcuni di essi ne confuta in generale l’attendibilità, citando episodi e situazioni che risulterebbero in tal senso significativi. Al riguardo il Collegio osserva che il precedente richiamato dalla parte istante con riferimento al già citato lodo Fontana /FIGC, che si pronunciava in merito alla “inattendibilità intrinseca della dichiarazione” accusatoria proveniente da un chiamante in correità poiché costui andava ritenuto “privo di qualsiasi spessore morale e non meritevole di credito in quanto tale”, non è ritenuto apprezzabile dal Collegio. Si ritiene, infatti , di aderire alla diversa impostazione di cui ad altro lodo TNAS , ed esattamente il lodo arbitrale 10 dicembre 2012, reso nel procedimento di arbitrato n. 632 promosso dal sig. Andrea Alberti contro la FIGC; come in quel caso il Collegio ritiene, qui, di non dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità di dichiaranti basate sulla loro credibilità in astratto o sulla presunta personalità (quasi che l’inattendibilità possa configurarsi quale “ colpa d’autore”), ma. al contrario, di dover valutare le dichiarazioni con specifico riferimento al singolo caso in esame e alla riscontrabilità, plausibilità, verisimiglianza, oggettività e specificità e delle dichiarazioni acquisite agli atti. Fra i dichiaranti viene dall’istante censurata in particolare la credibilità del Masiello ( personaggio rilevante in varie delle complesse vicende disciplinari e processuali legate agli incontri di calcio “combinati”); il Collegio osserva al riguardo che , fermo restando che ogni valutazione sulla personalità del predetto sarebbe certamente opinabile giacché numerose dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese dal Masiello dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato riscontri e conferme (cosicché non è comunque possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime), va comunque considerato che per le ragioni testé esposte non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del Masiello perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata ma deve essere oggettiva e puntuale,deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. Nel caso di specie il Collegio ritiene che la molteplicità di elementi probatori sostanzialmente coerenti a carico del Santoruvo consenta di attribuire alle propalazioni di tutti i dichiaranti idonea credibilità e che non possa essere posta in dubbio la solidità dell’impianto accusatorio sulla base di un giudizio di ordine generale sui singoli soggetti dichiaranti, giudizio ex se discutibile, soggettivo, difficilmente verificabile e quindi sostanzialmente superato dalla considerazione del caso di specie. 5. Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il Collegio ritiene che le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del Santoruvo, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. Il Collegio tanto ritiene in quanto, il livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, è da considerarsi raggiunto nella fattispecie. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del Masiello e degli altri dichiaranti quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per questa gara e con riferimento alla posizione precipua del Santoruvo, possa dirsi raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Infatti, va ritenuta nel caso di specie l’evidente complessiva coerenza delle dichiarazioni accusatorie prese in esame, nonostante taluna marginale e non significativa discrasia ; le numerose dichiarazioni, infatti , convergono nell’indicare il Santoruvo come uno dei soggetti che, fra i giocatori del Bari, ha introdotto il tema della possibile combine e dell’intendimento del Treviso ( pur non essendo accertato se della società, dei calciatori o di terzi per conto di quelli) di alterare l’incontro concordando una vittoria del Treviso, ha sostenuto la realizzazione della combine e ha distribuito tra i compagni il denaro frutto dell’illecito. 6. In tale contesto la circostanza dell’intervenuta assoluzione del Pianu, dedotta dall’istante, è del tutto irrilevante. Al riguardo va innanzi tutto osservato che il Collegio ritiene accertata l’intervenuta combine relativa all’incontro Bari-Treviso, per molteplici ragioni. Al riguardo si osserva che negli stessi scritti della parte istante non sembra essere seriamente messo in dubbio (al di là di alcune formule di stile) il fatto che quell’incontro sia stato alterato, circostanza che, ove fosse stata esclusa, avrebbe automaticamente scagionato il Santoruvo. E’ invece evidente che la linea difensiva è quella volta ad escludere la responsabilità individuale dell’istante, e non il verificarsi della combine. In secondo luogo, e comunque a prescindere da quanto sopra, si osserva che in numerosi altri lodi del TNAS si afferma, più o meno esplicitamente ma comunque sempre inequivocabilmente, che quella partita fu oggetto di illecito ; infine, anche a voler prescindere dalle suesposte e già ex se dirimenti considerazioni, il Collegio osserva che le numerosissime dichiarazioni in tal senso , gli intervenuti patteggiamenti di numerosi giocatori sia in sede disciplinare sportiva che in sede di giudizio penale ( tutti elementi suffragati dalla svolgimento e dall’esito dell’incontro) dimostrano in modo non ragionevolmente discutibile che la combine vi fu ; L’assoluzione del Pianu è stata determinata, come chiaramente affermato nel relativo lodo, non dalla circostanza che si sia raggiunta la certezza della sua estraneità alla combine, ma dalla mancata acquisizione al procedimento di elementi probatori idonei; infatti nel lodo si osserva che l’accoglimento dell’istanza arbitrale non esclude con certezza, in astratto e in via generale e ipotetica, il coinvolgimento del Pianu nell’illecito, coinvolgimento che però avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso più ampio, specifico e rilevante materiale probatorio, che non era rinvenibile in quel procedimento. Né può rilevare la circostanza che nessuno sia stato condannato per illecito sportivo in sede disciplinare per il Treviso; tutto ciò significa semplicemente che la mancata individuazione del o dei soggetti che hanno realizzato la combine per il Treviso sta ad indicare che non è stato possibile trovare i colpevoli, e non che l’illecito non si è verificato; dunque, per richiamare un paragone proposto dall’istante, l’omicidio è accertato e il cadavere rinvenuto, ciò che manca sono ( alcuni dei ) colpevoli, il che non esclude la responsabilità di quelli che, invece, sono stati individuati. Altra circostanza , sempre attinente al sig. Pianu, che il Collegio ritiene irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità del Santoruvo, è quella della dedotta inimicizia con il predetto sig. William Pianu. Va osservato, infatti, che tale presunta inimicizia può ben essere messa in secondo piano laddove due soggetti vogliano accordarsi per ottenere un personale vantaggio, tale da porre il proprio fine egoistico in maggior rilievo rispetto alo desiderio di non favorire il presunto “ nemico”; non vi è dubbio che la prospettiva di un significativo guadagno economico sia motivazione tale da far superare anche l’eventuale inimicizia; a ciò si aggiunga che sul permanere di rapporti difficili tra Santoruvo e Pianu dopi il trasferimento di quest’ultimo al Treviso vi sono dichiarazioni discordanti. Per le medesime ragioni, cioè la l’irrilevanza dell’assoluzione del Pianu, il Collegio ha ritenuto di dover respingere l’istanza istruttoria della FIGC volta all’acquisizione della sentenza penale che ha condannato il Pianu per frode sportiva per i medesimi fatti. 7.Tornando alla valutazione delle prove, ciò che convince il Collegio a confermare la condanna è la pluralità e convergenza degli elementi probatori a carico del Santoruvo, elementi che vanno valutati, come esattamente osservato dalla difesa della Federazione, non in modo atomistico, bensì sulla base di una considerazione organica e d’insieme. I riferimenti alla condotta del Santoruvo, oltre ad essere molteplici e sostanzialmente concordanti , risultano anche sufficientemente circostanziati in ordine all’effettiva partecipazione del Santoruvo all’alterazione de qua, così da pervenire ad una ricostruzione probatoriamente plausibile del contributo causale dallo stesso fornito per la realizzazione dell’illecito in parola. Le dirimenti considerazioni appena svolte, naturalmente, rendono superfluo soffermarsi in modo ulteriormente analitico sulle ulteriori argomentazioni svolte dalle opposte difese, con precipuo riguardo per le questioni afferenti alla rilevanza o meno di talune circostanze (quali i presunti motivi di contrasto esistenti tra dichiarazioni o sulla credibilità di alcuni dichiaranti) su cui è opportuno soprassedere, non senza avere comunque manifestato una sostanziale adesione alle tesi (negatorie di una decisiva importanza delle stesse ai fini del decidere) ribadite dalla F.I.G.C. avanti a questo Tribunale. 8. Si precisa che il dispositivo già versato in atti relativo al presente arbitrato recava i seguenti errori materiali, che vengono corretti d’ufficio con il presente atto : nell’epigrafe le parole “Prot.2834 del 17 Ottobre 2012-676” sono sostituite dalle parole : “Prot.2126 del 20 dicembre 2013-760”. 9. Per le spese, alla luce della soccombenza, si dispone di porre a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del collegio arbitrale, questi ultimi quantificati, alla luce dell’impegno profuso, in complessivi € 6.000,00 (seimila), oltre le spese vive; con specifico riferimento alle spese per assistenza difensiva della Federazione, alla luce della complessità della materia trattata, si ritiene equo liquidare la somma di euro 3.000,00 ( tremila) P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti , disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge il ricorso, confermando la sanzione inflitta dalla Commissione di Giustizia Federale; 2. condanna la parte istante al pagamento di euro 3.000,00 in favore della FIGC per le spese di difesa; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva; 4. fermo il vincolo di solidarietà pone a carico della parte istante, il pagamento dei diritti amministrativi; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 27/06/2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicati F.to Enrico De Giovanni– Presidente F.to Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro F.to Gabriella Palmieri- Arbitro
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